TAR Ancona, sez. I, decreto cautelare 2021-09-24, n. 202100296

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, decreto cautelare 2021-09-24, n. 202100296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100296
Data del deposito : 24 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2021

N. 00439/2021 REG.RIC.

N. 00296/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00439/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2021, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Snam Rete Gas S.P.A, Ministero della Transizione Ecologica non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Altidona, E R non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Decreto ministeriale 1 febbraio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica comportante apposizione del vincolo espropriativo e approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità

- decreto emesso in data 19 aprile 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica contenente: decreto di asservimento e occupazione temporanea in relazione a terreno sito in Comune di Altidona

- verbale di immissione in possesso redatto da Snam Rete Gas in data 3 settembre 2021

- Ulteriori atti annessi, connessi e conseguenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Riservato al Collegio l’approfondimento relativo alla competenza territoriale del TAR Marche (cfr., in senso negativo, l’ord. N. 443/21 di questo Tribunale);

Rilevato che parte ricorrente ha avanzato proposte di rettifica del tracciato del metanodotto che potrebbero determinare, ove accolte, la cessazione del contendere;

Considerato che parte ricorrente afferma che sarebbe imminente l’inizio dei lavori sulla proprietà essendo già avvenuta l’immissione in possesso;

Ritenuto che in relazione a tale circostanza sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare ex art. 56 c.p.a., al fine di evitare che l’esecuzione dei lavori e la conseguente alterazione dello stato dei luoghi intervenga prima che il Collegio possa esaminare la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi