TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-07-13, n. 202300718

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-07-13, n. 202300718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300718
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 00718/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00782/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2022, proposto da
E P, A B, A B, D B, E B, C B, M C, N C, M C, L C, L C, R C, S C, Francescantonio D'Aloi, M D, H D, G F, A F, E F, G F, E G, C G, S G, T G, M G, A I, A I, L I, D L, S M, V M, A M, M M, A M, G M, M M, G O, M O, M P, Pierluigi Palmero, Carla Parodi, Tiziana Parodi, Maria Paterno, Gennario Persico, Raffaella Riboldi, Andrea Romeo, Mariacaterina Scarfone, Francesco Spista, Loredana Tabbacchiera, Debora Tabbacchiera, Francesca Turturro, Franco Ventrella, Daniela Zantedeschi, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Marconi e Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Marconi in Genova, via XX Settembre, 19/7;

contro

Comune di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e Coop Liguria S.C.C., rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Cocchi, Alessandro Ghibellini e Federica Picetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Ghibellini in Genova, via Ceccardi 1/15;

per l'annullamento

- della Determinazione dirigenziale n. 814 del 24 ottobre 2022 avente ad oggetto “ Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90. Progetto per la nuova costruzione di un fabbricato a destinazione commerciale ove insediare una media struttura di vendita di snv 120 mq. in zona Via Tacito-Vico Arene. Proponente TALEA ”, pubblicata all'albo pretorio comunale online in data 27/10/2022;

- del permesso di costruire n. 56/2022 del 07/12/2022 ai sensi dell'art. 10 LR. 10/2012 rilasciato a Talea Società di Gestione Immobiliare Spa per la realizzazione di fabbricato commerciale in Via Tacito Vico Arene con contestuale autorizzazione commerciale ai sensi dell'art. 19 LR. 1/2007 all'insediamento di media struttura di vendita alimentare per mq. 1210 esercitata da Coop Liguria S.c.c. a nome della società Talea di Gestione Immobiliare S.p.a.;

nonché per l’annullamento:

- della proposta di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, di data ed estremi sconosciuti, redatta dal responsabile del procedimento Geom. F ed i presupposti pareri espressi o taciti resi dagli Uffici ed enti chiamati a partecipare alla conferenza di servizi semplificata;

- della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 05/08/2021 di assenso alle modifiche da apportare al PUC e la presupposta relazione istruttoria dell’Ufficio Urbanistica e Edilizia produttiva prot. n. 24168 del 08/06/2021;

- della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30/09/2021 recante determinazione sulle osservazioni pervenute;

- dello schema definitivo di convenzione urbanistica approvato con DCC. n. 52/2021 e successiva Delibera n. 201/2022 del Commissario Straordinario;

- del provvedimento di Giunta Regionale Atto n. 499-2022 del 1/6/2022 trasmesso al Comune con protocollo regionale 406420/2022 (prot. comunale 24401/2022), e relativi allegati, recante conclusione delle procedure ambientali, con esclusione dell’assoggettamento a VAS, e determinazioni relative all’approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli di pianificazione territoriale;

- del provvedimento comunale di accettazione della denuncia di attività ex art. 94 bis DPR 380/2001 presentata da Talea Spa in data 20/09/2022, successivamente conosciuta, per la demolizione muraria e serre abbandonate nell’area di interesse.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia e di Regione Liguria e di Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e di Coop Liguria S.C.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) La vicenda trae origine dalla previsione del PUC di Ventimiglia per la zona denominata Nervia, costituita da un’area dismessa e non edificata, con superficie di circa 10.000 mq, che il PUC ha ripartito in due Distretti di trasformazione contigui (DT5a1 e DT5a2) caratterizzati da previsioni coerenti con la struttura urbanistica della zona e finalizzate a mantenere un equilibrio tra molteplici funzioni proprie dei centri abitati.

2) La schede del PUC contenenti gli obiettivi della trasformazione, identiche per i due i Distretti, avevano previsto la realizzazione di un “ nuovo tessuto urbano analogo a quello dei quartieri ottocenteschi di città bassa, costituito da fronti di caseggiati prospettanti su pubbliche vie intervallati da aree adibite a piazze, verde pubblico e servizi ” caratterizzato dalla compresenza armonica della funzione residenziale e di quella commerciale con le ulteriori destinazioni tipiche delle zone urbane secondo il modello urbanistico-edilizio storico presente nella città bassa di Ventimiglia.

3) Per entrambi i distretti era stata garantita la presenza equilibrata di volumi edilizi (edifici a destinazione mista e spazi pubblici) e delle funzioni previste per le zone urbane (ricettive, uffici, studi professionali, servizi alla persona, attività artigianali, parcheggi) e delle attività di vendita al dettaglio nel limite degli esercizi di vicinato con superficie netta di vendita (snv) non superiore a 250 mq.

4) Lo strumento attuativo previsto per tali Distretti – in coerenza con quanto previsto dagli artt. 29 e 32 della LR n. 36/1997 (Legge urbanistica regionale) – era costituito dal Piano Urbanistico Operativo (PUO).

5) Le controinteressate soc. Talea e Dedra nel 2017 hanno presentato congiuntamente un progetto di PUO di iniziativa privata per l’attuazione dei due Distretti mediante accorpamento e realizzazione, con variante semplificata al PUC ex art. 43 della LR n. 36/1997, di due sub-ambiti aventi rispettivamente destinazione esclusivamente edilizia ed esclusivamente commerciale (media struttura di vendita con superficie netta di vendita di 1.210 mq.)

6) Questo T.A.R., con sentenza n. 89/2019, ha accolto il ricorso annullando il PUO e precisando che la natura degli interventi imponeva di seguire la procedura della variante sostanziale di cui all’art. 44 della LR n. 36/1997 e non quella semplificata di cui all’art. 43 della citata LR.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8801 del 24.12.2019, ha confermato la sentenza di prime cure.

7) Annullato il suddetto progetto la soc. Talea ne ha presentato un secondo in data 28.10.2020, questa volta con richiesta di variante al P.U.C. ex art. 44 della LR 36/97.

8) Il nuovo progetto ha limitato l’intervento nel solo Distretto DT5a2 prevedendo la costruzione di un nuovo fabbricato con destinazione commerciale ove insediare una media struttura di vendita alimentare con 1210 mq di snv, del tutto analoga a quella oggetto del primo progetto annullato.

9) Il Comune, con Delibera di consiglio n. 52/2021 ha iniziato il procedimento di variante urbanistica di iniziativa privata dando l’assenso alla variante proposta dalla soc. Talea.

10) Con tale delibera n. 52/2021 il Comune ha ritenuto che le opere di urbanizzazione proposte avrebbero dimostrato la sussistenza dell’interesse pubblico prevalente su quello dei privati residenti nella zona in quanto “ 1) il costo delle opere pubbliche proposte, totalmente a carico del privato, è superiore al triplo degli oneri di urbanizzazione esigibili ex legge per l’intervento in oggetto. Ciò comporta un beneficio pubblico, in termini di surplus di opere pubbliche, di circa un milione di euro ”.

La stessa delibera ha quindi elencato le opere di urbanizzazione che sarebbero state realizzate mediante il suddetto apporto economico della controinteressata.

La somma di un milione di euro per tali opere urbanizzative deriva dalla differenza tra il “ costo complessivo delle opere pubbliche suddette stimato dal proponente in € 1.400.000 … ” e la somma di € 421.278,41 di opere scomputabili, importi peraltro unicamente “ stimat[i] dal proponente ” e sui quali il Comune non risulta avere effettuato alcuna verifica.

Infine la delibera in questione ha ritenuto che la limitazione dell’intervento in un solo Distretto (dei due contigui), avrebbe diminuito la complessità dell’intervento, giustificando la declassificazione dell’area da “ Distretto di trasformazione ” (assoggettato a PUO) a mero Ambito di conservazione commerciale ad “attuazione diretta” (salva la previsione di una convenzione per l’attuazione delle opere di urbanizzazione);

11) Il Comune, con successiva delibera consiliare n. 63/2021 si è pronunciato sulle osservazioni ed ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS che la Regione ha concluso con esito negativo con delibera di Giunta n. 499/2022 dell’1.6.2022.

Successivamente è stato avviato l’esame della variante in sede di Conferenza dei servizi, in forza del procedimento semplificato previsto per i procedimenti attivati mediante Sportello unico delle attività produttive (SUAP).

12) Con determina n. 814 del 24.10.2022, in esito alla conclusione positiva della Conferenza dei servizi, è stata approvata la proposta di positiva conclusione della Conferenza dei servizi e, pertanto, è stata assentita la costruzione del nuovo fabbricato a destinazione commerciale ove insediare la media struttura di vendita con 1210 mq di snv, riclassificando l’area quale “ Ambito di riqualificazione commerciale ” ad attuazione diretta, consentendo alla controinteressata proponente di realizzare l’intervento previo rilascio di permesso di costruire convenzionato.

13) In data 17.11.2022 è stata sottoscritta la Convenzione urbanistica e in data 7/12/2022 è stato rilasciato alla controinteressata soc. Talea il permesso di costruire convenzionato n. 56/2022.

14) Gli odierni ricorrenti, proprietari di immobili e/o residenti nella zona hanno impugnato tutti gli atti della sequenza procedimentale, sia quelli relativi alla variante urbanistica, che quelli concernenti le abilitazioni edilizie e commerciali.

15) Si sono costituiti in giudizio il Comune, la Regione Liguria e le controinteressate soc. Talea e Coop Liguria SCC., tutti eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse e per violazione dei principi in materia di ricorsi collettivi.

16) All’udienza del 24.5.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

17) Preliminarmente si devono scrutinare le eccezioni pregiudiziali.

17.1) In primo luogo è infondata l’eccezione del difetto di legittimazione e interesse.

17.1.a) In merito alla legittimazione risulta dimostrato dai documenti versati in atti che almeno una rilevante parte dei ricorrenti sia proprietaria di immobili che si affacciano sul sedime del previsto intervento o che sono situati nelle immediate vicinanze.

17.1.b) Sussiste anche l’interesse al ricorso.

Il progetto impugnato (con le conseguenti ricadute urbanistiche, edilizie e commerciali) riguarda l’insediamento nel centro abitato di Ventimiglia di una media struttura di vendita con 1210 mq di snv, con conseguente sensibile impatto sulle proprietà degli immobili limitrofi.

Il pregiudizio riguarda la vivibilità dei singoli immobili e il loro valore commerciale e la stessa giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha precisato che costituisce “ dato di comune esperienza che la realizzazione ex novo di una media struttura di vendita altera sensibilmente la situazione dell’area quanto meno in termini di volume di traffico veicolare e di disponibilità di parcheggi, con una complessiva e significativa alterazione del quadro preesistente” con conseguente riconoscimento della legittimazione ad agire e dell’interesse dei soggetti residenti nella zona ” (Cons. Stato, Sez. IV, 22/3/2018, n. 1838;
Id. Sez. II, 26/8/2022, n. 7484).

Ed infatti il funzionamento di una tale struttura commerciale genera ineluttabilmente:

- emissioni acustiche dovute al funzionamento degli impianti di refrigerazione industriale attivi 24 ore su 24, al carico e allo scarico delle merci e alla raccolta dei rifiuti effettuati spesso in ore destinate al riposto;

- emissioni odorigene per i rifiuti e gli imballaggi in attesa di raccolta;

- l’aumento del traffico veicolare anche di mezzi pesanti.

Anche tali effetti collaterali dell’operatività di medie strutture di vendita nei centri abitati sono state valutate dalla giurisprudenza secondo cui “ la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante;
detta legittimazione va riconosciuta ai proprietari frontisti anche quando la materia del contendere attiene ad un piano urbanistico attuativo in quanto suscettibile, ancor più del singolo permesso di costruire, di determinare quella rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che il ricorrente intende conservare
” (Cons. Stato, Sez. IV, 29/7/2009, n. 4756).

In tale quadro i ricorrenti hanno anche allegato agli atti una relazione tecnica da cui risulta la perdita del valore commerciale degli immobili di proprietà stimata nel 30% del valore di mercato (doc. 33 dei ricorrenti).

Nel caso di specie sussiste, pertanto, l’interesse all’impugnazione dei numerosi ricorrenti (o almeno della gran parte di essi) in ragione del fatto:

- che essi sono proprietari di immobili prospicienti all’area destinata alla realizzazione della nuova struttura di vendita o situati nelle immediate vicinanze rispetto a questa;

- che costituisce dato dell’esperienza (rilevato anche dalla citata giurisprudenza) che l’insediamento di tale attività determini un impatto significativamente negativo per la vivibilità delle abitazioni ed anche in termini di diritto alla tranquillità e al riposo, quali declinazioni del diritto alla salute ex art. 32 Cost.;

- che la realizzazione di tale struttura comporterà una decurtazione del valore commerciale del loro immobile.

17.2) È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso strutturato in forma collettiva giacché i ricorrenti sono portatori di interessi assolutamente omogenei essendo proprietari di immobili prospicienti o molto vicini alla realizzanda media struttura commerciale e non si intravedono confitti di interesse tra loro, con conseguente sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo.

Invero il fatto che, secondo quanto afferma la Regione, una minoranza di ricorrenti sia proprietaria di immobili situati a distanza maggiore di 500 metri del luogo di realizzazione del nuovo capannone, non comporta affatto una disomogeneità di interessi tra i ricorrenti, ma semplicemente l’assenza di interesse per quei soli soggetti che siano proprietari di immobili non vicini.

Così respinte le eccezioni pregiudiziali si può passare allo scrutinio del merito delle doglianze.

18) Con il PRIMO MOTIVO i ricorrenti hanno lamentato che alla base degli impugnati atti che hanno approvato la variante non vi sia alcun effettivo interesse pubblico ritenendo che “ non costituisce motivo di pubblico interesse tale da giustificare la variante urbanistica il fatto che il proponente verserebbe nelle casse comunali rilevanti somme a titolo di contributo di costruzione e di contributo straordinario ex art. 38 LR. 16/2008 ovvero realizzerebbe le opere di urbanizzazione per consentire la corretta urbanizzazione della zona trattandosi di obbligazioni di per sé già imposte dalla legge e dal PUC per l’approvazione di varianti al PUC o di PUO a carico del proponente ” (così il punto 1 del motivo in esame).

La doglianza merita accoglimento.

18.1) La censura è ammissibile atteso che i ricorrenti non hanno censurato il merito delle scelte discrezionali, ma hanno dedotto la violazione del “principio fondamentale” secondo cui l’approvazione dei piani urbanistici e delle loro varianti sottende l’esistenza dell’interesse pubblico, quale presupposto indefettibile della funzione pianificatoria.

Il motivo, inoltre, non ha lamentato solo il difetto di motivazione, ma anche il difetto del presupposto, ossia la totale assenza di pubblico interesse.

18.2) La Delibera consiliare n. 52/2021 che ha iniziato il procedimento urbanistico (poi confermata sul punto da tutti gli atti pianificatori) ha ritenuto sussistente l’interesse pubblico alla variante in quanto “ 1) il costo delle opere pubbliche proposte, totalmente a carico del privato, è superiore al triplo degli oneri di urbanizzazione esigibili ex legge per l’intervento in oggetto. Ciò comporta un beneficio pubblico, in termini di surplus di opere pubbliche, di circa un milione di euro ”.

In altre parole l’interesse pubblico è stato individuato nel fatto che la controinteressata, per poter variare radicalmente le previsioni del PUC e realizzare la media struttura di vendita, ha offerto di eseguire opere urbanizzative per un valore (da essa stimato) di circa 1.400.000 euro, di cui circa un milione non a scomputo.

Sulla base di tale proposta di natura economica gli enti procedenti hanno ritenuto di poter ritenere sussistente l’interesse pubblico all’approvazione della variante di iniziativa privata, senza considerare che una proposta di natura economica – seppure in astratto vantaggiosa per le casse comunali - non può di per sé determinare la sussistenza dell’interesse pubblico perché non può esaurisce né sostituisce gli ulteriori interessi pubblici che sono necessariamente sottesi alla pianificazione (quali l’assetto dei territorio e gli interessi di derivazione costituzionale) che devono comunque essere valutati e ponderati, istruttoria che nel caso di specie è stata totalmente omessa.

18.3) Gli atti pianificatori impugnati sono illegittimi per difetto dell’interesse pubblico.

a) La delibera consiliare n. 52/2021 (cosi come tutti gli atti seguenti) ha affermato che il “ costo complessivo delle opere pubbliche suddette è stimato dal proponente in € 1.400.000 …” ma tale dato – come espressamente ammesso nell’atto impugnato – è stato fornito dal solo proponente, senza che sia stata effettuata alcuna istruttoria comunale finalizzata a verificarne l’attendibilità, sebbene detto presupposto si stato ritenuto fondamentale per la sussistenza dell’interesse pubblico, con conseguente difetto di istruttoria e dei presupposti legittimanti.

b) Inoltre gli enti procedenti hanno consentito al privato, sulla base di una contropartita di natura economica, di ottenere una variante di iniziativa privata del PUC che, mutando sensibilmente le originarie previsioni di armonica riqualificazione dell’area in continuità con le caratteristiche dell’abitato (cfr. sopra i punti 2 e 3), ha previsto la costruzione di un capannone ove insediarvi una media struttura di vendita.

In tal modo l’interesse pubblico sotteso alla pianificazione costituito dall’ordinato sviluppo territoriale e dalla tutela degli altri valori costituzionali affidati alla cura della PA è stato ridotto ad una contropartita economica affidata ad un soggetto privato dotato della capacità economica di realizzare alcune opere urbanizzative a proprie spese.

Il fatto di avere considerato tale contropartita economica automaticamente prevalente su tutti gli altri interessi pubblici primari sottesi alla pianificazione urbanistica ha indotto le autorità procedenti ad ignorare i molteplici interessi pubblici concorrenti, tra i quali “ quelli espressi dagli articoli 9, comma secondo, 32, 42, 44, 47, comma secondo, Cost ..” ( ex aliis : Cons. Stato, Sez. IV, 10/5/2012, n. 2710;
T.A.R. Veneto, Sez. II 16.11.2020 n. 1067).

Nel caso di specie non sono stati debitamente valutati né l’interesse al corretto equilibrato assetto del territorio (art. 117 Cost.), né il diritto alla salute dei residenti (art. 32 Cost.) potenzialmente pregiudicato dall’attivazione della nuova struttura commerciale.

Si ribadisce, infatti, che per dato dell’esperienza l’attivazione di tali strutture comporti inevitabilmente la generazione di emissioni acustiche a carico degli immobili prospicienti o limitrofi dovute al funzionamento degli impianti di refrigerazione industriale attivi 24 ore su 24, al carico e allo scarico delle merci e alla raccolta dei rifiuti effettuati spesso in ore destinate al riposto, nonché emissioni odorigene causate dai rifiuti e dagli imballaggi in attesa di raccolta.

Tali profili incidono sul diritto alla tranquillità, al riposo e alla salute dei residenti che costituiscono interessi pubblici costituzionalmente tutelati (art. 32 Cost.) e che devono essere sempre valutati in sede pianificatoria, specie nei casi di proposte di varianti al P.U.C. supportate da una contropartita economica fornita da un proponente privato.

c) Il quadro illegittimo così delineato non è scalfito dall’esistenza di alcune norme speciali (cfr. gli art. 38 D.L. 112/2008 e l’art. 1 della L.R. n. 10/2012 menzionati dalle parti resistenti) che prevedono procedimenti accelerati per l’attivazione di nuove attività economiche anche mediante l’attivazione di conferenze dei servizi.

Tali disposizioni, invero, agiscono sotto il profilo della semplificazione procedimentale senza configurare alcuna ipotesi di sussistenza di un interesse pubblico ex lege.

Di ciò, in effetti, era perfettamente consapevole la stessa controinteressata che, coerentemente, ha presentato la proposta economica in questione che non avrebbe certamente avanzato se vi fosse stato un interesse pubblico presunto ex lege .

d) Infine neppure il versamento del contributo di costruzione straordinario di cui all’art. 38 LR n. 16/2008 dimostra la sussistenza di un interesse pubblico.

Detto contributo è dovuto quado l’intervento ricada su “ aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l'approvazione di varianti ai piani urbanistici ”.

Pertanto, lungi dal costituire un elemento valutabile in termini di pubblico interesse, esso costituisce piuttosto un indennizzo per il Comune per interventi che impongano una variante urbanistica.

Che poi l’impiego di tali proventi debbano essere vincolati alla “ messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica ” costituisce un vincolo di destinazione a valle imposto al Comune che, tuttavia, non qualifica come di interesse pubblico la variante richiesta dal privato.

19) Con il SESTO MOTIVO i ricorrenti hanno dedotto l’invalidità propria del provvedimento della Giunta Regionale n. 499-2022 dell’1/6/2022 e relativi allegati per gli stessi motivi dedotti contro gli atti comunali e della conferenza dei servizi e segnatamente per non aver rilevato la manifesta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di seri e comprovati motivi di interesse pubblico idonei a sostenere le modifiche al PUC.

Il motivo è fondato per le argomentazioni già illustrate in ordine al primo motivo.

20) Con il SETTIMO MOTIVO è stata dedotta l’invalidità derivata dai motivi in precedenza dedotti, del permesso di costruire n. 56/2022 del 07/12/2022 e della contestuale autorizzazione commerciale ai sensi dell’art. 19 LR. 1/2007 all’insediamento della MSV e del provvedimento comunale di accettazione della denuncia di attività ex art. 94 bis DPR 380/2001 presentata da Talea Spa in data 20/09/2022.

Anche tale ultimo vizio è fondato per le argomentazioni illustrate in ordine al primo e al sesto motivo.

21) I restanti motivi 2, 3, 4 e 5 restano assorbiti in ragione del disposto annullamento conseguente all’accoglimento dei motivi scrutinati.

22) Conclusivamente il ricorso è fondato per le ragioni di cui in motivazione e deve essere accolto con l’annullamento degli atti impugnati.

23) La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

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