TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202201106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202201106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201106
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2022

N. 01106/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01732/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G D R, N R, D C, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;



per il risarcimento

del danno causato dal sinistro in cui è stato coinvolto il ricorrente in data 08/10/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Parte ricorrente, all’epoca dei fatti militare arruolato nell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa in relazione all’infortunio avvenuto in data 8 ottobre 2012 nel corso di attività di servizio.

2. – A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto:

- di essere, all’epoca dell’infortunio, un militare dell'Arma dei Carabinieri, assegnato al Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa – della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, con qualifica di “addetto al sopralluogo”;

- di svolgere, nell’ambito delle proprie mansioni, attività di supporto alle indagini di polizia giudiziaria, tra le quali anche attività di archiviazione e custodia del materiale probatorio;

- che detto materiale, per espresse disposizioni di servizio, era conservato all’interno di scatoloni, riposti sugli scaffali degli armadi collocati nel suo ufficio, ubicato al primo piano della Caserma Militare;

- che, in data 8 ottobre 2012, alle ore 11 circa, nel tentativo di recuperare uno dei suddetti faldoni, collocato su un armadio a circa 2,5 metri di altezza, veniva colpito in testa dallo scatolone in prossimità dell’occhio sinistro;

- che, a seguito dell’infortunio, aveva riportato un distacco della retina dell’occhio sinistro, come accertato dal personale medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di -OMISSIS-;

- che si è dovuto sottoporre, dapprima, a un intervento di urgenza con “saldatura laser”, poi ad un intervento di vitrectomia;

- che, in conseguenza dell’infortunio e del conseguente danno permanente all’occhio sinistro, veniva giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni a cui era preposto e, nel 2019, posto in quiescenza perché ritenuto “ permanentemente non idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dal 10/4/2019. Si reimpiegabile nelle corrispondenti funzionali del personale civile dell’AD, ai sensi dell’art. 930, D.Lgs 66/2010. Controindicate mansioni a maggiore aggravio per l’apparato della vista. 3) La non idoneità permanete assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano SI dipendenti da causa di servizio … 4) Riduzione della capacità lavorativa ”.

3. – Alla luce di tali fatti, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero resistente ai sensi dell’art. 2087 c.c., dell’art. 1496 del D.Lgs. 66/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008, per violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica e morale dei prestatori d’opera e delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4. – Si è costituito in causa il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. – Il TAR, con una prima ordinanza collegiale istruttoria, ha ordinato alla Compagnia di -OMISSIS- e alla Legione Carabinieri Calabria – Ufficio logistico di redigere una relazione inerente l’incidente occorso al ricorrente, precisando in particolare le seguenti circostanze: “ 1) la dinamica dell’accaduto secondo quanto a conoscenza dell’Amministrazione, 2) la collocazione all’epoca degli scatoloni all’interno dell’Ufficio ove si trovava il Bdiere con specificazione di loro stabilità o meno e della loro facile raggiungibilità o meno dai militari; 3) su disposizione di chi sia stata prevista tale allocazione, 4) se l’intervento ispettivo del medico del lavoro del servizio medicina lavoro sia avvenuto, benchè ad oltre due anni dal sinistro, in virtù di tale accadimento ”.

La Compagnia di -OMISSIS- ha depositato la suddetta relazione.

6. – Il TAR ha ritenuto, così, di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare: “ a) la natura e l’entità delle lesioni subite; b) se le lesioni lamentate siano conseguenza causale del sinistro per il quale è causa; c) se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata; d) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima; in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, tenendo presente i seguenti criteri: - in presenza di lesioni micropermanenti (invalidità dall’1% al 9%), il C.T.U dovrà fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell’11.9.2003; - in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème). e) in caso di

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