TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-04-19, n. 201201146

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-04-19, n. 201201146
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201146
Data del deposito : 19 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01596/2008 REG.RIC.

N. 01146/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01596/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2008, proposto da:
ARGENTINI LILIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiano Viale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fiorella in Milano, Via L. Manara n. 1;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Questura di Como, in persona del Ministro p.t., , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. 164/FVO/08 adottato dal Questore della Provincia di Como, emesso in data 19 aprile 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Como;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Questore della Provincia di Como ha decretato nei confronti della sig.ra Liliana Argentini, odierna ricorrente, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, intimandole di far rientro nel Comune di abituale dimora ed imponendole il contestuale divieto di far ritorno nel Comune di Como per un periodo di tre anni.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1233 del 24 luglio 2008, ha respinto l’istanza cautelare.

Tenutasi la pubblica udienza in data 29 febbraio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la carenza di motivazione, giacché, a suo dire, il provvedimento impugnato non darebbe conto delle circostanze fattuali che giustificano l’adozione della misura di prevenzione o, comunque, darebbe conto di circostanze fattuali generiche e scarsamente significative.

Con il secondo motivo, dopo aver premesso che la misura di prevenzione applicata presuppone l’appartenenza del destinatario ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/ 56 oltre alla sua pericolosità sociale, la ricorrente sostiene che nel provvedimento impugnato non si darebbe conto né dell’uno né dell’altro elemento, essendosi, a suo dire, l’Amministrazione limitata a formulare enunciazioni generiche che non permettono di comprendere le vere ragioni per le quali si è deciso l’intervento.

Con il terzo motivo si evidenzia che il provvedimento impugnato incide pesantemente sulla libertà di circolazione della ricorrente;
inoltre si rileva che la misura di prevenzione applicata non potrebbe giustificarsi per il solo fatto che la ricorrente stessa svolga la professione di venditrice ambulante, considerando anche che la medesima è incensurata.

Infine, con l’ultimo motivo, si censura la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/90 in quanto l’Autorità avrebbe omesso di inviare all’interessata la comunicazione di avviso di avvio del procedimento, precludendole in tal modo la partecipazione procedimentale.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Per ciò che concerne l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, va rilevato che di recente il Consiglio di Stato, riformando sul punto proprio una sentenza emessa dalla Sezione, ha affermato che i provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio hanno natura cautelare e si caratterizzano per l’urgenza in re ipsa ;
per questa ragione l’amministrazione non è tenuta ad inviare la predetta comunicazione al destinatario, anche considerando che questi può comunque proporre ricorso gerarchico al prefetto e, in quella sede, dedurre tutti gli elementi opportuni per la tutela dei propri interessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2011 n. 3451).

La doglianza è quindi infondata.

Per ciò che concerne il merito della questione, cui si riferiscono i primi tre motivi di ricorso, va osservato che il provvedimento impugnato dà atto che l’interessata è stata fermata in Como da dipendenti della locale Questura in flagranza del reato di tentata truffa a danno di una donna anziana e sola.

Nello stesso provvedimento si segnala inoltre che la stessa ricorrente è dedita alla commissione di ogni tipo reato contro il patrimonio, specialmente a danno di persone anziane e sole, essendo stata più volte denunciata per truffa, circonvenzione di incapace e furto;
tanto da essere già stata in passato destinataria di analogo provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Da tale quadro emerge chiaramente come l’interessata possa essere agevolmente ascritta alla categoria di cui al numero 2 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1957 n. 1423, riferita “...a coloro che per la condotta (…) debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.

Si deve pertanto ritenere che l’Amministrazione abbia congruamente motivato il proprio provvedimento, anche considerando che la pericolosità sociale dell’interessata traspare in maniera evidente dalla pluralità delle violazioni contestate e dal conseguente pericolo di reiterazione della condotta illecita.

Per queste ragioni le censure contenute nei primi tre motivi di ricorso non possono essere accolte.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

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