TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300726

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300726
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00726/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02506/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2506 del 2010, proposto da
N B e M C M, rappresentati e difesi dapprima dall'avvocato M G R G e poi dall'avvocato A P, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145;

contro

Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. di Catania, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Comune di Pedara, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del verbale di verifica tecnica relativo allo Studio Agricolo Forestale del Comune di Pedara redatto dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, nella parte in cui ricomprende il lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti nella fascia di rispetto del bosco n. 4, C.da Torre del Grifo – Sciarelle;

2) della nota prot. n. 711 del 10/05/2010, pervenuta al Comune di Pedara il 17/05/2010 e mai comunicata ai ricorrenti, con cui è stato trasmesso lo stesso verbale dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa, per quanto d’interesse, la Carta dei Boschi della Soprintendenza ai BB.CC.AA., mai comunicata e/o conosciuta dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. di Catania, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato nelle date 17 e 19 luglio 2010 e depositato in data 28 settembre 2010 i sig.ri N B e M C M hanno rappresentato quanto segue.

I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno sito nel Comune di Pedara, contrada Ombra, censito al n.c.t. alla partita n. 4673, foglio 26, part. 555 e 565.

In base al vigente P.R.G., approvato con decreto dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 538/DRU del 31 dicembre 1999, il suddetto terreno ricade in zona edificabile cB/4 – residenziale stabile di completamento - dove è previsto un indice di fabbricabilità pari a 0,80 mc./mq..

Tale destinazione e gli interventi edilizi assentiti nel corso degli anni nei lotti di terreno limitrofi a quello in questione e, comunque, nell’area in cui esso ricade, hanno ingenerato nei proprietari un legittimo affidamento in ordine alle suscettività edificatorie del lotto.

Di recente i ricorrenti sono venuti a conoscenza che la Soprintendenza con gli atti impugnati ha ricompreso il lotto di proprietà all’interno della fascia di rispetto dell’area boscata n. 4, c.da Torre del Grifo – Sciarelle.

La parte ricorrente evidenzia, pur non essendo, ad oggi, stato ancora approvato il nuovo Studio Agricolo Forestale da parte del Comune di Pedara, che gli atti impugnati sono immediatamente lesivi.



1.1. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. di Catania e l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.



1.2. All’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, preliminarmente, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ordine al verbale impugnato ed alla Carta dei Boschi citata, in quanto i suddetti atti non sono stati recepiti nel Piano Urbanistico generale, di talché non si evince la portata lesiva degli stessi, nonché in ordine alla nota, parimenti impugnata, in quanto mera comunicazione.

Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):

- con il primo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per erroneità e/o travisamento dei presupposti - Difetto di istruttoria e di motivazione – Illogicità ed arbitrarietà manifesta - Contraddittorietà.

Per i deducenti, dalla cartografia allegata alla verifica dello Studio Agricolo Forestale del Comune di Pedara emerge che il lotto di terreno de quo è stato interamente ricompreso all’interno della fascia di rispetto dell’area boscata n. 4 in c.da Torre del Grifo – Sciarelle, e ciò in contrasto con lo Studio Agricolo Forestale del 1993 e con la sua revisione eseguita nel 2002, che non prevedono l’esistenza di boschi e fasce di rispetto nell’area in cui ricade l’immobile in questione, ed in contrasto, altresì, con la destinazione ad edilizia residenziale stabile di completamento (zona cB/4) prevista dallo strumento urbanistico vigente, approvato peraltro con il parere favorevole della stessa Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dell’Ente Parco dell’Etna, preposti alla tutela del patrimonio boschivo e dei valori paesaggistici.

L’illegittimità degli atti impugnati, peraltro, emerge anche dal fatto che l’estensione del bosco, nel corso degli anni, non è mai stata rilevata dagli enti deputati alla tutela paesaggistica, che hanno sempre ritenuto l’area in questione suscettibile di edificazione;

- con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione ed errata applicazione dell’art. 10 della l.r. n. 16/96, sotto diversi profili.

Per la parte ricorrente, la disposizione di legge in rubrica, dopo aver previsto ai commi 1, 2 e 3 i divieti di edificazione di nuove costruzioni all’interno dei boschi e delle fasce forestali, al comma 12, prevede che tali divieti non operano “ nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali ”;
in sede di redazione del vigente P.R.G. l’area in questione è stata classificata come zona “B” – residenziale stabile di completamento, mentre in sede di approvazione del P.R.G. da parte dell’A.R.T.A. è stata individuata come zona “cB/4” – residenziale stabile di completamento.

Trattandosi di zona “B” residenziale di completamento (sono esistenti, infatti, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è consentita l’edificazione con concessione edilizia singola, senza necessità di P.d.L.), i divieti di nuova costruzione previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. n. 16/96 non possono trovare applicazione con riferimento al lotto di terreno de quo , con la conseguenza che la Soprintendenza non avrebbe potuto ricomprenderlo nella fascia di rispetto del bosco n. 4;

- con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione ed errata applicazione della l. n. 241/90 – Difetto di motivazione – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Violazione del principio di affidamento dei privati.

Per gli esponenti non è dato risalire alle concrete ed effettive ragioni che hanno condotto l’Amministrazione ad adottare gli atti impugnati, in quanto l’area in questione non presenta i presupposti previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Sic. n. 13/199 per la sua qualificazione come “ bosco ”.

E infatti, la fascia di rispetto comprende una zona che, oltre ad essere destinata dal vigente P.R.G. ad edilizia residenziale di completamento (c/B4), risulta già fortemente urbanizzata, come si ricava dalla cartografia al verbale di sopralluogo della Soprintendenza o da apposita verificazione (che la parte ricorrente chiede di disporre) al fine di verificare l’effettiva destinazione dei luoghi.

Per i deducenti trattasi di previsione illogica e contraddittoria, adottata in carenza di adeguata istruttoria circa l’effettivo stato dei luoghi ed in carenza di specifica motivazione circa la necessità di inserire il lotto di terreno in questione all’interno della fascia di rispetto di un presunto bosco individuato in area già fortemente urbanizzata.

Inoltre, i deducenti evidenziano di aver maturato nel corso degli anni un legittimo affidamento nella destinazione edificabile e nelle possibilità di ampliamento previsti dal vigente P.R.G..

La parte ricorrente ha inoltre avanzato, premessa la dedotta illegittimità degli atti impugnati, domanda risarcitoria, argomentando in ordine alla colpa grave dei funzionari delle Amministrazioni interessate che hanno privato di efficacia le possibilità edificatorie del lotto di terreno, agendo in contrasto con l’effettiva situazione urbanistica della zona, come previsto dal vigente P.R.G. e dall’allegato Studio Agricolo Forestale.

La domanda risarcitoria avanzata concerne i pregiudizi (lucro cessante e danno emergente) discendenti dai provvedimenti avversati a carico dei ricorrenti che hanno maturato un legittimo affidamento sulla destinazione edificabile del lotto di terreno in questione prevista dal vigente P.R.G..

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi