TAR Ancona, sez. I, decreto cautelare 2021-09-24, n. 202100296
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Pubblicato il 24/09/2021
N. 00296/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00439/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2021, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Snam Rete Gas S.P.A, Ministero della Transizione Ecologica non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Altidona, E R non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- Decreto ministeriale 1 febbraio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica comportante apposizione del vincolo espropriativo e approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità
- decreto emesso in data 19 aprile 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica contenente: decreto di asservimento e occupazione temporanea in relazione a terreno sito in Comune di Altidona
- verbale di immissione in possesso redatto da Snam Rete Gas in data 3 settembre 2021
- Ulteriori atti annessi, connessi e conseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Riservato al Collegio l’approfondimento relativo alla competenza territoriale del TAR Marche (cfr., in senso negativo, l’ord. N. 443/21 di questo Tribunale);
Rilevato che parte ricorrente ha avanzato proposte di rettifica del tracciato del metanodotto che potrebbero determinare, ove accolte, la cessazione del contendere;
Considerato che parte ricorrente afferma che sarebbe imminente l’inizio dei lavori sulla proprietà essendo già avvenuta l’immissione in possesso;
Ritenuto che in relazione a tale circostanza sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare ex art. 56 c.p.a., al fine di evitare che l’esecuzione dei lavori e la conseguente alterazione dello stato dei luoghi intervenga prima che il Collegio possa esaminare la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;