TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-02, n. 202011202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-02, n. 202011202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011202
Data del deposito : 2 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2020

N. 11202/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09515/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9515 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, M A R P, M S, con domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, viale Parioli 180;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Accertamento Requisiti Psico Fisici non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;



per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di non idoneità della ricorrente, espresso nel verbale 6 luglio 2017 dalla competente Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto 15 dicembre 2015;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 25\9\2018:

A) decreto del 12.6.2018 (non notificato) del MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIRETTORE CENTRALE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE pubblicato su Bollettino Ufficiale del Personale supplemento straordinario del 12.6.18 n. 1/32 che rende l'approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori;

B) del successivo decreto (non notificato) del MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIRETTORE CENTRALE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE pubblicato su Bollettino Ufficiale del Personale supplemento straordinario del 6/7/2018 n. 1/37bis che colloca con riserva tra i vincitori (correttamente e senza alcuna conflittualità) due concorrenti parti di contenzioso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28\11\2019:

a) della graduatoria finale pubblicata presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato"G R" di Campobasso in data 22.11.2019 or 11,00 (e di ogni graduatoria ulteriore e relativi incogniti atti approvativi) nella parte in cui non include la ricorrente e relativi atti approvativi;

b) della nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - nr. 333C/2-SEZ.IAV/COL.9041 - BCIlO protocollo nr. 81778 del 20.11.2019 (notificata il 20.11.2019) e di ogni atto sottostante allo stesso nella quale si assume che nei confronti dell'allieva vice ispettore non verrà espresso il giudizio di idoneità ai servizi di polizia e che pertanto non potra' essere inserita nella graduatoria finale, né prestare giuramento e cio' posto, in considerazione del ricorso giurisdizionale pendente relativo alla suddetta allieva e, in virtu' di quanto previsto dall' articolo 27 quater, comma l lettera a), del DPR 24.4.1982, n. 335, si comunica che la ricorrente deve essere rinviata nel luogo di residenza a decorrere dalla data di notifica della comunicazione;

c) della incognita precorsa corrispondenza di cui è parola nell’atto sub b);

d) della (incognita) nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane (Ufficio Contenzioso e Affari Legali) nr. 333.AIU.C/320 V.I/C del 26.10. 2019, relativa alla posizione dei candidati ammessi con riserva al 10° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, che dà parere di non esprimere il giudizio di idoneità al servizio di Polizia per l'allieva, ammessa al Corso di formazione in esecuzione di ordinanza cautelare nel giudizio tuttora pendente innanzi al T.A.R.;

e) nonché, per quanto di ragione, la (incognita) nota della Direzione Centrale per gli Istituti d’Istruzione-Servizio Corsi n. 26660 del 31.10.19 che, nel richiamare i contenuti della sopra indicata nota sub d), dispone di doversi riservare l'espressione del giudizio di idoneità nei confronti della ricorrente;

f) nonché, per quanto di ragione, la nota del Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato"G R" di Campobasso del 20.11.2019 prot. 301.1/1 prot. 407/studi (notificata il 20.11.19) che si riserva di esprimere il Giudizio di Idoneità al servizio di Polizia nei confronti della ricorrente ammessa con riserva, in esecuzione di ordinanza cautelare, alla frequenza del 10° Corso di Formazione suddetto in quanto il ricorso giurisdizionale è ancora pendente nel merito innanzi al T.A.R.;

g) atti di eventuale conferma degli stessi provvedimenti a cura di altro organo e soggettività ministeriale, ivi compreso, se del caso, Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed atti di proposta;

h) atti presupposti, connessi, consultivi, esecutivi, anche impliciti, ancorchè incogniti, ed anche di eventuale diniego o parziale diniego (ancorchè implicito) o omesso esame della nota, contenuti e contributi partecipativi preventivi del 17.11.2019 trasmessa dalla ricorrente con pec del 17.11.2019, ivi compresi omesso avvio a giuramento e scelta delle sedi;

i) informale elenco dei candidati ammessi nella graduatoria iniziale con riserva e che non hanno ancora ricevuto sentenza di merito.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\1\2020:

per l’annullamento nei limiti dell’interesse (ed, ove ne sussistano le ragioni, prioritariamente per la declaratoria di nullità anche ex art. 21 septies a seguito di decreto cautelare), previo richiesto esercizio dei poteri cautelari conferiti dall’art. 56 cpa (misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.) nonché PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE nelle forme ed adozione collegiali secondo le circostanze più idonee di:

1) provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Contenzioso e Affari Legali prot. n. 333.A/U.C./Iansiti-Paolicelli/320 V.I./2101/C del 28/11/2019 (prot. Scuola Allievi Agenti Campobasso 29.11.2019 301.1./1/2730) - conseguito in accesso il 12.12.2019 - con cui a seguito delle diffide della ricorrente …. e -OMISSIS-“a rettifica di quanto comunicato con la nota del 26 novembre u.s. ….. e con riferimento al telex di invio nel luogo di residenza del 20 novembre, si prega codesto Servizio di disporre la riammissione, con riserva al corso di formazione degli allievi agenti in questione, cui faranno seguito i successivi adempimenti di competenza della Scuola Allievi Agenti di Campobasso, relativi alla conclusione della fase formativa, in particolare l’espressione del giudizio di idoneità e il conseguente inserimento in graduatoria. Si precisa, quindi, che gli stessi non dovranno essere nominati vice Ispettori in prova né essere conseguentemente assegnati alle sedi per il tirocinio operativo”;

2) provvedimento del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato – Scuola Allievi Agenti di Campobasso prot. n. Cat. 301.1/1 Prot. nr 816/Segreteria del 30.11.2019 con cui l’allievo vice Ispettore -OMISSIS-“è stata inserita con riserva nella graduatoria finale, riportando la votazione finale di 27,688 e posizionandosi tra -OMISSIS-(posto in graduatoria nr. 468) e-OMISSIS-(posto in graduatoria nr 469)”;

3) tabella denominata “Assegnazione Allievi Vice Ispettori 10° Corso”, recante la data dell’11.12.2019 ed ogni eventuale atto approvativo, nella quale sono riportati i Reparti di

assegnazione di n. 617 Colleghi, tra i quali non è ricompreso, nemmeno con riserva, il nominativo della ricorrente;

4) nota del medesimo Ministero - Direzione Centrale per le Risorse Umane (Ufficio Contenzioso e Affari Legali) nr. 333.A/U.C/320 V.I/C del 26.10.2019 - conseguita in accesso

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