TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-12-03, n. 202000802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-12-03, n. 202000802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000802
Data del deposito : 3 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2020

N. 00802/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00544/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2020, proposto da
Bio Bimat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P F, E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E R in Milano, piazza E. Duse n. 4;

contro

Comune di Concordia Sulla Secchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G in Belogna, via Altabella n. 3;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

per l'accertamento

del decorso del termine procedimentale per provvedere sull'istanza con cui, in data 14 gennaio 2020, la ricorrente ha chiesto al Comune di Concordia sulla Secchia di procedere, ai sensi dell'articolo 192 del D. lgs 152/2006, all'adozione delle misure necessarie per la rimozione dei rifiuti abusivamente abbandonati da ignoti nell'area di sua proprietà e per la conseguente condanna

del comune di Concordia sulla Secchia a provvedere sull'istanza di Bio Bimat S.r.l. e quindi ad avviare e portare a compimento il procedimento ex articolo 192 del D. Lgs n. 152 del 2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Concordia Sulla Secchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con azione promossa ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm. BIO-MAT s.r.l. chiede che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Concordia sulla Secchia riguardo all’istanza presentata dalla società ricorrente, avente ad oggetto richiesta di intervento all’amministrazione comunale ex art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per la rimozione dei rifiuti abusivamente abbandonati da ignoti nell’area di proprietà BIO-MAT s.r.l..

Riferisce l’odierna ricorrente di avere intrapreso l’iter procedimentale complesso (P.A.U.R.) al fine di vedersi autorizzare la costruzione, sull’area di proprietà denominata “ex Kermar”, ubicata nel territorio del comune di Concordia sulla Secchia, di un impianto per la produzione di bio-metano.

Il suddetto procedimento ha avuto esito negativo per la ricorrente, in quanto la Conferenza dei Servizi incaricata di esaminare e istruire l’istanza di P.A.U.R. presentata da BIO-MAT s.r.l. ha opposto diniego, motivando tale determinazione con l’esistenza, nell’area de qua di un vincolo paesaggistico posto a tutela di un’area boschiva. La ricorrente, al fine di verificare l’effettiva esistenza del vincolo e del bene con esso tutelato, accertava che nella suddetta area boschiva erano presenti sul terreno, frammisti agli arbusti della pretesa area boschiva, “…riporti di rifiuti inerti, ivi abbandonati da parte di ignoti, prima della ricrescita della vegetazione e quindi molto prima dell’acquisto dell’area da parte della ricorrente…” (v. pag. 4 atto introduttivo lite). Di conseguenza, BIO-MAT s.r.l, allo scopo di fare rimuovere dal terreno di cui è proprietaria tali rifiuti costituiti da materiale inerte, diffidava il comune di Concordia sulla Secchia a “…procedere, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, all’adozione delle misure necessarie per la rimozione dei rifiuti abusivamente abbandonati da ignoti nell’area di sua proprietà…”. Di, qui, pertanto, stante l’asserito silenzio – inadempimento del Comune sulla predetta istanza-diffida, l’azione intrapresa dalla ricorrente ex art. 117 Cod. proc. amm..

Si è costituita, nel presente giudizio, l’amministrazione comunale di Concordia sulla Secchia, chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque la reiezione dello stesso, non avendo il Comune, rispettivamente, alcun obbligo di provvedere ex art. 192 del D. Lgs. 152 del 2016 sull’istanza BIO-MAT s.r.l. e, in ogni caso, avendo già la civica amministrazione concretamente dato riscontro all’istanza della società concernente l’asserita presenza di rifiuti nell’area di cui è proprietaria, in sede di Conferenza di Servizi relativa alla domanda di P.A.U.R. dalla stessa presentata.

Alla camera di consiglio del 12 novembre 2020, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Tribunale osserva che il presente ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.

E’ la stessa ricorrente a precisare, nel ricorso, che l’istanza sulla quale il comune di Concordia sulla Secchia avrebbe mantenuto un comportamento del tutto inerte, con conseguente asserita formazione di un silenzio- inadempimento avverso il quale la stessa ha proposto il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 117 Cod. proc. amm., è solo una parte dell’ampia vicenda procedimentale legata all’istanza della ricorrente di P.A.U.R. gestita in sede di Conferenza di servizi da diverse amministrazioni pubbliche. In tale sede amministrativa, la stessa BIO-MAT s.r.l. ha formalmente posto all’attenzione delle amministrazioni partecipanti la questione relativa alla presenza, nell’area boscata vincolata sotto il profilo paesaggistico, di rifiuti composti da materiale inerte, asseritamente ivi abbandonati da ignoti, con ulteriore richiesta al comune di Concordia sulla Secchia affinchè provvedesse, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. n. 152 del 2016, a rimuovere i suddetti rifiuti (oltre che a rimuovere “…le ricrescite della vegetazione esistente e ciò a prescindere dalla loro qualificazione come bosco…”). Sulla questione relativa a tali rifiuti è intervenuta – nella stessa sede di Conferenza dei Servizi P.A.U.R. nella quale è stata sollevata dalla ricorrente – l’amministrazione comunale di Concordia sulla Secchia, la quale, con atto a firma del Responsabile dell’Area Gestione Territorio del Comune, avente ad oggetto: “Parere ambientale e considerazioni sul materiale antropico rinvenuto nell’area di intervento”, oltre a preannunciare una successiva ordinanza con la quale si sarebbe provveduto alla raccolta e allo smaltimento del materiale abbandonato nell’area d’intervento, ha espressamente negato che detto materiale possa essere qualificato quale “rifiuto”, ulteriormente precisando che, in ogni caso, la bonifica del sito non avrebbe comportato l’abbattimento delle alberature.

Nel suddetto provvedimento il Comune ha infine espressamente negato di dovere procedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2016. In conclusione, il Collegio, sulla base delle precedenti considerazioni e tenuto anche conto della effettiva e fattiva (sotto il profilo sopra specificato) partecipazione della ricorrente alla Conferenza dei Servizi, con conseguente piena conoscenza, da parte della stessa, del parere comunale, ritiene di dovere respingere il ricorso, avendo già il Comune resistente dato espresso riscontro all’istanza della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione delle stesse come da dispositivo.

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