TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201200152
Data del deposito : 6 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00060/2007 REG.RIC.

N. 00152/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00060/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2007, proposto dalla Dott.ssa M P, rappresentata e difesa dall’Avv. G C, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio legale dell’Avv. L D M;

contro

AUSL n. 2 di Potenza, in persona del Direttore Generale p.t. (alla quale, ai sensi degli artt. 2, commi 4 e 5, e 6 L.R. n. 12/2008, è subentrata con decorrenza dall’1.1.2009 la Regione Basilicata attraverso la Gestione Liquidatoria dell’ex AUSL n. 2 di Potenza), rappresentata e difesa dagli Avv.ti M Gabriella De Franchi e M Pia Lavieri, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio ed in virtù della Del. Direttore Generale ex AUSL n. 2 di Potenza n. 292 del 27.3.2007, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni, subiti per l’illecito comportamento dell’ex AUSL n. 2 di Potenza, “sia per il lucro cessante che per il danno emergente, oltre quelli morali”, con la consequenziale condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute, quantificate in complessivi 1.179.143,39 € con perizia, redatta il 17.2.2004 dalla Dott.ssa N M, “o a quelle maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa alla stregua dell’espletanda CTU di cui si chiede fin d’ora l’ammissione”, “cui sono da aggiungere gli accessori per interessi legali e rivalutazione monetaria”;


Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ex AUSL n. 2 di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti L D M per la parte ricorrente e M Gabriella De Franchi per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con Del. G.R. n. 6019 del 18.10.1988 la Regione Basilicata approvava la graduatoria del concorso pubblico per l’assegnazione delle 19 sedi farmaceutiche, vacanti nella provincia di Potenza, indetto con la Del. G.R. n. 2743 del 9.6.1986.

Per quel che interessa, ai fini della decisione della controversia in esame, va rilevato che con la predetta Del. G.R. n. 6019 del 18.10.1988 la seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano (ex Farmacia Racioppi) veniva assegnata al Dott. C F, classificatosi al 10° della suddetta graduatoria approvata.

Poiché in seguito ad alcune rinunce il predetto Dott. C F optava per un’altra sede farmaceutica, la citata seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano veniva attribuita alla Dott.ssa Z C, collocatasi al 13° posto della suddetta graduatoria approvata..

Poiché in seguito la Dott.ssa Z C otteneva un’altra sede farmaceutica, con nota del 6.10.2000 comunicava all’ex AUSL n. 2 di Potenza la rinuncia alla titolarità della sede farmaceutica in questione “con decorrenza dal 12.10.2000”.

Conseguentemente, l’AUSL, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. n. 48/1990, con telegramma dell’11.10.2000 interpellava la ricorrente, che si era collocata al 42° posto nella predetta graduatoria, chiedendole di “comunicare entro 5 giorni” l’accettazione della gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano.

La ricorrente con telegramma del 14.10.2000 accettava.

Pertanto, con Del. n. 733 del 16.10.2000 il Direttore Generale dell’AUSL n. 2 di Potenza disponeva la vacanza di tale sede farmaceutica e lo scorrimento della citata graduatoria ex Del. G.R. n. 6019 del 18.10.1988 per la sua gestione provvisoria.

Intanto, con nota del 9.10.2000 anche il titolare della farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna, Dott. I M, aveva comunicato all’AUSL n. 2 di Potenza la rinuncia alla titolarità di tale sede farmaceutica, per cui l’AUSL con Del. D.G. n. 732 del 16.10.2000 aveva parimenti disposto la vacanza di tale farmacia e lo scorrimento della citata graduatoria per la sua gestione provvisoria. Ma, “in considerazione della scansione temporale con la quale si erano rese disponibili” la seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano e la farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna, l’AUSL n. 2 di Potenza decideva di “espletare per prima la procedura per l’assegnazione della gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, resasi vacante in data 12.10.2000, e, al completamento di questa, procedere successivamente per la sede farmaceutica del Comune di Brindisi di Montagna, resasi vacante in data 16.10.2000” (cfr. relazione Responsabile Unità Operativa Farmaceutica Territoriale AUSL n. 2 di Potenza del 24.5.2002, allegata alla Del. D.G. AUSL n. 2 di Potenza n. 413 del 4.6.2002). Comunque, al fine di evitare l’interruzione del servizio di farmacia nel Comune di Brindisi di Montagna, in data 17.10.2000 l’AUSL n. 2 di Potenza convocava i farmacisti dei Comuni confinanti di Trivigno, Castelmezzano e Pietrapertosa, con i quali veniva concordato che il farmacista del Comune di Trivigno avrebbe assicurato nei locali della Guardia Medica il servizio di farmacia agli abitanti del Comune di Brindisi di Montagna per 3 ore al giorno fino all’assegnazione della gestione provvisoria della farmacia unica di tale Comune.

Successivamente con nota prot. n. 221 del 25.10.2000 l’AUSL n. 2 di Potenza chiedeva alla ricorrente di ottemperare all’art. 110 R.D. n. 1265/1934 entro 10 giorni. Pertanto, in data 3.12.2000 la ricorrente e la Dott.ssa Z C stipulavano un contratto, con il quale la Dott.ssa Z C cedeva la gestione della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano alla ricorrente, che si impegnava a corrispondere alla cedente un’indennità di avviamento di £. 490.000.000 (più precisamente la ricorrente pagava immediatamente £. 230.000.000, mentre veniva pattuito che le restanti £. 260.000.000 sarebbero state corrisposte “al rilascio dell’autorizzazione” da parte dell’AUSL n. 2 di Potenza) ed un’ulteriore soma complessiva di £. 175.000.000, da pagare entro “60/90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione” da parte dell’AUSL n. 2 di Potenza, per il trasferimento delle attrezzature e delle provviste, già presenti ed inventariate nella farmacia.

A tal punto, con nota del 12.12.2000 la titolare della prima sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, Dott.ssa S Rosa M, denunciava l’illegittimità dell’emanando affidamento della gestione provvisoria della suindicata seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano.

Quindi, con Del. C.C. n. 54 del 29.12.2000 il Comune di Muro Lucano chiedeva, nell’ambito della revisione delle pianta organica delle farmacie, “il mantenimento in deroga” (all’ordinario criterio ex art. 1, comma 2, L. n. 475/1968 di “una farmacia ogni 3.000 abitanti”, in presenza delle condizioni dall’art. 104, comma 1, R.D. n. 1265/1934, come modificato dall’art. 2 L. n. 362/1991) “della seconda sede farmaceutica con lo spostamento nella Frazione di Capodigiano”.

Con nota prot. n. 1135 del 20.1.2001 il Dirigente dell’Ufficio Prestazioni della Regione Basilicata riteneva legittimo il predetto procedimento di affidamento della gestione provvisoria seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano “fino all’adozione dell’atto di revisione della nuova pianta organica delle farmacie da parte della Giunta Regionale”.

Pertanto, con Del. n. 428 del 26.5.2001 il D. G. dell’AUSL n. 2 di Potenza confermava la predetta Del. n. 733 del 16.10.2000, riservandosi l’emanazione dell’ulteriore provvedimento di attribuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. n. 48/1990, della gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano.

Tale Del. n. 428 del 26.5.2001 veniva impugnata dalla Dott.ssa S Rosa M, con il Ric. n. 350/2001 dinanzi a questo Tribunale, che con Ordinanza n. 237 del 15.9.2011 respingeva l’istanza di provvedimento cautelare per l’assenza “del pregiudizio grave ed irreparabile”, in quanto con tale ricorso era stata anche proposta “l’azione per il risarcimento del danno, che consentirebbe il ristoro del pregiudizio patrimoniale temuto dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento del ricorso” (il giudizio si è estinto per perenzione dichiarata con. Decreto Presidenziale n. 430 del 5.9.2011).

Con Del. G.R. n. 73 del 21.1.2002 la Regione Basilicata approvava la revisione della pianta organica delle farmacie, stabilendo con riferimento al Comune di Muro Lucano il riassorbimento della sede farmaceutica nel capoluogo e l’istituzione della seconda sede farmaceutica nella Frazione di Capodigiano, in deroga al criterio demografico ai sensi dell’art. 104, comma 1, R.D. n. 1265/1934, come modificato dall’art. 2 L. n. 362/1991.

Con Del. C.C. n. 11 del 15.4.2002 il Comune di Muro Lucano, ai sensi degli artt. 9 e 10 L. n. 475/1968, esercitava il diritto di prelazione su tale sede farmaceutica di nuova istituzione.

Pertanto, poiché alla ricorrente non poteva più essere assegnata la gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica del Comune di Muro Lucano, l’AUSL n. 2 di Potenza prima con nota prot. n. 112 del 17.4.2002 invitava la ricorrente a far pervenire, entro 5 giorni, con telegramma, fax o raccomandata a.r. l’accettazione della gestione provvisoria della farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna e poi con Del. D.G. n. 413 del 4.6.2002 autorizzava la ricorrente “a gestire in via provvisoria con decorrenza immediata, attesa l’urgenza e la necessità”, tale sede farmaceutica, prendendo atto che gli adempimenti ex art. 110 R.D. n. 1265/1934 sarebbero stati successivamente definiti.

Con il presente ricorso (notificato il 14.2.2007) la ricorrente, dopo aver fatto presente di aver diffidato in data 18.10.2000, 21.3.2001, 16.5.2001, 11.6.2001 e 18.6.2001 l’AUSL n. 2 di Potenza ad emanare il provvedimento di affidamento della gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica nel Comune di Muro Lucano, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, a titolo di lucro cessante, danno emergente e danni morali, quantificati in complessivi 1.179.143,39 € con perizia, redatta il 17.2.2004 dalla Dott.ssa N M, “o a quelle maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa alla stregua dell’espletanda CTU di cui si chiede fin d’ora l’ammissione”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio l’AUSL n. 2 di Potenza, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

All’Udienza Pubblica dell’8.3.2012 il ricorso in epigrafe è sto spedito in decisione.

DIRITTO

1.In via preliminare, va rilevato che il presente ricorso è stato correttamente notificato in data 14.2.2007 al legale rappresentante dell’ex AUSL n. 2 di Potenza, in quanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, commi 4 e 5, e 6 L.R. n. 12/2008, la neoistituita Azienda Sanitaria locale di Potenza (la quale è succeduta alle AAUUSSLL n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di Lagonegro, mentre la neoistituita Azienda Sanitaria locale di Matera è succeduta alle AAUUSSLL n. 4 di Matera e n. 5 di Montalbano Jonico) e la Gestione Liquidatoria dell’ex AUSL n. 2 di Potenza sono entrate in funzione l’1.1.2009.

Più precisamente, va rilevato che ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 6, L.R. n. 12/2008 “i crediti ed i debiti” delle ex AAUUSSLL, “preesistenti” all’1.1.2009, “restano in capo alla Regione Basilicata attraverso la Gestione Liquidatoria”, specificando che le nuove Aziende Sanitarie locali “subentrano nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere a decorrere” dall’1.1.2009, con la puntualizzazione che “nessun rapporto, derivante dalla Gestione Liquidatoria” delle ex AAUUSSLL “può essere posto a carico delle nuove Aziende”.

Pertanto, da tale art. 6, commi 2 e 6, L.R. n. 12/2008 si evince chiaramente che le nuove Aziende Sanitarie locali di Potenza e di Matera subentrano in tutti i rapporti in essere, ma rispondono soltanto per i debiti, maturati dal 1.1.2009, mentre i debiti delle ex AAUUSSLL, maturati fino al 31.12.2008, vanno posti a carico della “Regione Basilicata attraverso la Gestione Liquidatoria”, evidenziando anche che i commi 3 e 4 dello stesso art. 6 L.R. n. 12/2008 prevedono che il Commissario Liquidatore doveva espletare le relative funzioni entro il termine massimo di 1 anno e successivamente a tale data (cioè dall’1.1.2010) le funzioni di Commissario Liquidatore delle ex AAUUSSLL sarebbero state svolte dai Direttori Generali delle neoistitutite Aziende Sanitarie locali di Potenza e di Matera, cioè le Gestioni Liquidatorie delle ex AAUUSSLL avrebbero continuato ad operare anche dopo il 31.12.2009, ma le funzioni di Commissario Liquidatore sarebbero state espletate dai Direttori Generali delle nuove Aziende Sanitarie locali.

Dunque, poiché l’art. 79, comma 2, Cod. Proc. Amm., contrariamente al previgente combinato disposto di cui agli artt. 24, comma 1, L. n. 1034/1971 e 92 R.D. n. 642/1907 (ai sensi del quale la successione tra Enti Pubblici non sospendeva il processo amministrativo), statuisce che “l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile”, il Collegio non può disporre d’ufficio l’interruzione della causa, in quanto ai sensi dell’art. 300 C.P.C. essa può essere giurisdizionalmente dichiarata soltanto se il procuratore/difensore dell’ex AUSL n. 2 di Potenza (e non anche il difensore della ricorrente), parte cui l’evento interruttivo si riferisce, avesse formalmente dichiarato nell’Udienza Pubblica dell’8.3.2012 l’estinzione della resistente persona giuridica AUSL n. 2 di Potenza.

2.Comunque, tenuto conto dell’infondatezza nel merito del ricorso in epigrafe, da cui consegue che non può essere pronunciata alcuna condanna al pagamento del risarcimento del danno, va rilevato che non risulta necessario, ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 3, Cod. Proc. Amm., disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti, oltre della Gestione Liquidatoria dell’ex AUSL n. 2 di Potenza, anche della Regione Basilicata.quale soggetto garante del pagamento dei debiti della stessa.

2.1.Nel merito, va innanzitutto precisato che non può essere disposto alcun risarcimento con riferimento al periodo 14.10.2000-14.9.2001.

In vero, dal momento in cui la ricorrente con telegramma del 14.10.2000 aveva accettato la gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, resasi vacante il 12.10.2000, e fino alla data di pubblicazione della citata Ordinanza TAR Basilicata n. 237 del 15.9.2001, l’AUSL n. 2, dopo aver ricevuto la nota del 12.12.2000 (con la quale la titolare della prima sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, Dott.ssa S Rosa M, aveva denunciato l’illegittimità dell’emanando affidamento della gestione provvisoria della suindicata seconda sede farmaceutica) e la nota Dirigente Regionale prot. n. 1135 del 20.1.2001 (con la quale era stato ritenuto legittimo il medesimo procedimento di affidamento della gestione provvisoria “fino all’adozione dell’atto di revisione della nuova pianta organica delle farmacie da parte della Giunta Regionale”) e dopo aver valutato la Del. C.C. n. 54 del 29.12.2000 (con la quale il Comune di Muro Lucano aveva chiesto, nell’ambito della revisione delle pianta organica delle farmacie, “il mantenimento in deroga della seconda sede farmaceutica con lo spostamento nella Frazione di Capodigiano”), aveva emanato la predetta Del. Direttore Generale n. 428 del 26.5.2001.

Ma tale Delibera veniva impugnata in via giurisdizionale dalla titolare della prima sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, e l’Amministrazione doveva prudentemente attendere l’esito dell’istanza cautelare, connessa al citato Ric. n. 350/2001.

2.2.Al riguardo, va pure sottolineato che non può essere corrisposto alcun risarcimento per la violazione del termine procedimentale ex art. 2 L. n. 241/1990, in quanto, come sopra detto, dopo l’emanazione della Del. Direttore Generale n. n. 733 del 16.10.2000, che aveva disposto la vacanza della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano e lo scorrimento della graduatoria per la sua gestione provvisoria, la titolare della prima sede farmaceutica Dott.ssa S Rosa M, con nota del 12.12.2000 aveva denunciato l’illegittimità dell’emanando affidamento della gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana, per cui risultava necessario effettuare un’approfondita istruttoria, in esito alla quale l’Amministrazione resistente ha emanato la Del. D. G. n. 428 del 26.5.2001, tempestivamente gravata dalla Dott.ssa S dinanzi a questo TAR.

2.3.Parimenti, non può essere riconosciuto alcun risarcimento per il periodo 16.4.2002-4.6.2002, cioè dal giorno successivo all’emanazione della suddetta Del. Consiglio Comunale di Muro Lucano n. 11 del 15.4.2002 sino alla data di emanazione della Del. Direttore Generale n. 413 del 4.6.2002, con la quale l’AUSL n. 2 ha autorizzato la ricorrente “a gestire in via provvisoria con decorrenza immediata” la farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna, attesocchè, dopo l’esercizio ex artt. 9 e 10 L. n. 475/1968 da parte del Comune di Muro Lucano del diritto di prelazione sulla sede farmaceutica nella Frazione di Capodigiano, non esisteva pià la sede da assegnare in gestione provvisoria.

Per lo stesso motivo risulta completamente destituita di fondamento la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riferimento al periodo 5.6.2002-28.2.2004, la “differenza tra l’utile che avrebbe avuto”, gestendo la seconda sede farmaceutica del Comune di Muro Lucano, rispetto agli utili ricavati con la gestione della farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna (cfr. perizia, redatta il 17.2.2004 dalla Dott.ssa N M ed allegata al ricorso), in quanto, come appena già detto, dopo l’esercizio ex artt. 9 e 10 L. n. 475/1968 da parte del Comune di Muro Lucano con Del. C.C. n. 11 del 15.4.2002 del diritto di prelazione sulla seconda sede farmaceutica nella Frazione di Capodigiano, alla ricorrente non poteva più essere assegnata la gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica del Comune di Muro Lucano.

2.4.Inoltre, va statuito che alla ricorrente non può essere corrisposta alcuna somma, “relativa alla mancata possibilità di rientrare nella fattispecie” di cui all’art. 46, comma 1, L. n. 3/2003, ai sensi del quale i farmacisti, che avevano gestito in via provvisoria ex art. 1, comma 2, L. n. 48/1990 una farmacia “almeno due anni” (anteriormente al 4.2.2003, cioè dalla data di entrata in vigore di tale L. n. 3/2003), avevano “diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia”, se in tale periodo di 2 anni non era “stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica”, attesocchè, anche nel caso in cui alla ricorrente fosse stata assegnata già in data 14.10.2000 la seconda sede farmaceutica del Comune di Muro Lucano, il prescritto periodo di almeno 2 anni (anteriormente al 4.2.2003) non avrebbe mai potuto compiersi. Ciò sia perché con Del. G.R. n. 73 del 21.1.2002 la Regione Basilicata, nell’approvare la revisione della pianta organica delle farmacie, aveva riassorbito la seconda sede farmaceutica urbana nel capoluogo del Comune di Muro Lucano, istituendola (in deroga al criterio demografico ai sensi dell’art. 104, comma 1, R.D. n. 1265/1934, come modificato dall’art. 2 L. n. 362/1991) per la prima volta nella Frazione di Capodigiano, sia perché (in seguito all’emanazione della citata Del. G.R. n. 73 del 21.1.2002) il Comune di Muro Lucano con Del. C.C. n. 11 del 15.4.2002 aveva esercitato, lo si ripete, il diritto di prelazione sul tale sede farmaceutica..

2.5. Ed alla ricorrente non può essere corrisposta alcuna somma a titolo di danno emergente, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 110 R.D. n. 1265/1934, con contratto del 3.12.2000 si era impegnata, per la cessione della gestione della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, a corrispondere alla Dott.ssa Z C un’indennità di avviamento di £. 490.000.000, di cui £. 230.000.000 pagate immediatamente ed altre £. 260.000.000, che sarebbero state corrisposte “al rilascio dell’autorizzazione” da parte dell’AUSL n. 2 di Potenza, ed un’ulteriore soma complessiva di £. 175.000.000, da pagare entro “60/90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione”, per il trasferimento delle attrezzature e delle provviste, già presenti ed inventariate nella predetta sede farmaceutica.

Infatti, poiché l’AUSL n. 2 di Potenza non ha più emanato il provvedimento di autorizzazione della ricorrente alla gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, neppure si sono dovute versare le sopra descritte somme di £. 260.000.000 e di £. 175.000.000.

Mentre, per quanto riguarda la somma di £. 230.000.000, già pagata a titolo di acconto dell’indennità di avviamento, va rilevato che la ricorrente avrebbe dovuto diligentemente posporre anche il detto pagamento al verificarsi della condizione sospensiva del rilascio da parte dell’AUSL n. 2 in suo favore, del predetto provvedimento di autorizzazione alla gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano: nè di tale “leggerezza” può rispondere l’Amministrazione resistente.

Peratro va rilevato che l’applicazione dell’istituto civilistico della presupposizione o la presenza nel predetto contratto del 3.12.2000 di un’implicita clausola di condizione risolutiva è oggetto dell’azione di restituzione, proposta dalla ricorrente nei confronti della Dott.ssa Z C (cfr. pag. 3 del ricorso in esame) innanzi al Tribunale Civile di Potenza.

Né la ricorrente con il presente ricorso ha specificato altre tipologie di danno emergente.

2.6.Parimenti, va statuito che alla ricorrente non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di danni morali, attesocchè non ha fornito alcun indizio di prova di tali danni, in ossequio al generale principio dell’onere della prova, che trova piena applicazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie: principio in base al quale il soggetto che deduce di aver subito un danno deve fornire, ai fini del riconoscimento del risarcimento, la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum.

E va precisato che alla totale carenza probatoria non può supplire la richiesta di C.T.U. la cui funzione è di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma quella di esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (cfr.C.d.S., VI,. n. 5864 del 29.9.2009).

Al riguardo, va anche ricordato che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 233 dell’11.7.2003, ha statuito che l’art. 2059 C.C (Danni non patrimoniali). va interpretato nel senso che tale norma si riferisce, oltre ai danni morali derivanti da ipotesi di reato (fattispecie insussistente nella vicenda in esame), anche alla lesione del danno alla salute e/o danno biologico (né dedotto, né dimostrato dalla ricorrente) ed agli altri danni esistenziali e/o altri danni non patrimoniali, che ledono interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Essi, però, per essere ammessi a risarcimento, devono essere di una certa gravità o superare la soglia minima della normale tollerabilità (sul punto cfr. pure Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze n. 4063 del 22.2.2010, n. 794 del 15.1.2009 e nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11.11.2008 e Cass. Civ. Sez. III Sentenze nn. 8827 e 8828 del 31.5.2003).

2.7.Infine neppure spetta alla ricorrente il pagamento di alcuna somma, a titolo di danni per lucro cessante e/o mancato guadagno, pure con riferimento al periodo15.9.2001-15.4.2002: cioè dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 237 del 15.9.2001, di reiezione della sospensiva attivata con il ripetuto ricorso n. 350/2001 (poi estintosi per perenzione con Decreto Presidenziale n. 430 del 5.9.2011) proposto dalla Dott.ssa S Rosa M, avverso la Del. D. G. AUSL n. 2 di Potenza n. 428 del 26.5.2001, fino alla data di emanazione della Del. C.C. n. 11 del 15.4.2002, di prelazione sulla seconda sede farmaceutica nella Frazione di Capodigiano di nuova istituzione con contestuale riassorbimento della seconda sede farmaceutica, prevista nel capoluogo di Muro Lucano dalla precedente pianta organica delle farmacie.

Infatti, dopo le difficoltà insorte in seguito all’opposizione della titolare della prima sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano ed alla manifestata intenzione del Comune con Del. C.C. n. 54 del 29.12.2000 di voler spostare la seconda sede farmaceutica nella Frazione di Capodigiano, la ricorrente avrebbe potuto optare immediatamente per la farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna.

Comunque, tale danno per lucro cessante e/o mancato guadagno, ricavabile dalla media degli utili, indicati nei bilanci del quinquennio 1995-1999, guadagnati dalla precedente titolare, Dott.ssa Z C, avrebbe dovuto essere almeno dimezzato, in quanto la ricorrente, anzicchè limitarsi ad inviare mere diffide, avrebbe dovuto proporre un’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento oppure chiedere l’esecuzione della citata Ordinanza TAR Basilicata n. 237 del 15.9.2001, anche perché tale Ordinanza aveva solo rilevato l’assenza del presupposto del danno grave ed irreparabile, specificando che all’eventuale fondatezza del ricorso poteva rimediarsi con la condanna dell’AUSL n.2 di Potenza al risarcimento dei danni, patiti dalla titolare della prima sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, per cui, in assenza delle predette iniziative giurisdizionali da parte della ricorrente, l’ex AUSL n. 2 di Potenza ha incolpevolmente preferito attendere l’esito nel merito del suddetto giudizio, attivato con il Ric. n. 350/2001.

In ogni caso, tenuto pure conto della non eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, C.C., il danno per lucro cessante e/o mancato guadagno ricavabile dalla media degli utili dei bilanci del quinquennio 1995-1999, avrebbe dovuto essere limitato al periodo 14.2.2002-15.4.2002, che, dimezzato ai sensi dell’art. 1227, comma 2, C.C., significava un ammontare a massimo 22.916,47 €, cioè ad una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella di 1.179.143,39 €, richiesta con il presente ricorso.

In definitiva, anche per quanto riguarda il periodo 15.9.2001-15.4.2002, la ricorrente non può chiedere alcun risarcimento per i mancati guadagni, che avrebbe potuto ricavare dalla gestione della farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna, poiché in tale periodo la ricorrente aveva insistito per l’assegnazione della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano, mentre avrebbe potuto subito chiedere l’attribuzione della farmacia unica rurale del Comune di Brindisi di Montagna.

Inoltre, va pure precisato che l’AUSL n. 2 di Potenza nella vicenda in commento non ha violato i principi di correttezza e buona fede, in quanto, come sopra già rilevato, ha sempre informato la ricorrente delle sopra descritte evoluzioni della vicenda in esame, per cui non può ritenersi che l’Amministrazione con il suo comportamento abbia ingenerato, soprattutto nel periodo 14.10.2000-14.9.2001, un legittimo affidamento sulla sicura attribuzione della gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano. Ciò senza contare, lo si ribadisce, prima la formale opposizione in via amministrativa da parte della titolare della prima sede farmaceutica urbana del Comune di Muro Lucano e poi l’impugnazione in via giurisdizionale da parte della stessa della Del. D. G. AUSL n. 2 di Potenza n. 428 del 26.5.2001 con ricorso (n. 350/2001) notificato, oltre che all’AUSL n. 2 di Potenza ed al Comune di Muro Lucano, anche alla ricorrente.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

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