TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-01-18, n. 201300038
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Testo completo
N. 00038/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2011, proposto da:
B M, rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso quest’ultima in Venezia-Mestre, Corso del Popolo, 70;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. G G, A I, M B, N O, G V, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2011/33346 a firma del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Servizio Sanzioni Amministrative e Contenzioso - Atti repressivi, Dr. M D, recante data 26 gennaio 2011, con oggetto "Ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive eseguite in area sottoposta a tutela paesaggistico ambientale, via Triestina (Favaro) n. 128, sez Favaro, Fg. 23, mapp. 121-3 434 - 496";
nei limiti dell’interesse, degli atti interlocutori ovvero presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 167 del d. lgs. n.42 del 2004 e 34 del d.p.r. n. 380 del 2001;
di ogni altro atto presupposto ovvero finale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame M B ha chiesto l’annullamento parziale, previa sospensione, del provvedimento prot. N. 2011/33346 del Comune di Venezia, con il quale gli è stata ordinata la rimozione di diciannove opere dallo stesso realizzate - in assenza dell’ autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. n. 42/2004 - in un terreno del quale è comproprietario con i fratelli, sito in Tessera (Ve), via Triestina n. 128.
Il ricorrente dopo averne annunciato la demolizione, nel corso del giudizio, ha dimostrato di aver effettivamente demolito le opere indicate nell’ordinanza di demolizione, ai nn. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
Invece, con riferimento alle opere indicate ai nn. 1 e 3, il ricorrente ha dedotto che in relazione ad esse, suo fratello A, già in data 2.03.1995, aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, senza che l’amministrazione si fosse ancora pronunciata in merito. Di qui la violazione degli artt. 38 comma 1 e 44 della legge n. 47/1985, che precludono l’adozione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio fintanto che non venga decisa la domanda di sanatoria.
Con riferimento alle restanti opere (nn. 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18 e 19), il ricorrente ha denunciato la violazione o l’errata applicazione, da parte dell’ordinanza, delle norme contenute nel D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di container o prefabbricati e dunque, di manufatti amovibili e ad uso precario, privi d’impatto volumetrico.
Ha dedotto, inoltre, il difetto di motivazione dell’ordinanza, priva di alcuna indicazione sulle ragioni del mancato rispetto dei vincoli ambientali da parte delle opere in oggetto.
Infine, il ricorrente ha opposto l’insussistenza del vincolo paesaggistico ambientale nella zona in cui si trovano i manufatti in questione. Infatti, secondo il ricorrente, la sua proprietà si troverebbe al di fuori, sia del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V.) e della conterminazione lagunare, sia dell’area tutelata dal D.M. 1 agosto 1985 (legge speciale per Venezia). Infatti, tale area di proprietà della famiglia Maccatrozzo si troverebbe, prospiciente l’aeroporto Marco Polo, sul lato ovest della strada statale Triestina, mentre, solo i terreni compresi tra la laguna veneta e la suddetta arteria rientrerebbero nella zona sottoposta a vincolo sulla base dei predetti strumenti di tutela ambientale.
Il Comune di Venezia ha puntualmente risposto alle eccezioni sollevate dal ricorrente, deducendo che:
1) nessuno dei 19 manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione corrisponde a quelli oggetto della domanda di condono presentata da Maccatrozzo A, come risulta dall’elaborato grafico depositato dal Comune;
2) i manufatti in oggetto non possono essere definiti precari e amovibili, essendo destinati in modo stabile all’attività imprenditoriale di costruttori edili, svolta dai fratelli Maccatrozzo;
3) l’ordinanza impugnata, in quanto atto vincolato non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto, all’individuazione e quantificazione degli abusi e all’indicazione delle norme applicate;
4) i manufatti ricadono in zona tutelata ex D.M. 1 agosto 1985, come risulta dalle cartografie e dal verbale della Commissione Provinciale per la