TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-01-08, n. 202000027
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Pubblicato il 08/01/2020
N. 00027/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2018, proposto da
Condominio Filatoio 51, S G, R C, R L, M C, R N P F, Ezio Sano', Mara Fani', M S, L D, L N, E C, M A, Gianfranco D'Aquino, G B V, M F, F A, M P, L B, Vovo S.A.S, View S.r.l. e A M, rappresentati e difesi dagli avvocati A F e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Vittorio Amedeo II 13;
contro
Comune di Caselle Torinese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dei quali, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 92, è elettivamente domiciliato;
nei confronti
Tintoria di Caselle S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Faggiano e Mariacristina Sapone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via B. Drovetti 37;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. 4608 datato 15.2.2018 avente ad oggetto “Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5819 del 11.12.2017 – Complesso immobiliare sito in Caselle T.se, Via Filatoio n. 51, distinti a Catasto al Foglio n. 6, mapp. Nn. 8,38, 172, 174, 205, 206 e 211 – Obbligo di conclusione del procedimento di secondo grado avviato dal Comune a seguito dell'istanza della Soc. Tintoria di CASELLE S.r.l. in data 04/08/2014 – Accertamento del soggetto insediato per ultimo e del correlativo obbligo di effettuare le opere di mitigazione acustica dei ricettori di più recente insediamento – Invito alla presentazione della valutazione di “Clima acustico” ed all'esecuzione delle occorrenti opere, da valere altresì quale rituale avviso di avvio del procedimento volto alla revoca dell'agibilità del complesso condominiale, ex artt. 7 e segg. della L. n. 241/1990 e s.m.i.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caselle Torinese e della Tintoria di Caselle s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Tintoria di Caselle s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 4608 del 15.2.2018 il Comune di Caselle Torinese ha concluso il procedimento, avviato a seguito dell’istanza - presentata in data 4.8.2014 - con cui la Tintoria di Caselle s.r.l. ha chiesto di verificare la legittimità dei lavori effettuati sull’immobile confinante, situato in via Filatoio 21, la sufficienza e la correttezza degli atti amministrativi assunti, lamentando, in particolare, la mancata presentazione della valutazione di clima acustico, da parte della Filatoio ’51 s.r.l., al momento della presentazione delle DIA in forza delle quali è stato realizzato il condominio di via Filatoio 21.
Con tale atto il Comune:
- ha dichiarato l’obbligo degli aventi causa dalla cessata Filatoio 51 s.r.l., del Condominio ex opificio di via Filatoio 21 e dei condomini, in qualità di soggetti insediati per ultimi, di provvedere alle opere di mitigazione acustica, al fine di eliminare il superamento del limite differenziale diurno accertato dall’ARPA Piemonte con atto del 4.12.2013;
- ha ordinato loro, “ai fini della permanenza all’interno del complesso immobiliare”, di presentare entro il termine di sessanta giorni la valutazione di “clima acustico” per il complesso immobiliare e di provvedere altresì ad eseguire le opere che saranno individuate entro i successivi 30 giorni dalla presentazione;
- ha altresì comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’agibilità del complesso immobiliare.
Il provvedimento è stato impugnato dal Condominio Filatoio 51 e dai condomini indicati in epigrafe per questi motivi:
I. violazione della l.reg. n. 52/2000, della D.G.R. 14/02/2005, n. 46-14762 e dell’art.23 Cost.;
II. violazione e falsa applicazione della D.G.R. 14.2.2005 N.46-14762;
III. eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e violazione di legge con riferimento all’art. 11 l. reg. n.52/2000;
IV. eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed arbitrarietà della motivazione e violazione delle disposizioni della D.G.R. 46-14762 e della l.reg. n. 52/2000 (art.6-13 Assoggettamento obbligatorio dell’insediamento produttivo di Tintoria di Caselle s.r.l. a piano comunale di risanamento acustico);erronea considerazione della preesistenza dell’impianto di Tintoria di Caselle alle unità abitative e di regolarità delle emissioni dello stesso;
V. eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento;
VI. nullità ex art. 21 septies l241/1990;indeterminatezza dell’oggetto dell’ordine;
VII. violazione dell’art.3 comma 4, l.241/1990;
VIII. eccesso di potere per contraddittorietà (violazione del presupposto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5819 dell’11.12.2017).
Si è costituito in giudizio il Comune di Caselle Torinese, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Si è, altresì, costituita in giudizio la Tintoria di Caselle s.r.l. la quale, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso, ha proposto ricorso incidentale avverso il provvedimento del Comune di Caselle Torinese prot. n. 4608 del 15.2.2018.
In particolare, la controinteressata ha contestato il provvedimento nella parte in cui avverte che, in caso di mancata presentazione della valutazione di clima acustico ed esecuzione delle occorrenti opere nei termini concessi, il Comune dovrà procedere alla revoca dell’agibilità dell’immobile, deducendo che:
- l’edificio non avrebbe mai avuto l’agibilità: il silenzio assenso non si sarebbe perfezionato per la mancata produzione di una valutazione di clima acustico ai sensi delle L. 447/95 e L.R. 52/2000;
- la carenza ab origine della valutazione di clima acustico – necessaria in forza dell’art. 11, comma 2, L.R. 52/2000 - inciderebbe, inoltre, sulla stessa validità del titolo abilitativo.
La difesa dell’amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale;parimenti i ricorrenti ne hanno eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità per carenza di interesse e per violazione del principio del ne bis in idem.
All’udienza del 3 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato la pretesa del Comune di addossare loro la valutazione del clima acustico e l’effettuazione di opere di mitigazione affermando l’insussistenza di un fondamento normativo.
Gli adempimenti sarebbero stati richiesti a soggetti diversi da quelli previsti dalla legge: ai sensi dell’art. 11, c. 2, l. reg. n. 52/2000, la valutazione del clima acustico “ è presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all’utilizzazione dell’immobile ”. Nel caso di specie tutti i titoli abilitativi sono stati richiesti dalla Filatoio 51 s.r.l. e non dunque dai condomini acquirenti e dal condominio.
La censura è infondata.
L’amministrazione comunale si è avveduta di una illegittimità verificatasi in occasione della presentazione dei titoli abilitativi in forza dei quali è stato realizzato l’intervento di ristrutturazione attuato dalla società Filatoio 51 s.r.l., dovuta alla mancata presentazione della documentazione di valutazione del clima acustico.
Al fine di sanare, con un provvedimento di autotutela conservativa, questa illegittimità e di evitare la revoca dell’agibilità dell’immobile, l’amministrazione comunale ha chiesto la documentazione mancante e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica.
Tale onere è stato correttamente posto in capo agli attuali proprietari dell’immobile (pur se questi non coincidono con il soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire, una società ormai estinta per cancellazione dal registro delle imprese) stante la sua stretta inerenza al bene, la finalità che è posta alla sua base, di tutela della salute dei soggetti che dimorano nel fabbricato e l’interesse in capo a costoro, attuali proprietari dell’immobile, a che lo stesso rispetti le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità richieste dalla legge per l’agibilità del fabbricato.
Al pari di ogni altra obbligazione inerente l’attività edificatoria, anche quella prevista dall’art. 11, c. 2, l. reg. n. 52/2000, deve, invero, configurarsi come obbligazione propter rem ed è, quindi, da porsi a carico del soggetto che, in un determinato momento, si trova in una relazione qualificata con l'immobile.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del paragrafo 3 della D.G.R. 14.2.2005 n. 46-14762, in quanto il Comune avrebbe applicato tale disciplina ad una fattispecie non prevista nell’art. 8, comma 3, tra quelle soggette a valutazione di “clima acustico”.
La D.G.R. 46-14762 non richiamerebbe l’art. 11 della l.r. 52/2000 e, quindi, non sarebbe applicabile alle ipotesi relative a nuovi insediamenti residenziali limitrofi a impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive.
La censura è priva di ogni fondamento.
Quanto richiesto dall’amministrazione comunale con il provvedimento impugnato trova il proprio fondamento normativo nella previsione di cui all’art. 11, l. reg. n. 52/2000 – che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, è richiamata espressamente dalla D.G.R. 46-14762 – ai sensi della quale “ la valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della l. 447/1995. É altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali ”.
A fronte di un obbligo derivante dalla legge regionale, non sussiste quindi alcun interesse all’esame della censura relativa all’ambito applicativo di una deliberazione della Giunta Regionale che si limita a dettare linee guida per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 11, l. reg. n. 52/2000, nella parte in cui prevede l’obbligo della valutazione del clima acustico “ per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture produttive ”, in quanto, nel caso di specie, si sarebbe al cospetto di un insediamento storico, anteriore alla costituzione stessa della Tintoria di Caselle.
La censura è priva di fondamento.
È incontestato che l’intervento edilizio che ha interessato l’immobile oggetto del presente giudizio abbia portato a una significativa trasformazione del preesistente fabbricato e della sua destinazione d’uso, con la realizzazione di 21 unità immobiliari ad uso residenziale, oltre a modifiche delle aperture e alla creazione di nuovi balconi, abbaini e semitorrette.
Queste radicali modifiche ed il significativo incremento del numero delle unità immobiliari costituiscono elementi sufficienti a integrare la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale.
Non assume, pertanto, alcun rilievo accertare se, in passato, nell’immobile, che aveva principalmente una destinazione produttiva, vi fossero o meno alcune unità abitative, in quanto le stesse, anche ove esistenti, non erano, in ogni caso, uguali, per numero e caratteristiche, a quelle attuali.
Con il quarto motivo viene contestato che il provvedimento sarebbe stato adottato sul presupposto erroneo che la sorgente sonora facente capo alla Tintoria di Caselle fosse adeguata alla normativa acustica e sarebbe viziato da difetto di istruttoria.
Anche questa censura è infondata.
Come si è detto, l’art. 11, l. reg. n. 52/2000 pone un obbligo di valutazione del clima acustico in caso di realizzazione di nuovi insediamenti residenziali in prossimità di impianti o infrastrutture produttive.
Si tratta di un obbligo incondizionato.
A fronte di ciò, quanto affermato dai ricorrenti circa gli obblighi dell’amministrazione comunale di svolgere un’attività istruttoria per verificare la regolarità delle emissioni acustiche dello stabilimento della Tintoria di Caselle e di adottare uno specifico piano di risanamento acustico (in quanto l’area in questione sarebbe posta a confine con aree poste in classe II - Aree prevalentemente residenziali), attiene ad aspetti che sono inidonei a scalfire l’obbligo previsto dalla legge, specie considerando che:
- la stessa ARPA, con nota prot. n. 108098 del 28.11.2013, nell’accertare il superamento del limite differenziale diurno in conseguenza del rumore prodotto degli impianti della Tintoria di Caselle s.r.l. ha, comunque, invitato l’amministrazione comunale ad adottare i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto dei limiti di legge presso le abitazioni del complesso immobiliare e richiamato il principio di cui al punto 1, comma 4, D.G.R. 46-14762 secondo cui “chi si insedia in presenza di sorgenti sonore già adeguate deve realizzare le mitigazioni eventualmente necessarie alla tutela del nuovo insediamento”;
- il fabbricato ad uso industriale della Tintoria di Caselle s.r.l. ed il confinante fabbricato condominiale risultano entrambi inseriti in classe IV - “Aree di intensa attività umana” (doc. n. 6 dell’amministrazione comunale) e, come obiettato dalla difesa dell’amministrazione comunale e non contestato dai ricorrenti, non sussiste alcuna contiguità tra tale area e aree poste in classe II.
Con il quinto motivo viene affermato che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per contraddittorietà in quanto il Comune, dopo aver ritenuto insussistente l’obbligo di presentazione della valutazione di clima acustico e conseguentemente di realizzazione delle opere di mitigazione a carico dei proponenti l’intervento edilizio, avrebbe poi assunto una decisione irragionevolmente opposta alle proprie stesse argomentazioni.
Anche questa censura non ha fondamento.
Con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha esercitato un potere di autotutela conservativa, consentendo ai proprietari di porre rimedio a una illegittimità verificatasi in occasione del rilascio dei titoli edilizi e così di preservare l’agibilità del complesso immobiliare.
Questo atto, come si è detto, è pienamente conforme al dettato di cui all’art. 11, l. reg. n. 52/2000;a fronte di ciò non possono assumere alcun rilievo le ragioni per le quali il Comune, in occasione del rilascio dei titoli edilizi, ha ritenuto insussistente l’obbligo di presentazione della valutazione di clima acustico e di realizzazione delle opere di mitigazione, ragioni nettamente contrastanti con la norma citata.
Con il sesto motivo vengono dedotti i vizi dell’incompetenza e dell’eccesso di potere per sviamento: il provvedimento impugnato esulerebbe del tutto dai limiti propri dell’azione amministrativa, invadendo il campo dell’autorità giudiziaria ordinaria in una controversia tra soggetti privati (la Tintoria e i condomini del Filatoio 51) concernente la ripartizione degli oneri economici della mitigazione acustica;esso sarebbe inoltre stato adottato nonostante l’ARPA non avesse sanzionato i condomini ma la Tintoria di Caselle s.r.l., con ciò accertando l’illegittimità delle emissioni sonore provenienti dal suo stabilimento.
La censura è infondata.
Con il provvedimento impugnato, l’amministrazione comunale ha concluso un procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata in data 4.8.2014 dalla Tintoria di Caselle s.r.l., in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5819/2017: con esso il Comune ha inteso porre rimedio alla violazione della disciplina acustica commessa in occasione della presentazione delle DIA in forza delle quali è stato realizzato l’intervento edilizio sull’immobile di via Filatoio 21.
Così operando l’amministrazione ha esercitato un potere che è previsto dall’art. 11, l. reg. n. 52/2000 - e, come si è già detto, lo ha posto legittimamente a carico degli attuali proprietari, al fine di consentire loro di preservare l’agibilità del complesso immobiliare - senza in alcun modo incidere sulla facoltà dei ricorrenti di domandare tutela al giudice ordinario per ottenere - nei confronti dei responsabili del mancato adempimento dell’obbligo in questione in occasione del rilascio dei titoli edilizi - il ristoro degli oneri economici che dovranno sopportare per provvedere alla realizzazione delle opere di mitigazione acustica.
Per quanto sopra affermato, non vi è alcuna contraddittorietà tra quanto accertato dall’ARPA ed il provvedimento impugnato.
Con il settimo motivo viene contestata la nullità del provvedimento impugnato ex art. 21 septies l. n. 241/1990, nella parte in cui ordina di “eseguire le opere che saranno individuate entro i successivi trenta giorni dalla presentazione” per indeterminatezza dell’oggetto dell’ordine.
La censura è priva di fondamento in quanto, l’individuazione degli interventi di mitigazione necessari costituisce l’esito della valutazione di clima acustico, così come previsto dalla D.G.R. n. 14-14762.
L’ottavo motivo attiene alla violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere.
La censura è infondata: per giurisprudenza costante, la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere costituisce una mera irregolarità e non un vizio invalidante, soprattutto nei casi in cui, come nella fattispecie, da tale omissione non è derivato alcun pregiudizio al soggetto privato che ha tempestivamente e ritualmente proposto ricorso dinanzi al G.A. (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. II , 21/10/2019, n. 7103).
Con il nono motivo viene affermato che il provvedimento adottato contrasterebbe con la decisione del Consiglio di Stato n. 5819/2017.
La censura è inammissibile perché, lamentando la violazione del giudicato, avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del giudizio di ottemperanza e dinanzi al Consiglio di Stato (ai sensi dell'art. 113 cod. proc. amm., il ricorso per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo si propone al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta;la competenza è del tribunale amministrativo regionale per l'ottemperanza dei suoi provvedimenti solo se confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo del provvedimento di primo grado, cosa che non è avvenuta nel caso di specie).
Per le ragioni esposte il ricorso principale è infondato e va, pertanto, respinto.
Quanto al ricorso incidentale, come eccepito dalla difesa dell’amministrazione resistente e dai ricorrenti, esso è inammissibile poiché ripropone questioni già decise da questo Tribunale con sentenza n. 760/2018 del 20/06/2018 e per le stesse ragioni in essa affermate.
Per la complessità della vicenda il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.