TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-05-11, n. 201002518
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Testo completo
N. 02518/2010 REG.SEN.
N. 01015/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2009, proposto dai signori signori V F, S A, B A, M R, C A, BUZZONE G.B., CALLEGARI FEDE, RICCA ROBERTO, R SETTA, B SO, P GARLO, T U, O G, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati professor G A e A S, elettivamente domiciliati presso gli stessi a Genova, Via Corsica, 21/20;
contro
Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso di lei a Genova, via Garibaldi 9;
nei confronti di
signora Marcella Losi, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Massa, con domicilio eletto presso di lui a Genova, via Roma 11/1;
per l'annullamento
del permesso di costruire 22.6.2009, n. 354 rilasciato dal comune di Genova alla controinteressata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto il decreto 30.10.2009, n. 390 del presidente del tribunale amministrativo;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova e della
controinteressata;
vista la propria ordinanza 12.11.2009, n. 422;
viste le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Francesco Vara e altri dodici litisconsorti indicati nell’epigrafe si ritengono lesi dal permesso di costruire che il comune di Genova ha assentito in favore della controinteressata con l’atto 22.6.2009, n. 354, per cui hanno notificato l’atto 23.10.2009, depositato il 29.10.2009, con cui lamentano:
violazione dell’art. BB10 delle NTA del PUC di Genova, violazione dell’art. 11 comma 6 lett. b) delle nta del PTC provinciale, eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, travisamento, irragionevolezza, illogicità grave e manifesta, difetto di istruttoria e motivazione.
Violazione dell’art. 11 comma 1 e 20 comma 1 del dpr 6.6.2001, n. 380, violazione degli artt. 31 comma 1 e 2 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, difetto di istruttoria, travisamento.
Con decreto 30.10.2009, n. 390 il presidente del tribunale adito ha respinto la domanda interinale proposta per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
La controinteressata si è costituita in giudizio con atto depositato il 31.10.2009, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Il comune di Genova si è costituito