TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-03-04, n. 201902838
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Pubblicato il 04/03/2019
N. 02838/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14936/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14936 del 2018, proposto da
NIER INGEGNERIA S.P.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n. 436 presso lo studio dell’avv. R C e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. M G del foro di Bologna
contro
AMA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Depretis n. 86 presso lo studio degli avv.ti P C e M I che, unitamente all’avv. Roberto Libretti, la rappresentano e difendono nel presente giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- provvedimento prot. n. 062747/2018U del 13/11/2018 con il quale Ama s.p.a. ha comunicato l'esclusione del RTI costituendo NIER/Ambiente dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di misurazioni strumentali degli agenti fisici, delle sostanze pericolose, degli agenti biologici e della valutazione del rischio elettrico, meccanico e esplosione (ATEX) delle attività, macchine, attrezzature e locali di lavoro di Ama s.p.a., ha disposto l'escussione della cauzione presentata a corredo dell'offerta e ha preannunciato l'adozione di “ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia”;
- provvedimento con il quale Ama s.p.a. ha disposto l'esclusione del RTI NIER/Ambiente;
- tutti gli atti connessi assunti da Ama s.p.a. in relazione alla procedura di gara;
- in parte qua, bando di gara pubblicato sulla GURI n. 5 serie speciale n. 15 del 5/2/2018, disciplinare di gara e capitolato tecnico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ama s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 13/12/18 e depositato il 18/12/18 Nier Ingegneria s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con Ambiente s.p.a., ha impugnato il provvedimento prot. n. 062747/2018U del 13/11/2018, con il quale Ama s.p.a. ha escluso il RTI ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di misurazioni strumentali degli agenti fisici, delle sostanze pericolose, degli agenti biologici e della valutazione del rischio elettrico, meccanico e esplosione (ATEX) delle attività, macchine, attrezzature e locali di lavoro di Ama s.p.a., ha disposto l'escussione della cauzione presentata a corredo dell'offerta e ha prospettato l'adozione di “ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia”, tutti gli atti connessi emessi da Ama s.p.a. in relazione alla procedura di gara de qua, e, in parte qua, il bando di gara pubblicato sulla GURI n. 5 serie speciale n. 15 del 5/2/2018, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico.
Ama s.p.a., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 04/01/19, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio dell’08/01/19 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare ed ha insistito per la definizione, nel merito, del presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 19/02/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Tribunale rileva che l’istanza istruttoria formulata nell’atto introduttivo dalla ricorrente non può essere accolta in quanto la documentazione richiesta è già stata consegnata all’esponente da Ama s.p.a. con pec del 04/01/19 (si veda l’allegato n. 14 alla memoria depositata dalla resistente il 04/01/19).
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, deve essere accolto.
Nier Ingegneria s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con Ambiente s.p.a., impugna il provvedimento prot. n. 062747/2018U del 13/11/2018, con il quale Ama s.p.a. ha escluso il RTI ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di misurazioni strumentali degli agenti fisici, delle sostanze pericolose, degli agenti biologici e della valutazione del rischio elettrico, meccanico e esplosione (ATEX) delle attività, macchine, attrezzature e locali di lavoro di Ama S.p.A., ha disposto l'escussione della cauzione presentata a corredo dell'offerta e ha prospettato l'adozione di “ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia”, tutti gli atti connessi emessi da Ama s.p.a. in relazione alla procedura di gara, e, in parte qua, il bando di gara pubblicato sulla GURI n. 5 serie speciale n. 15 del 5/2/2018, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico.
Con il gravato provvedimento del 13/11/18 Ama s.p.a. ha escluso il raggruppamento ricorrente dalla procedura in quanto lo stesso non avrebbe rispettato il termine perentorio previsto dall’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 per produrre la documentazione richiesta nell’ambito del “soccorso istruttorio” e perché la Nier Ingegneria s.p.a., in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento con Ambiente s.p.a., non sarebbe accreditata presso Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 mentre il requisito in esame sarebbe posseduto dalla sola mandante.
Ragioni di pregiudizialità logico – giuridica inducono il Tribunale a scrutinare, per prime, la terza e la quarta censura (che, in quanto connesse, possono essere esaminate congiuntamente), con cui la ricorrente prospetta l’illegittimità della gravata esclusione perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante, la lex specialis richiederebbe il possesso dell’accreditamento in capo alla mandataria solo per l’esecuzione del lotto II (l’unico a prevedere campionamenti prelevati e successive prove svolte in laboratorio) e non anche degli altri lotti;in caso contrario, ove interpretata nel senso seguito da Ama s.p.a., la lex specialis sarebbe illegittima per violazione del principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione, previsto dall’art. 83 comma 2 d. lgs. n. 50/16, in quanto l’accreditamento non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto dei lotti I, III, IV e V.
I motivi sono infondati.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la lex specialis ha specificamente richiesto per la mandataria il requisito dell’accreditamento presso Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
Depone in questo senso il punto 7.1.1. del disciplinare di gara secondo cui, a pena di esclusione, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, da dichiarare nel DGUE:
“a) essere iscritto, per attività inerenti le prestazioni oggetto della Procedura, nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016;
b) accreditamento presso ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005”.
In quest’ottica, la successiva previsione secondo cui, in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il solo requisito di cui al capo a) deve essere posseduto da tutti i componenti, non può essere interpretata (come, invece, prospetta la ricorrente) nel senso che l’accreditamento può essere posseduto da qualunque componente del raggruppamento ma solo nel senso che il requisito in esame non deve necessariamente essere posseduto da tutti i componenti (e, quindi, può essere richiesto per la sola mandataria).
Ciò è confermato dal successivo art.