TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300324
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 00324/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- non costituiti in giudizio;



per l'annullamento della delibera regionale prot. n. cpi/2019/127725

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. La nominata ricorrente ha impugnato la delibera prot. n. -OMISSIS- – notificata in data -OMISSIS- – con la quale la -OMISSIS- ha disposto la sua cancellazione in autotutela dall’elenco del -OMISSIS-, art. 18, comma 2, L. 68/99, a far data dal 15/01/2019. La ricorrente ha premesso che -OMISSIS- in data 15.01.2019 l’ha iscritta nella lista di -OMISSIS-, di cui all’art. 18 della L. n. 68/99, perché -OMISSIS- (art. 1, comma 2, del D.P.R. 333/2000; art. 34, comma 1, della legge n. 3/2003). Tuttavia, con l’impugnato provvedimento, sulla sola scorta di un successivo orientamento interpretativo della normativa di riferimento, giusta nota del ministero del Lavoro, in via di autotutela ha cancellato la ricorrente dal predetto elenco.

Parte ricorrente ha lamentato, con il primo motivo di ricorso, il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela, e, con il secondo motivo, l’erronea interpretazione della legge posta a fondamento dell’esercizio dell’autotutela.

Non si è costituita l’amministrazione intimata.

All’esito dell’udienza pubblica di discussione del giorno 25.1.2023 il Collegio ha riservato la decisione.

2. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato che l’amministrazione intimata ha disposto la cancellazione in autotutela dalla lista di -OMISSIS- senza indicare le ragioni di pubblico interesse pubblico attuale tale da giustificare l’esercizio del potere di autotutela.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza individua ipotesi in cui è in re ipsa l’interesse pubblico che giustifica l’esercizio di autotutela, che non necessita quindi di apposita motivazione, tra cui le ipotesi l’attività della Pubblica amministrazione risulta vincolata, oltre che nell’ an , anche nelle modalità di esercizio, come con riguardo al caso di annullamento dell’atto da cui deriva un’erogazione, in via continuativa, di somme non dovute, o come le ipotesi di annullamento d’ufficio da cui derivi il recupero di somme erroneamente corrisposte al private.

Nel caso in esame, dalla illegittima

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