TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-02-26, n. 202000139

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-02-26, n. 202000139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000139
Data del deposito : 26 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2020

N. 00139/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Societa' Aurora Multiservices S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, R R e D R, rappresentati e difesi dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Principi D'Acaja, 47;

contro

Comune di Strambino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giambattista Vico, 10;
Provincia di Torino e Regione Piemonte, non costituite in giudizio;

nei confronti

Rosanna Bretti non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Strambino n. 27 del 9.12.2013 di approvazione della Terza variante Generale al Piano Regolatore Comunale di Strambino (conosciuta dalla Società ricorrente in seguito al riscontro dell'apposita istanza di accesso prot. n. 716 del 24.01.2014 e dal Signor R R in seguito alla pubblicazione della stessa sull'Albo pretorio in data 01.01.2014), con particolare riferimento alla Tavola cartografica 2 (Sviluppi del Piano Regolatore Generale Intero Territorio Comunale) e alla Tavola Cartografica 3.1 (Sviluppi del Piano Regolatore Generale aree urbanizzate e dintorni di pertinenza ambientale Capoluogo) alla stessa allegate (e pubblicate sul sito - di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso al provvedimento sopra impugnato;

e per la condanna dell'Amministrazione Comunale a risarcire i danni ingiusti ex art. 2043 c.c.;

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 13.05.2014, per l'annullamento

- della nota prot. n. 2533 del 13 febbraio 2014, notificata al ricorrente, Sig. R R, in data 18 marzo 2014 con cui il Comune di Strambino ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale formulata dal Sig. R il 13.02.2014.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Strambino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Aurora Multiservices s.r.l. e i sig.ri R R e D R hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Strambino n. 27 del 9 dicembre 2013, di approvazione della terza variante generale al piano regolatore comunale, con particolare riferimento alla Tavola cartografica 2 (Sviluppi del Piano Regolatore Generale intero Territorio Comunale) e alla Tavola cartografica 3.1 (Sviluppi del Piano Regolatore Generale Aree urbanizzate e dintorni di pertinenza ambientale Capoluogo) alla stessa allegate, lamentandone l’illegittimità per il seguente motivo: eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità gravi e manifeste, perplessità del procedimento.

I ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 6.5.2014, i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. 2533 del 13 febbraio 2014 con cui il Comune di Strambino ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale contenuto nella cartografia, formulata dal Sig. R il 13.02.2014, articolando le seguenti doglianze:

I. illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso introduttivo;

II. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Strambino, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto avrebbe ad oggetto un atto privo di lesività autonoma.

All’udienza del 28 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con memoria depositata il 27 dicembre 2019, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso in capo ai sig.ri R e R e la volontà dei ricorrenti di rinunciare alla domanda risarcitoria.

Con riferimento ai sig.ri R e R il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve poi darsi atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, e ciò rende superfluo l'esame dell’eccezione preliminare sollevata dall'amministrazione resistente.

Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti viene contestato che:

- l’amministrazione, con la deliberazione n. 26 del 9.12.2013, di approvazione delle controdeduzioni, pur avendo condiviso le osservazioni (nn. 15 e 16) presentate dai sig.ri R e R e l’illogicità della suddivisione del compendio in due sub-comparti, non avrebbe provveduto alla modifica dell’elaborato cartografico e, in particolare, delle tavole 2 e 3.1;

- ove ciò non fosse dovuto a un mero errore materiale, la deliberazione impugnata sarebbe illegittima per contraddittorietà e per difetto di istruttoria: sarebbe, difatti, chiara la volontà espressa dall’ente di inserire le aree in questione nell’area normativa RBC (normata dagli articoli 7.2 e 14 delle NTA) e non nell’area normativa RB1 (normata dall’articolo 7.2 delle NTA);

- la nota prot. n. 2533 del 13 febbraio 2014 con cui il Comune di Strambino ha rigettato l’istanza di intervento in autotutela formulata dal Sig. R il 13.02.2014 sarebbe viziata per erroneità della motivazione atteso che il contenuto del provvedimento di accoglimento delle osservazioni espressamente preciserebbe che il regime normativo delle aree in oggetto è RBC e non RB1.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

Il sig. R, in sede di osservazioni alla variante al p.r.g., aveva domandato che i terreni censiti in catasto al foglio 44 mappali 448-17, inseriti nel progetto preliminare della variante, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.1.2013, in area normativa RB1 (residenziale di completamento), venissero inseriti in area normativa RBC (residenziale di completamento con intervento di nuovo impianto), al fine di potere realizzare un intervento residenziale (osservazione n. 15).

Analoga richiesta era stata presentata dalla sig.ra R per il mappale 179 (osservazione n. 16).

Con la deliberazione n. 26 del 9.12.2013 il Consiglio Comunale ha sì indicato le due osservazioni tra quelle accolte ma nelle controdeduzioni ha altresì specificato che: quanto all’osservazione n. 15 “si accoglie la richiesta di perimetrazione individuando il lotto sul retro del fabbricato esistente” (a fronte di una richiesta di 4.102 mq, ne sono stati accolti 700 mq);
quanto all’osservazione n. 16, “si accoglie la richiesta di perimetrazione RBC individuando due lotti distinti uno contiguo al lotto dell’osservazione n. 15 e uno arretrato sul fronte strada con obbligo di cessione di area parcheggio in fregio alla via C. Rana (mediante P.C. convenzionato)” (a fronte di 2.354 mq richiesti, la richiesta è stata accolta per 980 mq).

Dalla deliberazione si evince quindi che la richiesta dei sig.ri R e R di inserimento delle aree di loro proprietà nell’area RBC è stata accolta limitatamente agli specifici lotti su di esse individuati.

Quanto previsto nell’elaborato cartografico e, in particolare, nelle tavole 2 e 3.1 non è quindi la conseguenza di un errore materiale ma rispecchia quanto stabilito dal Consiglio Comunale in sede di controdeduzione alle osservazioni.

La deliberazione impugnata non può neppure ritenersi viziata per contraddittorietà e difetto di istruttoria dal momento che in essa viene comunque espressa chiaramente la volontà di attribuire la destinazione RBC solo a specifici lotti e, invece, alle aree nella loro interezza.

Pur se, a rigore, le due osservazioni avrebbero dovuto essere inserite, anziché tra quelle accolte, tra quelle parzialmente accolte, questa irregolarità non va comunque a viziare i provvedimenti impugnati poiché la risposta data alle due osservazioni chiarisce, senza margini di incertezza, quale fosse la volontà dell’amministrazione comunale.

Per queste stesse ragioni, anche la motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela non può ritenersi viziata.

Né, infine, può censurarsi la logicità della scelta pianificatoria: la ricorrente si è, invero, limitata ad affermare l’illogicità della perimetrazione, senza oltretutto formulare uno specifico motivo e comunque senza dedurre alcun concreto elemento al riguardo e senza fornire alcuna prova circa la asserita inedificabilità di fatto del fondo.

Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti.

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