TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-21, n. 202400436
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 00436/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2021, proposto da LE TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Capilupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Inps, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per il riconoscimento
del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e ss.mm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Sig, TE LE, congedato a domanda in seguito al compimento di 57 anni di età, e dopo aver maturato più di 38 anni di anzianità contributiva, agisce nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Interno per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio Trattamento di Fine Servizio (TFS), dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis del D.L. 387/87 (come modificato dall’art. 21 L. 232/90) e per la condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS già liquidato e versato ed al conseguente pagamento al Sig. TE della differenza.
2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo così articolato:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 6 bis D.L. n. 387/1987, così come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione : il deducente lamenta sostanzialmente, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio (TFS) liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla citata norma, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda (art. 6- bis , comma 2 del D.L. n. 387/1987). E, dunque, il ricorrente, congedato a domanda, ha presentato presso gli uffici preposti apposita istanza volta ad ottenere l’inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del TFS. Tuttavia, l’INPS ha sostenuto che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione “ per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”.
3. In data 05.08.2021 si è costituito il Ministero dell’Interno eccependo in primis difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti, stante la giurisdizione esclusiva di tale Istituto in materia pensionistica e chiedendo la reiezione nel merito del gravame in quanto infondato.
4. Con memoria depositata in data 01.04.2022 si è costituito l’Ente previdenziale, eccependo irricevibilità e inammissibilità del ricorso e rilevando che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui al citato art. 6- bis , comma 1 (previsto per le sole cessazioni dal servizio nelle ipotesi di inabilità, decesso, vecchiaia) né di quello di cui al comma 2 secondo cui “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile .”
Con riguardo a quest’ultima disposizione, l’Ente resistente ha sostenuto la tesi della sussistenza di un legame tra il campo applicativo dell’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 e quello del collocamento in quiescenza per anzianità.
I requisiti per la pensione di anzianità, alla data di cessazione dal servizio del ricorrente (con domanda del 27.02.2017 e collocamento in quiescenza a far data dal 9.10.2017) non erano più di 55 anni di età e 35 anni di servizio, essendo stato progressivamente innalzato il requisito anagrafico in adeguamento alla maggiore aspettativa di vita calcolata dall’ISTAT, prima a 57 anni e 3 mesi di età (dal 2013) e poi a 57 anni e 7 mesi di età dal 2016 (art. 12, comma 12 bis, del d.l. 78 del 2010, conv. in l. 122 del 2020; d.l. n. 201 del 2011, conv. in 214 del 2011, c.d. riforma “Monti Fornero”; D.M. 06.12.2011; D.M. 16.12.2013).
In ogni caso, afferma l’Ente previdenziale, l’articolo 4 della legge 30 aprile 1997, n. 165, espressamente intervenendo nella materia disciplinata dal più volte citato articolo 6- bis ha espressamente escluso l’applicazione dei benefici ivi previsti nel caso di cessazione dal servizio a domanda, salvo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito , sicchè anche se si ritenesse che al ricorrente si applichi l’articolo 6- bis , comunque non gli spetterebbe il beneficio, perché esso è stato escluso per i collocamenti a riposo a domanda dalle citate previsioni dell’articolo 4 della legge 165 del 1997 che è norma tuttora in vigore non essendo stata abrogata.
Secondo tale tesi, in definitiva l’articolo 4 citato avrebbe chiaramente voluto ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio del riconoscimento dei sei scatti stipendiali limitandolo – coerentemente con la sua originaria ratio di carattere premiale – ai casi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età e con esclusione del collocamento a riposo a domanda, salvo “ pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”. Non risultando che il ricorrente abbia effettuato il pagamento della relativa contribuzione previdenziale, in applicazione del comma 2 dell’art. 4 della citata fonte normativa, non potrebbe essere riconosciuta l’attribuzione dei sei scatti stipendiali.
5. Ciò posto, va scrutinata preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo