TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2020-02-17, n. 202000257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2020-02-17, n. 202000257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202000257
Data del deposito : 17 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2020

N. 00257/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2020, proposto da
C.S.F. Costruzioni e Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti n. 114;

contro

Comune di Roseto Capo Spulico non costituito in giudizio;

nei confronti

Argano Soc. Coop. non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,

- della determina di aggiudicazione n. 4 del 10.01.2020 assunta dall’Amministrazione intimata e comunicata a mezzo pec in pari data, per quanto di incidenza lesiva, con cui, in esito alla procedura ad evidenza pubblica inerente l’affidamento del “servizio di refezione scolastica anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021-2021-2022. CIG: 8062542C20” e di tutti gli altri atti connessi e consequenziali (ivi incluso il chiarimento prot. n. 10862 del 15.10.19 in punto di modifica delle richieste certificazioni di qualità), nonchè di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento:

- del verbale n. 1 del 29.10.19 in cui la S.A. non commina l’esclusione dalla gara della controinteressata, nonostante talune insanabili assenze documentali;

- del verbale n. 2 del 29.10.19 in cui la S.A. valuta, in punto di componente tecnica dell’offerta della medesima, anche le pagine in surplus rispetto al limite di cui alla prescrizione di gara.

Con conseguente ulteriore declaratoria del diritto della Ricorrente ad assumere la posizione di prima graduata e di inefficacia del contratto eventualmente stipulato fra l’Ente Appaltante e l’aggiudicatario della gara,

e – in via subordinata – per la declaratoria di illegittimita’ della gara tout court a fronte delle ragioni, in punto di interesse strumentale e che si andranno ad evidenziare, nonchè per la declaratoria di accertamento della illegittimità del relativo comportamento della S.A. resistente e con riserva di correlata azione giustiziale, in termini di richiesta risarcitoria e/o indennitaria, da formulare ex post , con separato giudizio, in conseguenza della illegittima aggiudicazione qui impugnata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


Rilevato :

- che la ricorrente, seconda classificata nella procedura per l’affidamento da parte del Comune di Roseto Capo Spulico del servizio di refezione scolastica dall’anno scolastico 2019/2020 sino a quello 2021/2022, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della Argano Soc. Coop. lamentandone l’illegittimità per -) violazione dell’art. 13, lett. e) del disciplinare, dell’ 83, comma 1, 5, del punto 5.2. lett. e) del bando di gara, in quanto l’aggiudicataria sarebbe stata ammessa nonostante la carenza delle certificazioni UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 22005 richieste dal Bando e poi illegittimamente ritenute non necessarie dalla appaltante con chiarimento del 15.10.19 ed -) illegittima assegnazione alla aggiudicataria dei punti per l’offerta economica in quanto non contenuta in 25 pagine per come richiesto dagli atti di gara, essendo di 31 pagine;

- che chiede conseguentemente l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il subentro nel relativo rapporto;

- che, rappresentando l’interesse strumentale alla riedizione della gara, ha lamentato la violazione degli artt. 40 e 58 c.c.p. per essere stata espletata la gara in forma cartacea e non informa telematica, e la violazione dell’art. 51 c.c.p. per mancata suddivisione in lotti;

- che l’Amministrazione resistente e la controinteressata, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituite;

- che all’udienza camerale del 12.2.2020, ricorrendone i presupposti, è stato dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione;


Considerato :

- che infondato risulta il primo motivo di ricorso;

- che risulta dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla aggiudicataria il difetto delle certificazioni UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 22005 richieste dal Bando (punto 5.2);

- che, tuttavia, la non necessarietà delle stesse era stata chiarita dalla stazione appaltante con nota del 15.10.2019 - precedente, dunque, rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilita per il 28/10/2019 - con la giustificazione che per mera erroneità era stata inserita la loro richiesta;

- che, come noto, vi è il divieto di modificare o integrare la lex specialis di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4916/2016, cit.;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 528/2006, cit.), con ulteriore necessità, in caso di modifiche sostanziali della lex specialis , di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte;

- che, però, la lamentata modifica e la dedotta mancata pubblicità non ha arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente che ha regolarmente presentato offerta, sicchè deve dirsi priva di interesse a far valere il relativo vizio;

- che, essendo la apportata modifica stata effettuata per riduzione e non per aggiunta non vi è, neppure, violazione al principio della par condicio ;

- che anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno;

- che, se è vero che l’art. 13 del disciplinare prevedendo i requisiti della busta b prevede che l’offerta tecnica debba essere contenuta in relazione nel limite dimensionale di 25 pagine, tale imposizione non è accompagnata dalla previsione del requisito a pena di esclusione;

- che per il principio di tassatività delle clausole di esclusione (v. art. 83 co. 1 e 9) esse possano, tra l’altro, essere validamente comminate solo per ipotesi previste dal codice stesso o da altre disposizioni di legge o per irregolarità essenziali non sanabili per carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (cfr. Tar Milano, 1660/2016;
T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 gennaio 2016, n. 176;
Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565;
Consiglio di Stato, sez. III, 21 novembre 2014, n. 5752;
Cons. St. 1177/2016) categorie in cui non rientra, certamente, il limite dimensionale;

- che i vizi secondo la ricorrente implicanti la riedizione della gara sono parimenti infondati;

- che, infatti, al dedotto mancato rispetto della gara in forma telematica prescritta dagli artt. 40 e 52 c.c.p. ed alla mancata suddivisione in lotti, prodromica all’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, la ricorrente, (si ripete) offerente ammessa alla gara, non ha accompagnato la deduzione d’una lesione personale ed attuale subìta per effetto dell’applicazione della tradizionale modalità procedurale di gestione della gara e di lotto non suddiviso;

- che deriva dall’infondatezza delle domande di illegittimità la infondatezza di quelle ulteriormente proposte che in esse hanno presupposto;


Ritenuto , pertanto:

- che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato;

- che in difetto della costituzione delle controparti nulla debba disporsi sulla regolamentazione delle spese;

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