TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200506
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 00506/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

del provvedimento recante protocollo M_D AB62BE8 REG20220026420 del 07.02.2022- M_D AF4770 REG 2022 0002080 dell’08.02.2022, notificato in data 09.02.2022, di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente di assegnazione temporanea in un ente di stanza nelle sedi di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 33 comma 5 Legge 104/1992, nonché, di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale, e comunque connesso di medesimo contenuto ivi compreso il “preavviso di rigetto”;

e per il conseguente accoglimento dell'istanza in esame;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Caporale Maggiore Capo dell’Esercito italiano in servizio presso il Reggimento Lanceri -OMISSIS- con l’incarico di esploratore blindo pesante, chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui gli è stato denegato il trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i. presso un ente di stanza nelle sedi di -OMISSIS- richiesto al fine di poter prestare assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità.

La legittimità del diniego – motivato, essenzialmente, in ragione del fatto che: a) nelle sedi di richiesta destinazione non sono previste posizioni organiche di "esploratore di blindo/esploratore di blindo pesante" corrispondenti al ruolo e grado dell'istante; b) la sede di attuale assegnazione – ove, peraltro, già altri militari fruiscono di analoghi benefici che riducono l'operatività del reparto - è in stato di sottoalimentazione nel complessivo pari a 29 unità e nella posizione organica "esploratore di blindo/esploratore di blindo pesante" pari a 40 unità, tale da non consentire, al momento, sottrazioni di personale; c) vi sono altri familiari (marito e figlio), tra cui il marito residente nella stessa abitazione della persona necessitante assistenza e il figlio in località viciniore, non oggettivamente impossibilitati a fornire assistenza e che potrebbero, pertanto, assolvere alle esigenze della medesima - è contestata dal ricorrente per i seguenti motivi di diritto:

“Violazione e falsa applicazione della norma dettata dalla legge 104/1992 -eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione”, con cui lamenta, in estrema sintesi, l’irrilevanza della presenza di altri parenti in loco (peraltro, il fratello indisponibile e il padre a sua volta in condizioni precarie di salute che ha chiesto riconoscimento invalidità), nonché l’irrilevanza della fruizione di simili benefici da parte di altri militari.

“Violazione e falsa applicazione della norma - eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione all’impossibilità di impiegare il militare richiedente ad altre mansioni /istanza di cambio incarico - omessa motivazione in punto di mancata concessione dei permessi ex legge 104/1992 - assenza di casi o esigenze eccezionali tali da motivare il rigetto”, con cui deduce che la condizione della presenza di un “posto vacante” non può intendersi nei termini di un’esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell’organico della sede di destinazione, ma va più semplicemente verificata avendo riguardo al ruolo ed al grado ricoperto, in quanto nell’ambito di ciascun ruolo e grado è

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