TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-11, n. 202011662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-11, n. 202011662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011662
Data del deposito : 11 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2020

N. 11662/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00008/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Radio Birikina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 77;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per Le Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Radio Dimensione Suono S.p.A. non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della nota, prot n. 14152, datata 20 ottobre 2011, del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia, successivamente pervenuta, a seguito di notifica a mezzo del servizio postale, a firma del dirigente, con la quale, con riferimento all'impianto della ricorrente (al servizio dell'emittente denominata "Radio Gelosa"), sito in Faedis, modulante frequenza 92 MHz, si diffida l'emittente della ricorrente "dal proseguire con le caratteristiche accertate entro e non oltre 10 giorni" e si ordina di ripristinare i parametri censiti, minacciando, in caso di inottemperanza, misure sanzionatorie varie "compresa la temporanea disattivazione dell'impianto", nonché, per quanto occorrer possa:

della nota, prot. n. 15715, datata 18 novembre 2011, del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia, successivamente pervenuta, a seguito di notifica a mezzo del servizio postale, a firma del direttore del Settore IV, con la quale, in riscontro ad istanza presentata dalla ricorrente, sempre in riferimento allo stesso impianto, nel prescrivere adempimenti procedimentali, viene richiesto l’immediato ripristino dei parametri radioelettrici preesistenti, con conseguente diffida e minaccia di sanzioni;

della nota, prot. n. 15766, datata 21 novembre 2011, del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia, successivamente pervenuta, a seguito di notifica a mezzo del servizio postale, a firma del direttore del Settore IV, con la quale, in riferimento ad istanza presentata dalla ricorrente, sempre in riferimento allo stesso impianto, nel comunicare lo svolgimento di sopralluogo tecnico, per verifica del ripristino della caratteristiche tecniche originarie, in ottemperanza alla diffida, si precisa che, in caso d'inottemperanza, si sarebbe proceduto con provvedimenti sanzionatori ed ablatori, "compresa la temporanea disattivazione dell'impianto";

nonché di ogni altro atto, parere, nota, provvedimento, preparatorio;

con motivi aggiunti depositati l’8 marzo 2012:

della nota prot. n. 17201, datata 22 dicembre 2011, del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia (successivamente pervenuta, a seguito di notifica a mezzo del servizio postale), a firma del Direttore del Settore IV, con la quale, premesse deduzioni e circostanze varie, con riferimento all'impianto della ricorrente (al servizio dell'emittente denominata "Radio Gelosa"), sito in Faedis, modulante frequenza 92 MHz, si ordina il ripristino, anche temporaneo, dei parametri trasmissivi precedenti, minacciando, in caso di inottemperanza, provvedimenti non meglio specificati "compresa anche la temporanea disattivazione dell'impianto fino al ripristino dei parametri censiti e/o autorizzati";


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 25 settembre 2020 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La società ricorrente esercisce attività di radiodiffusione in ambito locale, a carattere commerciale, nell'area della provincia di Udine e limitrofe, da postazione sita nel

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