TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400274
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00274/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00086/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M F e C N R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e la Questura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Isernia in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto ad esso presupposto e/o preordinato e/o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Isernia in data -OMISSIS-, con il quale veniva invitato a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ogni interferenza nella vita privata della signora -OMISSIS- -OMISSIS-.

Una misura simile era stata invocata, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, dalla medesima sig.ra -OMISSIS-, la quale aveva lamentato di essere vittima di atti persecutori commessi a suo danno proprio dal sig. -OMISSIS-: uomo con il quale la suddetta aveva precedentemente contratto matrimonio il -OMISSIS-, e infine sottoscritto, in data -OMISSIS-, un accordo “ di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ” ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica di Isernia in data -OMISSIS-.



2. Il ricorso è stato affidato all’unico articolato motivo così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies e ss. della legge 241/1990 e smi e violazione dei principi generali e di buon andamento della p.a., in particolar modo del giusto procedimento e dei principi di correttezza e ragionevolezza dell’azione amministrativa;
Eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche ed in particolare manifesta erroneita’ sui presupposti in fatto ed in diritto;
arbitrarietà;
difetto assoluto di motivazione;
Illogicità e difetto di istruttoria;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.L. 11/09 conv. in L.n. 38/09
».

In sintesi, la parte ricorrente si è doluta della violazione dei suoi diritti partecipativi, nonché del difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento questorile.

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