TAR Brescia, sez. I, decreto cautelare 2010-11-18, n. 201000812
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N. 00812/2010 REG.DEC.
N. 01271/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2010, proposto da:
A K, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso F S in Brescia, via Luzzago, 7;
contro
Questore di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore 23.12.2009, cat.A.12/Imm/2009/2^Sez./cp di revoca della carta di soggiorno A563172 ed atti connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente è stato condannato, con sentenza definitiva del GIP presso il Tribunale di Firenze in data 9.1.2008, a 2 anni ed un mese di reclusione, oltre alla multa di euro 7.800/00, per il reato di cui all’art. 73, 1° co.,DPR 309/90, reato, che comporta sia il divieto di ingresso sul T.N., sia la revoca dell’eventuale permesso di soggiorno rilasciato, anche nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo;
Ritenuto che ad aggravare la posizione del ricorrente la Questura di Brescia ha aggiunto che lo stesso in data 4.7.2008 è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Tolmezzo per lo stesso reato sopra indicato e che successivamente è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per il reato di evasione, oltre ad aver indicato falsamente di essere iscritto anagraficamente presso il Comune di Carobbio degli Angeli;
Considerato, pertanto, che la definizione di persona socialmente pericolosa attribuita dalla Questura di Brescia al ricorrente appare, per quanto detto sopra, corretta;
Ritenuto quindi che il ricorso si rivela, ad una sua prima delibazione, carente di fumus boni iuris
Ritenuto pertanto non ravvisarsi la estrema gravità ed urgenza richiesta quale presupposto della tutela cautelare anticipata;