TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2012-06-06, n. 201201057
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N. 01057/2012 REG.PROV.PRES.
N. 01063/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2000, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. R T, con domicilio eletto presso Giovanni Zindato Avv. in Reggio Calabria, via Sott'Argine Calopinace,1/C;
contro
Questore di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Reggio Calabria il 18/05/2000, notificato al ricorrente dalla Polizia Giudiziaria di Fiumicino il 23/05/2000, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno lavorativo n° D459518, rilasciato in data 1/12/1999, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 16/10/1998, e la conseguente intimazione a presentarsi, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento al Posto di Polizia della Frontiera, area Roma Fiumicino, per lasciare il territorio dello Stato;
nonché di ogni altro atto propedeutico e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 giugno 2000;
Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.