TAR Venezia, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-09-08, n. 202300437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-09-08, n. 202300437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300437
Data del deposito : 8 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2023

N. 00889/2023 REG.RIC.

N. 00437/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00889/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2023, proposto da


Az. Ag. -OMISSIS- s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Manin n. 12;


contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Agenzia delle Entrate – Riscossione della provincia di Treviso, non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'intimazione di pagamento di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione della provincia di Treviso

1. Intimazione n. -OMISSIS-, ricevuta da Az. Ag. -OMISSIS- s.s. in data 23 giugno 2023 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annate 2002/2003 – 2006/2007 - 2007/2008, per una somma intimata complessiva pari ad € 192.947,20;

2. avverso l'atto di iscrizione a ruolo, indicato nella cartella presupposta e la cartella esattoriale n°-OMISSIS-, notificata nel 2018, erroneamente indicata col n°-OMISSIS-, anche se non conosciuta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. S M e uditi per le parti i difensori Vista l'istanza di passaggio in decisione, senza discussione, depositata dall'avv. Salvalaggio;


Considerato:

- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare privo di elementi di fondatezza rispetto alle censure con le quali la parte ricorrente contesta la mancanza di validità e di efficacia degli atti presupposti all’intimazione con la quale viene disposto il pagamento dei crediti di Agea;

- che sussiste il requisito del pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell’azienda agricola ricorrente illustrate nella domanda cautelare;

- che ai fini della completezza dell’istruttoria, è necessario disporre fin da subito che Ader ed Agea depositino, entro la data del 31 marzo 2024, tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione al provvedimento in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati;

- che la trattazione del merito verrà fissata con successivo decreto presidenziale in una delle udienze pubbliche del 2024, tenendo conto della pendenza di un numero elevato di controversie nella materia e della necessità di fissare secondo l’ordine cronologico la definizione dei ricorsi nei quali vi sia stato l’accoglimento dell’istanza cautelare;

- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;

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