TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310030
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 10030/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09458/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9458 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ardeatina Discarica S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio colonna n. 27;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
L'annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione del 21 giugno 2022, n. 456, pubblicata nel B.U.R.L. n. 54 del 28 giugno 2022, della Giunta Regionale e degli Assessori della Regione Lazio recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica – ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2003 e dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006”.
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ardeatina Discarica S.r.l. Unipersonale il 9 gennaio 2023:
Per l'annullamento in parte qua: - della deliberazione del 4 novembre 2022, n. 995, pubblicata nel B.U.R.L. n. 93 del 10 novembre 2022, della Giunta Regionale e degli Assessori della Regione Lazio recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2022, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”; - della nota della Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, del 23 novembre 2022 di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della D.G.R. n. 995/2022 sul B.U.R.L. n. 93 del 10 novembre 2022 e degli adempimenti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato a mezzo p.e.c. il 5 agosto 2022 e depositato in pari data, la società ricorrente, come in epigrafe indicata, agisce per l’annullamento della delibera di Giunta Regionale del Lazio del 21 giugno 2022, n. 456 di modifica ed integrazione al precedente deliberato giuntale n. 239 del 17 aprile 2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, pubblicata sul BUR ordinario della Regione Lazio n. 54 del 18 giugno 2022.
2. Premessa, anche in punto di legittimazione, la propria qualità di impresa attiva nel settore dei rifiuti inerti giusta autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006 e del d.lgs 36/2003 rilasciata dal Comune di Roma per la realizzazione e l’esercizio di una discarica di rifiuti inerti nell’area ubicata in via Ardeatina n. 836 (che, allo stato avrebbe esaurito le volumetrie utili da conferire in discarica ed avrebbe realizzato il 90 per cento del c.d. capping), ha formulato i seguenti motivi:
1. Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione in materia di fissazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dei titolari degli impianti di smaltimento dei rifiuti alle Regioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e dell’art. 195, comma 2, lett. g), del d.lgs n. 152/2006. Sull’incompetenza della Regione ad adottare regolamenti per disciplinare i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie.
2. Violazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs n. 121/2020 e del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Sull’esistenza di una disciplina regolamentare statale di determinazione delle garanzie finanziarie e sull’applicabilità delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 121/2020 alle discariche di nuova realizzazione;
3. Violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di ragionevolezza dell’azione amministrativa. Sull’illegittima applicazione delle nuove regole sulle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di discarica e sull’esclusione della scontistica per il possesso di certificazione ambientale anche agli impianti già autorizzati alla data di pubblicazione della delibera impugnata;
4. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell’art. 14 del d.lgs n. 36/2003 e dell’art. 29-sexies del d.lgs n. 152/2006. Sull’illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla regione in relazione alla durata, alle tipologie e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
5. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 196/2010. Sull’illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla Regione in relazione alla modalità di calcolo della garanzia finanziaria e di esclusione della scontistica per il possesso della certificazione ambientale.
3. Lamenta, in sintesi, parte ricorrente, la violazione, in relazione alla fissazione da parte della Regione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie poste a carico dei gestori delle discariche, della competenza esclusiva statale in materia ambientale ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione; la non operatività della nuova disciplina contenuta nel d.lgs 121/2020 agli impianti già autorizzati; la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; il trattamento indifferenziato di tutte le discariche indipendentemente dalla natura delle stesse e, quindi, dalla loro potenzialità inquinanti; l’illegittima introduzione della polizza da responsabilità civile da inquinamento.
4. Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e Roma Capitale.
5. La domanda cautelare (in ragione della peculiarità delle questioni dedotte in giudizio e soprattutto della necessità di attendere la conclusione del tavolo tecnico attivato, nelle more, dalla Regione per addivenire ad una modifica – anche, come si vedrà, in parte concordata- della delibera 456/2022), sentite e su assenso delle parti presenti, è stata abbinata al merito calendarizzato per l’8 marzo 2023.
6. Indi, la Regione Lazio, previa consultazione con le associazioni rappresentative degli operatori del settore, ha adottato la delibera giuntale n. 995/2022 con la quale ha in parte modificato ed integrato la precedente D.G.R. n. 456 del 21 giugno 2022 (oggetto del ricorso introduttivo) e la connessa D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2022, relative all’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs n. 36/2003 e dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.
7. In particolare, a chiusura del tavolo tecnico (in data 2 settembre 2022), la Regione ha chiesto alle associazioni di categoria di proporre un testo alternativo relativamente agli aspetti di interesse, ai fini dei dovuti approfondimenti finalizzati ad un eventuale aggiornamento della D.G.R. 456/2022.
8. Orbene, con il nuovo provvedimento - DGR n. 995/2022 - l’Amministrazione regionale Regione ha accolto solo in parte le modifiche proposte dagli operatori del settore così determinandosi:
I. in riferimento esclusivo alle discariche di inerti:
a) che la verifica dello stato ambientale del corpo dei rifiuti abbancati, procedimento di cui al c.6 bis dell’art 13 del D.lgs 36/2003 avvenga a seguito del primo periodo di post gestione quinquennale e prima dell’eventuale presentazione della garanzia per il successivo quinquennio, qualora il gestore intenda procedere a garantire l’amministrazione con Garanzie finanziarie;
b) che l’importo del massimale minimo da garantire per la “Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento” (polizza aggiuntiva introdotta dalla DGR 456/2021) sia proporzionato con riferimento agli importi previsti per le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi tenendo conto della differenza tra le tariffe medie di conferimento delle discariche per rifiuti inerti rispetto a quelle delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
II. In relazione, invece, a tutte le discariche è stato previsto:
c) che l’importo minimo da garantire per la “Polizza assicurativa della responsabilità civile