TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-06, n. 202316359
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Pubblicato il 06/11/2023
N. 16359/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12494/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12494 del 2017, proposto da
A A, F C A, V B, A B, D A B, A B, I B, T C, F C, D C, B C, C C, E C, P C, G C, M C, D C, D D M, F D G, M D V, G D L, A D S, B D C, G D M, G D, M F, A F, C F, C G, G D P, L G, L G, A G, N G, B I, M M, V M, I M, G M, R Mi, Michele Mastronardi, Massimo Montefusco, Luca Montemitoli, Michele Montomoli, Antonio Morano, Massimo Nafisio, Ciro Noviello, Fabio Pacelli, Alberto Pagliarella, Antonio Paticchio, Fabio Petrone, Fabrizio Pierfederici, Paolo Pisaniello, Marco Pranzo, Francesco Raffa, Angelo Rapuano, Emanuele Rinaldi1, Antonello Romani, Pietro Romano, Ettore Sarli, Pietro Savino, Alfonso Scala, Giacomo Scalici, Vincenzo Scolamacchia, Giovanni Serra, Giuseppe Sigona, Antonello Spanu, Alberto Spedicato, Sergiofausto Fabrizio Suma, Giorgio Tamajo, Italo Tentarelli, Danilo Torquati, Marco Vantaggi, Roberto Vergari, Emanuele Vergine, Paolo Viva, Daniele Campa, Massimo Dacchille, Vincenzo Dentamaro, Paolo Fasolino, Fabrizio Fazi, Fabio Pagano, Diego Palumbo, Stefano Pensalfini, Manrico Profili, Paolo Ricci, Alessandro Rita, Andrea Salvador, Andrea Sbernardori, Sandro Scarcella, Michele Senatore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Rita Valeri, con domicilio eletto presso il suo studio in Viterbo, via Calabresi, 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento contenuto nella nota del Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale Esercito - Ufficio Trattamento Economico di Attività, prot. n. MDE-25720 REG2017 0037545 03-10-2017 datato 3.10.2017 avente ad oggetto "trattamento stipendiale vari ufficiali” e di tutti gli atti allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali
nonché in applicazione dell'istituto della “omogeneizzazione stipendiale”, declaratoria del diritto dei ricorrenti, a decorrere dal 1° settembre 2009 , alla seconda posizione retributiva del colonnello e alla conseguente attribuzione della giusta classe della progressione economica e alla rideterminazione del trattamento stipendiale in applicazione dell'art. 8 della Legge 804/1973 e dell'art. 1802 del D.lgs. n. 66/2010 e al conseguimento, a decorrere dall' 1.9.2016, della maggiore classe stipendiale della progressione economica a ciascuno secondo la propria anzianità di servizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti ufficiali superiori dell’Esercito italiano, hanno conseguito - al termine del biennio formativo - la nomina ad Ufficiale con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1994.
Gli stessi, al compimento del tredicesimo anno di servizio (1° settembre 2007), hanno beneficiato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 231/90, della c.d. “omogeneizzazione stipendiale, ossia, pur non avendo conseguito il grado di colonello, hanno percepito il relativo trattamento stipendiale.
Dal 1° settembre 2009, ossia dal conseguimento dei 15 anni dalla nomina ad Ufficiale, in applicazione dell’articolo 1, comma 1, della Legge n. 295/2002, ai predetti è stata attribuita l’indennità di impiego operativo.
La normativa di settore prevedeva e prevede che dopo il biennio dal conseguimento della retribuzione prevista per i colonnelli, sarebbe spettata ai predetti ufficiali, a far data dal 1° settembre 2011, un incremento stipendiale pari al secondo livello retributivo previsto per i colonnelli con due anni di anzianità.
Prima del conseguimento del riportato beneficio economico, il legislatore ha approvato : il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma l, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. l, comma l, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi l, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015”), che hanno previsto il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.
Da ciò è conseguito che, l’incremento economico correlato al secondo livello retributivo previsto per il grado di colonnello con due anni di grado, è slittato al momento in cui è cessato il blocco delle retribuzioni.
Sicchè, sostiene l’amministrazione, solo dopo tale data è iniziata a maturare la prima classe biennale di stipendio (sul livello retributivo del Col. +2), con decorrenza 1° gennaio 2016, allorché gli incrementi stipendiali sono stati ripristinati.
Di contro, i ricorrenti hanno sostenuto di aver diritto:
- al secondo livello retributivo del Colonnello (Col. +2), dal 1° settembre 2009;
- conseguentemente, alla prima classe stipendiale, decorsi due anni di permanenza nell’asserita posizione retributiva del Col. +2, posto che - stante la vigenza dell’accennato “blocco” delle retribuzioni e delle progressioni economiche per gli anni dal 2011 al 2015 - avrebbero maturato “quote” residuali di classe pari a:
. 1 anno e 4 mesi, per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2010 (ante “blocco”);
. 8 mesi, per l’arco temporale dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016 (post “blocco”), sicché avrebbero dovuto percepire il beneficio in questione già dal 1° settembre 2016.
L’amministrazione ha respinto l’istanza dei ricorrenti, per cui gli stessi hanno reagito con ricorso giurisdizionale sostenendo che:
a) a decorrere dal 1° settembre 2017, allorché i ricorrenti hanno maturato 13 anni di servizio da Ufficiale senza demerito, in applicazione dell’istituto della omogeneizzazione stipendiale ed in particolare del comma 3-bis dell’articolo 5 della Legge n. 231/90 all’epoca vigente, ai ricorrenti è stata conferita la prima posizione retributiva del Colonnello.
Ciò, in applicazione della normativa che disciplina il trattamento economico dei colonnelli, costituita dall’articolo 8 della Legge n. 804/1973 che prevede e prevedeva due posizioni retributive o livelli di stipendio nel grado di Colonnello, come da tabella riportata nel testo del citato articolo 8 recante gli importi all’epoca vigenti e poi via via nel tempo aggiornati per legge;
b) “a decorrere poi dal 1° settembre 2009, allorché i ricorrenti hanno maturato i 15 anni di servizio da Ufficiali senza demerito, in applicazione del 3 comma del citato articolo 5 della Legge n. 231/90, ai ricorrenti competeva il trattamento economico spettante al Colonnello con le relative modalità di determinazione e progressione economica agli Ufficiali che abbiano prestato 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina da Ufficiale”.
In altre parole, decorsi due anni nella prima posizione retributiva del Colonnello, i ricorrenti dal 1° settembre 2009 avrebbero dovuto accedere alla seconda posizione retributiva e percepire quindi lo stipendio corrispondente al Colonnello dopo due anni.
Il che non è avvenuto in quanto ai ricorrenti l’Amministrazione ha continuato ad erogare la prima posizione retributiva del Colonnello anche oltre la maturazione dei 15 anni di servizio da Ufficiale. Ragione per cui, la seconda posizione retributiva del Colonnello è stata riconosciuta soltanto dal 1° gennaio 2016 (anziché dal 1° settembre 2009), allorché è venuto meno il blocco degli adeguamenti stipendiali disposto dall’articolo 9, comma 21, del decreto -legge n. 78/2010;
c) l’operato dell’Amministrazione, in conclusione, “appare palesemente in violazione del combinato
disposto dei già citati articoli 8 della Legge n. 804/73 e 5, comma 3, della Legge n. 231/90, ora recepito nell’articolo 1802 del Codice dell’Ordinamento Militare (decreto legislativo n. 66/2010), che sanciscono il diritto al primo livello stipendiale del Colonnello agli Ufficiali che senza demerito abbiano maturato 13 anni di servizio nella qualifica e, decorsi ulteriori due anni, il diritto alla seconda posizione retributiva del Colonnello”.
In data 16 gennaio 2021 i predetti hanno depositato l’istanza con la quale hanno manifestato interesse al ricorso.
In data 27 aprile 2023, con ordinanza presidenziale sono stati disposti incombenti istruttori a carico della p.a., assolti da quest’ultima in data 25 maggio 2023.
All’udienza straordinaria del giorno 6 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
La questione sottoposta allo scrutinio del Collegio, invero, attiene alla valorizzazione e alla considerazione dei periodi di servizio precedenti e successivi al blocco stipendiale.
In altri termini, per i ricorrenti la p.a. aveva l’obbligo di contabilizzare anche i residui periodi temporali, sia quelli che hanno preceduto, che quelli successivi al blocco, così da ricongiungere gli stessi per il raggiungimento del biennio previsto per gli adeguamenti stipendiali per il grado di colonello, maturati dopo due anni dal riconoscimento.
La speciale disciplina normativa afferente al blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, di cui alla previsione normativa sopra riportata ha costituto una misura eccezionale e necessariamente temporanea, volta a comprimere la spesa pubblica nel periodo 2011/2015 (cfr.,, tra le tante: Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 2016).
Ora, per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, regola prorogata all’anno 2014 e poi all’anno 2015.
Sul punto, anche se con riferimento alla corresponsione dei ratei pensionistici non maturati è nuovamente intervenuta la Corte con le sentenze 200 del 2018 e 167 del 2020, ribadendo e confermando, in buona sostanza, il contenuto normativo sopra riportato.
In realtà, l’intera materia per cui è causa risulta rivisitata dal legislatore attraverso l'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), successivamente integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132).
L’art. 11 citato prevede che: “gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato” , quindi anche sulla base delle classi e degli scatti maturati nel periodo del cosiddetto "blocco retributivo".
Si tratta di una disposizione transitoria sull’inquadramento stipendiale degli ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, a partire dal 1° gennaio 2018, in ragione degli anni di servizio effettivamente prestato e di ogni altro periodo computabile ai fini stipendiali (classi e scatti).
“Tale norma − riconducibile al normale sviluppo, nel tempo, della dinamica stipendiale − non è affatto volta a eliminare, per il passato, gli effetti del blocco degli automatismi retributivi, previsto dalle disposizioni censurate, quanto, piuttosto, a razionalizzare, per il futuro, il trattamento economico legato al riordino delle carriere, agganciando la determinazione della retribuzione a un dato oggettivo, qual è il numero degli anni di servizio effettivo dell’ufficiale” ( Corte cost. n. 167/2020).
Ne consegue che i ricorrenti, a partire dal 1° gennaio 2018 hanno ottenuto (o avrebbero dovuto ottenere), la ricostruzione della situazione soggettiva, sia sotto il profilo giuridico, che economico nei termini sanzionati dal riportato articolo 11 citato.
Conseguentemente, il petitum avanzato nel ricorso giurisdizionale risulta, allo stato, superato dalla successiva normativa intervenuta sopra riportata e da provvedimenti in applicazione di essa eventualmente adottati per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per mancanza di interesse.
Compensa le spese.