TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-04-18, n. 201404304
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Testo completo
N. 04304/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11254/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11254 del 2013, proposto da:
AM ED, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Caroccia, con domicilio eletto presso RA De IS in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del D.M. emesso in data 11.7.2012 e mai comunicato al ricorrente, con il quale si dispone la cancellazione dello stesso dal Registro dei revisori contabili e della relativa comunicazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è dottore commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 27.6.1999 al n. 77507/00, svolgendo la sua attività presso numerose società ed istituzioni.
Con nota del 31 luglio 2013, ricevuta a mezzo e-mail, una delle società per la quale il ricorrente svolge le funzioni di revisore contabile comunicava al ricorrente di avere appreso la notizia della cancellazione del suo nominativo dal registro; il provvedimento di cancellazione, allegato al messaggio di posta elettronica, era stato emanato in data 11.7.2012.
Non avendo mai avuto notifica di alcun provvedimento di cancellazione, né dell’esistenza di un procedimento, né, prima ancora, della sospensione dal registro, il ricorrente chiedeva informazioni al Ministero, ottenendo, in risposta, la notizia che il decreto risultava comunicato a mezzo posta elettronica certificata.
A questo punto il ricorrente, che mai aveva ricevuto in precedenza notizia del fatto che eventuali comunicazioni relative alla sua attività di revisore contabile sarebbero state trasmesse all’indirizzo di posta certificata, verificava che, in effetti, in data 27 luglio 2011 la Commissione centrale per i revisori contabili presso