TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-06-22, n. 200904091

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-06-22, n. 200904091
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904091
Data del deposito : 22 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04878/2004 REG.RIC.

N. 04091/2009 REG.SEN.

N. 04878/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2004 e successivi motivi aggiunti, proposti da:
Fava Bibite Sas di Fava Giovanni &
C., rappresentata e difesa dall'avv. M R, con domicilio eletto presso M R in Milano 3192af, via Nino Bixio 14;

contro

Comune di Mariano Comense, rappresentato e difeso dagli avv.ti M C C e M G, con domicilio eletto presso M G in Milano 7144af, via Durini, 24;

Provincia di Como;

Regione Lombardia;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia- Arpa;

Asl della Provincia di Como;

tutte non costituite in giudizio;

nei confronti di

Azienda Agricola della Brianza di Ripamonti Giuseppe Domenico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Micaela Chiesa, Enrico Dell'Oca e Antonio Sala, con domicilio eletto presso Micaela Chiesa in Milano 5230af, corso di Porta Vittoria, 47;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’autorizzazione all’esercizio di stalle di sosta da adibirsi al ricovero di bovini del 20.8.2004;
del nulla osta di inizio attività del 20.8.2004;
nonché, occorrendo, del parere in data 3.8.2004 espresso dall’Arpa-Dipartimento di Como;
dei pareri rispettivamente in data 16.8.2004 e in data 20.8.2004 dell’ASL Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como;
della eventuale autorizzazione/concessione edilizia relativa alla formazione di letamaia coperta e tettoia ricovero paglia/fieno;
della determina in data 22.9.2004 del Comune di Mariano Comense di approvazione PUA e autorizzazione alla utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici ex LR 37/1993;
nonché, occorrendo, di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali o connessi, fra cui la modifica al regolamento comunale di igiene, di contenuto sconosciuto.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mariano Comense;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola della Brianza di Ripamonti G. D.;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza parziale della IV Sezione n. 6442 del 26.11.2007;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/06/2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente svolge attività di imbottigliamento di bevande nello stabilimento di Mariano Comense, utilizzando a tal scopo acqua prelevata da falda acquifera.

A circa 800 metri di distanza dallo stabilimento dell’esponente, in direzione nord, si trova l’Azienda Agricola della Brianza, di cui è titolare il sig. G R, esercente attività di allevamento di bovini da carne.

Con il presente ricorso, contenente domanda di sospensiva, la società Fava Bibite impugnava numerosi atti, indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Mariano Comense, acquisiti i pareri di altre Amministrazioni, fra le quali Arpa ed ASL di Como, ha autorizzato, nel mese di agosto 2004, l’Azienda Agricola in questione all’esercizio della propria attività, dopo che, negli anni precedenti, la medesima Azienda era invece stata destinataria di una serie di provvedimenti afflittivi e sanzionatori, fra cui un’ordinanza di cessazione dell’attività, per violazione della normativa ambientale.

Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:

1) eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità, violazione del giusto procedimento, nel quale si lamenta la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione comunale, la quale avrebbe rilasciato i titoli abilitativi, nonostante la pregressa adozione di provvedimenti di cessazione dell’attività;

2) violazione dell’art. 17 del DPR 320/1954;
dell’art. 11 del d.lgs. 196/1999;
eccesso di potere sotto svariati profili, nel quale si denuncia come i provvedimenti autorizzatori siano sottoposti ad una pluralità di condizioni e prescrizioni in capo all’Azienda Agricola, mentre, al contrario, gli atti assentivi avrebbero dovuto essere rilasciati dopo la verifica dell’esatto adempimento di tutte le prescrizioni imposte alla controinteressata dagli organi di controllo;

3) violazione degli artt. 3, 4, 5 e 10 del d.lgs. 372/1999 e degli artt. 19, 29, 34 e 38 del d.lgs. 152/1999. Con tale mezzo si lamenta come, nonostante le rilevanti dimensioni dell’allevamento (700 capi circa), le Amministrazioni non abbiano tenuto in debito conto le normative sopra indicate;

4) violazione degli artt. 5 e 6 LR 37/1993 ed eccesso di potere sotto vari profili, nel quale si contesta il provvedimento comunale di approvazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA), previsto dalla legislazione regionale, reputando insussistenti le condizioni per l’approvazione;

5) violazione del d.lgs. 22/1997, artt. 4, 5,10, 11, 12 e 15, secondo cui gli atti impugnati non avrebbero – illegittimamente – tenuto conto della suindicata normativa in tema di rifiuti;

6) violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, per omessa indicazione, nei provvedimenti impugnati, dei termini e dell’autorità giudiziaria cui proporre ricorso.

Si costituivano in giudizio il Comune di Mariano Comense e l’Azienda Agricola della Brianza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.

In esito all’udienza cautelare del 13.1.2005, la domanda di sospensiva era respinta dalla Sezione II del TAR Lombardia, ritenendosi insussistente, seppure ad un primo esame, il fumus boni iuris del gravame.

In data 21.1.2005 la ricorrente notificava atto di motivi aggiunti nel quale, pur non impugnando alcun ulteriore provvedimento, esponeva due nuovi motivi di gravame e precisamente:

1) violazione degli artt. 9 e 12 della legge 319/1976;
degli artt. 1, 6, 9, 14, 19, 20 e 23 della LR 62/1985;
del regolamento locale di igiene;
della LR 37/1993 e del relativo regolamento attuativo, oltre che eccesso di potere sotto svariati profili, nel quale si lamenta che l’Azienda Agricola non sia stata, per errore delle Amministrazioni interessate, considerata quale insediamento produttivo ai fini dell’applicazione della disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento;

2) violazione del PRG del Comune di Mariano Comense e delle relative NTA, oltre che eccesso di potere, ove si denuncia la circostanza che le autorizzazioni sarebbero state rilasciate in violazione della suindicata disciplina urbanistica.

La causa era successivamente assegnata alla Sezione IV del TAR ed alla pubblica udienza del 6.11.2007 era trattenuta in decisione.

In esito a tale udienza, era depositata sentenza non definitiva n. 6442 del 26.11.2007, con la quale erano in parte dichiarate inammissibile o respinte la maggior parte delle censure svolte nel ricorso e nei motivi aggiunti, mentre per la restante parte erano disposti incombenti istruttori a carico della Provincia di Como.

In particolare, in relazione al quarto motivo del gravame principale ed a parte del primo motivo aggiunto, erano chiesti alla Provincia di Como documentati chiarimenti in ordine alla qualificazione come industriali o domestiche delle acque reflue dell’azienda controinteressata.

La Provincia provvedeva di conseguenza al deposito di relazione istruttoria.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2009, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

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