TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-05-31, n. 202300393
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Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 00393/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2022, proposto da
P T, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sardegna, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S e F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del giudizio e del provvedimento di inidoneità riservato al ricorrente dalla Commissione di valutazione per la selezione dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario della Regione Autonoma di cui all'Avviso pubblico per la formazione della rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, di tutti i verbali della Commissione e, specificamente, del verbale n. 10 del 14.12.2021 (reso dalla predetta Commissione di valutazione), nella parte in cui non includono il ricorrente nell'elenco degli idonei e lo inseriscono nella lista dei candidati non idonei e, altresì, del decreto dell'Assessore della Sanità n. 26 del 21.12.2021 e dell'allegato al Decreto recante “ Rosa dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna – DGR 25/55 del 30.06.2021 ”, entrambi nella parte in cui non includono, tra gli idonei, il ricorrente;
- “ove occorra”, della nota trasmessa al ricorrente recante “ avviso pubblico per la formazione della rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con la DGR n. 25/55 del 30.06.2021 – Comunicazione esito ”, con cui si comunicava la non idoneità del ricorrente;
- “ove occorra”, di tutti gli atti istruttori, “anche allo stato non conosciuti”, con cui il ricorrente è stato escluso dal novero degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna – DGR 25/55 del 30.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 25/55 del 30.6.2021 la Giunta regionale sarda ha indetto una “ procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione della rosa di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna ”, da svolgersi secondo le indicazioni dell’Avviso pubblico allegato alla stessa delibera.
1.1. Il sig. T, odierno ricorrente, Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari - Olbia nonché del Dipartimento Area Tecnica dell’ex ATS Sardegna (ora divenuta ARES Sardegna) a far data dall’1.4.2018, ha presentato domanda per una delle cinque tipologie di aziende sanitarie oggetto dell’Avviso pubblico (le ASL).
All’esito dei colloqui e della valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati, la Commissione di valutazione, riunitasi il 14.12.2021, ha approvato la rosa degli idonei e ha ritenuto inidoneo il ricorrente con la seguente motivazione: “ Il candidato, sulla base del curriculum e del colloquio individuale, non è stato ritenuto idoneo ”.
Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, quelli contenenti il giudizio di inidoneità e quelli relativi alla selezione nella parte in cui non lo includono tra gli idonei.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del giusto procedimento.
Il mancato inserimento del ricorrente nell’elenco degli idonei sarebbe gravemente carente sotto il profilo motivazionale.
In