TAR Firenze, sez. II, sentenza 2013-01-22, n. 201300087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2013-01-22, n. 201300087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300087
Data del deposito : 22 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01383/2011 REG.RIC.

N. 00087/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01383/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2011, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Suardi, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Questura di Livorno in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento 12 agosto 2010 prot. n. 12.Str/2010 (notificato all’interessato in data 6 aprile 2011) del Questore di Livorno, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Livorno e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento 12 agosto 2010 prot. n. 12.Str/2010 (notificato all’interessato in data 6 aprile 2011), il Questore di Livorno disponeva il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro presentata dal ricorrente;
a base del rigetto era posta la rilevazione di una sentenza penale ostativa, costituita dalla sentenza 2 ottobre 2008 del Tribunale di Bologna per il reato previsto dall’art. 73, 1° comma del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Il provvedimento era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241 del 1990, degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286 del 1998, carenza di motivazione;
2) ingiustizia manifesta omessa considerazione circostanze rilevanti per i cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo;
3) violazione del giusto procedimento, della l. 241 del 1990 ed in particolare dell’art. 10-bis della legge.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 29 luglio 2011 n. 855, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, sulla base della seguente motivazione: <<

considerato che

ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta fornito di fumus boni juris, in quanto nel caso di specie appare non corretto da parte della P.A. l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, per la genericità di contenuto della suddetta comunicazione e per la sua non esatta corrispondenza ai motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato;
Considerata, altresì, l’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 cit. (cfr. C.d.S., Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 256)>>.

Nelle more della decisione del ricorso, la Questura di Livorno rilasciava al ricorrente, in data 16 novembre 2011, un permesso di soggiorno per ragioni di giustizia;
con la successiva ordinanza 13 gennaio 2012 n. 33, la Sezione respingeva la richiesta di esecuzione della precedente ordinanza 29 luglio 2011 n. 855 presentata dall’interessato in data 20 dicembre 2011, così motivando <<

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