TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202300167
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Testo completo
Pubblicato il 12/05/2023
N. 00167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2019, proposto da
R M, L R L, rappresentati e difesi dagli avvocati M T F, C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggiolo, non costituito in giudizio;
nei confronti
N P, P B, M A, I F, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- dell’inerzia del Comune di Reggiolo ad assumere provvedimenti per la violazione dell’art. 41-sexies L. 1150/1942 e quindi degli standard di parcheggi all’interno del cortile condominiale dello stabile sito in Reggiolo via Cantone n. 11-13, con difformità rispetto alla concessione edilizia del fabbricato;
- che persiste sul piano edilizio ed urbanistico la condizione di irregolarità dell’immobile in relazione ai titoli abilitativi, anche rispetto alla recinzione e alla carenza di dotazioni di parcheggi;
e per la condanna dell’Amministrazione comunale all’adozione dei provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art 34 del DPR n. 380/2001 e art. 15 L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004, anche in ottemperanza all’ordinanza n. 89 del 2011;
nonché, per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Reggiolo, prot. n 10216 del 1° luglio 2019, comunicato con pec all’avvocato Immovilli il 3 luglio 2019 e in data 9 luglio 2019 al signor R M, con cui si ritiene, invece, sanata con il pagamento della sanzione pecuniaria, la difformità alla concessione edilizia dello stabile in cui si trova l’immobile di proprietà dei ricorrenti;
e per quanto possa occorrere,
- dell’ordinanza del Comune di Reggiolo n. 89 del 2011;
- dell’ordinanza del Comune di Reggiolo n. 92 del 2013;
- dell’ordinanza del Comune di Reggiolo n. 191 del 17 settembre 2013;
- delle ordinanze di proroga succedutesi nel tempo e da ultimo la lettera prot n 6526 del 15 aprile 2019, notificata all'amministratore del Condominio “Giglio”, con cui il Comune sollecita la presentazione di un elaborato grafico che evidenzi la porzione di area destinata a parcheggio nel cortile condominiale e per le diverse proroghe succedutesi nel tempo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori R M e L R L, odierni ricorrenti, sono comproprietari di un immobile sito nello stabile del Condominio Giglio, ubicato nel Comune di Reggiolo, via Cantone 11/A, acquistato nel 1998.
Con riguardo al predetto Condominio, parte ricorrente afferma che la concessione edilizia del 1996 e la variante del 1997, rilasciate dal Comune al costruttore (soc. Edil Crea Padana srl), prevedevano la realizzazione nell’ambito del cortile condominiale di 75 mq di parcheggio privato, oltre a 54 mq di verde, prescritti sia dall’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 che dalle norme di piano.
Secondo parte ricorrente, però, la società costruttrice, in sede esecutiva, ha modificato il progetto originario, trasformando parte dell’area cortiliva destinata a parcheggio in area verde ed ha arretrato la recinzione, così riducendo l’area di proprietà nel retro del fabbricato.
Preso atto di tale situazione, gli odierni ricorrenti hanno sollecitato l’intervento del Comune di Reggiolo che ha emesso, in data 8 novembre 2011, ordinanza n. 89 con cui ha ordinato all’Amministratore del Condominio Giglio di ripristinare l’area a parcheggio privato o, in alternativa, presentare idoneo elaborato grafico ove fosse evidenziata la porzione di area cortiliva destinata a parcheggio privato.
Successivamente, con varie ordinanze del 2013 e 2014, il Comune di Reggiolo ha ordinato nuovamente all’Amministratore del predetto Condominio la presentazione di idoneo elaborato grafico ove fosse evidenziata la porzione di area cortiliva destinata a parcheggio privato.
In particolare, con l’ordinanza n. 92 del 18 maggio 2013, il Comune di Reggiolo chiedeva all’Amministratore del Condominio di presentare un “ idoneo elaborato grafico…ove sia evidenziata la porzione di area cortiliva destinata a parcheggio privato, dimensionata nel rispetto delle norme vigenti e della citata Concessione edilizia n. 75/96 ”; a tale ordinanza, come già detto sopra, sono poi seguite varie ordinanze di sollecito e proroga del termine per la presentazione della planimetria sopra menzionata.
Poco dopo l’emissione