TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-10-31, n. 201302204
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Testo completo
N. 02204/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2013, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dagli avv.ti V P e M L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to V P in Lecce, via Augusto Imperatore n.16;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;
Questura di Taranto, n.c.;
per l’annullamento
- del provvedimento 333/D68567, notificato al ricorrente in data 22 gennaio 2013, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto che il ricorrente "torni a prestare servizio presso la Questura di Reggio Calabria - Commissariato di Taurianova";
- della precedente nota del 27 luglio 2012 prot. n. 333/D68567 di comunicazione di avvio del procedimento;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. P M e uditi gli avv.ti V. Pellegrino e M. Lodeserto, per il ricorrente, e, nei preliminari, l’avv.to dello Stato A. Roberti, per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, con istanza del 20 febbraio 2007 chiedeva di essere trasferito, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, dalla Questura di Reggio Calabria – Commissariato di Taurianova, dove prestava servizio, al Reparto Mobile o alla Questura di Taranto ovvero a quella di Bari.
In data 10 luglio 2007, in relazione alla intervenuta elezione alla carica di Consigliere presso la Circoscrizione Tre Carrare Solito del Comune di Taranto, il ricorrente presentava un’ulteriore istanza di trasferimento, ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, per i Commissariati di Pubblica sicurezza di Grottaglie e Martina Franca.
Con decreto del 21 febbraio 2008 (n. 333-D/68567), il Ministero dell’Interno, richiamata l’istanza da ultimo presentata, disponeva il trasferimento del ricorrente alla Questura di Taranto – Commissariato di Pubblica sicurezza di Martina Franca, precisando tuttavia quanto segue: “Si fa riserva di rivalutare la posizione del dipendente al termine del mandato elettorale”.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 22 gennaio 2013, con il quale il Ministero dell’Interno, dando atto che il suo precedente trasferimento era intervenuto in deroga agli ordinari criteri che regolano la mobilità a domanda del personale e che il ricorrente non adempie più a compiti amministrativi, ha ritenuto “ sine titulo ” la sua permanenza presso l’attuale ufficio di servizio (Commissariato di Pubblica sicurezza di Martina Franca) e, conseguentemente, ha disposto che il ricorrente “torni a prestare servizio con effetto immediato” al Commissariato di Pubblica sicurezza di Taurianova (RC)”.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
- Violazione artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990. Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 55, comma 3, del d.P.R. n. 335/1982. Eccesso di poter per erroneità del presupposto e contraddittorietà manifesta. Travisamento. Perplessità. Sviamento;
- Violazione principio contrarius actus nonché violazione art. 21-septies l. n. 241/1990. Violazione artt. 3 e 21 quinquies l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 395/1995. Difetto di istruttoria. Violazione art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982. Eccesso di potere per carenza di motivazione e contraddittorietà manifesta.
Oltre alla domanda demolitoria, il ricorrente formula contestualmente domanda risarcitoria.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per il tramite della Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, dovendo a suo giudizio ritenersi competente il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in relazione alla sede di servizio del ricorrente (Questura di Reggio Calabria – Commissariato di Taurianova). Nel merito, l’amministrazione resistente ha contestato la fondatezza delle domande azionate e ne ha chiesto pertanto la reiezione.
4. Con ordinanza n. 115/2013 è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato, ordinando contestualmente alla amministrazione resistente di provvedere ad alcuni incombenti istruttori, cui la l’amministrazione intimata ha provveduto depositando in data 5 giugno 2013 la relazione richiesta e alcuni documenti.
Con diverse memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.
5. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2013, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.1 Preliminarmente, il collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla amministrazione resistente.
L’eccezione è infondata.
Nella relazione prodotta in riscontro ad una specifica richiesta istruttoria, l’amministrazione ha avuto modo di precisare che nel caso di adozione di un provvedimento di avvicinamento per motivi elettorali, “il dipendente medesimo viene inserito nella dotazione organica del nuovo Ufficio di destinazione….” e che “il ricorrente è stato considerato provvisoriamente non più incardinato nella dotazione organica del Commissariato di P.S. di Taurianova (RC) a partire dalla data di emissione del provvedimento ai sensi dell’art. 78…”.
In relazione ai chiarimenti forniti dalla amministrazione, ritiene il collegio che sussista la propria competenza territoriale, in base a quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del c.p.a., a norma del quale: “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.
Il fatto che l’amministrazione consideri come “non definitiva” la movimentazione del personale dipendente disposta per motivi elettorali ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 non è sufficiente a