TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-10-20, n. 202000248
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2020
N. 00248/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D G e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il di loro studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;
contro
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M e B M Gandrea dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R v Guggenberg, Fabrizio Cavallar, Patrizia Gianesello e Jutta Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
nei confronti
Waltherpark S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Ezechieli del Foro di Milano e Manfred Schullian del Foro di Bolzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manfred Schullian in Bolzano, viale Stazione, 5;
per l’annullamento, previa sospensione
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della concessione edilizia a firma congiunta del Vice Sindaco del Comune di Bolzano, del Tecnico incaricato e della Direttrice dell'Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano, prot. n. 23788/2019, doc. n. 293/2019, prat. ed. 2019-65-0 in data 30.05.2019, e conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 25.07.2019, avente ad oggetto " Realizzazione infrastrutture, tunnel e sistemazioni esterne via Alto Adige / piazza Verdi - sottopasso pedo-ciclabile Ponte Loreto / piazza Verdi, nell’ambito del Piano di Riqualificazione Urbanistica Via Alto Adige, Via Garibaldi, Via Perathoner, Viale Stazione ";
- nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerenti, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, nessuno escluso e, in particolare:
- della concessione edilizia prot. n. 141321/2018 - Doc. n. 175/2018 - prat. Ed. 2017-369-0 in data 19.04.2018 con oggetto “ Costruzione della nuova stazione degli autobus ”;
- della concessione edilizia prot. n. 154235/2018 - Doc. n. 557/2018 - prat. Ed. 2017-369-1 di data 9.11.2018, con oggetto “ Costruzione della nuova stazione degli autobus ed opere necessarie all’entrata in funzione della nuova stazione ”;
- della concessione edilizia prot. n. 192417/2018 – Doc. n. 609/2018 - prat. Ed. 2017-369-2 di data 03.12.2018, con oggetto “ Costruzione della nuova stazione degli autobus ed opere necessarie all’entrata in funzione della nuova stazione ”;
- della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 1323 del 11.12.2018, avente ad oggetto l’approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20. L.P. 17/2017, del progetto della ICM Italia General Contractor Srl Waltherpark – Centro commerciale Bolzano – Piano di riqualificazione urbanistica nel comune di Bolzano alle condizioni imposte dal Comitato ambientale nel parere n. 21/2018;
- della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 435 del 26.04.2016, avente ad oggetto “ Ratifica e conferma definitiva dell’Accordo di programma con il Comune di Bolzano e adesione di proponente privato (KHB s.r.l.) con approvazione del PRU in variante del PUC e previsione di cessione di beni comunali mediante procedimento di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 55-quinquies L.P. 13/1997” .
- del rapporto ambientale - VAS a firma del dott. H L del dicembre 2014;
tutti conosciuti dall’Associazione nazionale ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 25.07.2019;nonché:
- dello sconosciuto parere del comitato ambientale nr. 21/2018;
- dello sconosciuto parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del 27.02.2019.
- dello sconosciuto parere di SEAB del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere di Edyna del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere dell’Ufficio Mobilità del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere dell’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere del Servizio Giardineria del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere dell’Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia del 24.01.2019;
- dello sconosciuto parere della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione mobilità del 19.02.2019;
- dello sconosciuto parere della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Patrimonio e Attività Economiche del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere della Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Beni Archeologici del 19.02.2019;
- dello sconosciuto parere della Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Beni Architettonici del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere della Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Valutazioni Ambientali del 26.02.2019 e 01.03.2019;
- dello sconosciuto parere della Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio persone con disabilità del 27.02.2019;
- dello sconosciuto parere della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione amministrazione del patrimonio del 21.02.2019;
- dello sconosciuto parere della Commissione Edilizia Integrata dall’Organo di Valutazione per gli insiemi in data 06.03.2019;
- dello sconosciuto studio di fattibilità per la prevenzione incendi del tecnico ing. Claudio Pifferi del 30.11.2018.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti di data 2.12.2019:
- della concessione edilizia n. 204/2019, prot. n. 8930/2019, prat. Ed. 2019 23 0 in data 30.05.2019 per “ Demolizione e scavo lotto 1 PRU ”;
- della concessione edilizia n. 516/2017, prot. n. 132747/2017, prat. Ed. 2017 349 0, con oggetto “ Demolizione edifici esistenti per realizzazione nuova stazione bus ”, asseritamente conosciute successivamente al 12.11.2019, e inoltre:
- della concessione edilizia 557/2018 (nuova stazione autocorriere variante);
- della concessione edilizia 609/2018 (nuova stazione autocorriere variante);
- della concessione edilizia 293/2019 (realizzazione infrastrutture tunnel V.AA),
- nonché per l’annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, nessuno escluso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano, della Provincia autonoma di Bolzano e della Waltherpark S.p.A.;
Vista l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio depositata in data 21 luglio 2020;
Visto il T.U. sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2020 il dott. M M e trattenuta la causa in decisione a seguito di discussione orale e sentiti gli avvocati mediante collegamento da remoto, come indicato in verbale d’udienza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 23 ottobre 2019 la ricorrente espone di essere un’associazione ambientalista, riconosciuta a carattere nazionale. Nel giugno 2019, dopo aver appreso a mezzo di una segnalazione, dell’avvio del progetto per la riqualificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 55- quinquies della L.P. n. 13/1997 e ss.mm., in un comparto del centro cittadino di Bolzano delimitato da via Alto Adige, via Perathoner, viale Stazione e via Garibaldi, presentava al Comune di Bolzano istanza di accesso agli atti con richiesta di copia di tutta la documentazione interessante il citato intervento edilizio.
1.2 Solo a seguito dell’accesso documentale l’associazione si avvedeva dei numerosi vizi procedurali, asseritamente lesivi degli interessi ambientali, paesistico - edilizi, urbanistici e storico - artistici alla cui tutela essa è preposta e notificava, pertanto, il ricorso introduttivo con il quale nello specifico chiedeva l’annullamento dei seguenti provvedimenti amministrativi:
i) della concessione edilizia rilasciata alla società Waltherpark s.p.a. per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche in via Alto Adige,
ii) delle concessioni edilizie rilasciate alla Provincia autonoma di Bolzano per la costruzione della nuova stazione delle autocorriere,
iii) della delibera della Giunta provinciale n. 1323/5018 di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.P. 17/2017, della compatibilità ambientale del progetto edilizio unitario,
iv) della delibera della Giunta provinciale n. 435/2016 di ratifica e conferma dell’accordo di programma con il comune di Bolzano con approvazione del piano di riqualificazione urbanistica (di seguito PRU) in variante al piano urbanistico comunale (di seguito PUC);
nonché la condanna delle amministrazioni intimate e della società controinteressata al risarcimento del danno ambientale, individuato in un’asserita diminuzione di vivibilità dell’area da parte dei cittadini conseguente alla distruzione del patrimonio storico ambientale costituito dal centro storico di Bolzano.
A sostegno del ricorso la ricorrente formulava sette motivi di impugnazione
1.3 I primi tre motivi attengono alla valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) in relazione all’approvazione del PRU in variante al PUC, di cui alla delibera G.P. n. 435/2016.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 10, co. 2, della L.P. n. 2/2007, violazione del principio di precauzione e di tutela ambientale ex art. 9 e 32 Cost, violazione del principio di tutela del patrimonio culturale ex art. 9 Cost., nonché eccesso di potere per difetto istruttorio e di presupposto, affermando che il PRU sarebbe stato sostanzialmente sottratto a una procedura di valutazione ambientale strategica.
Per l’ipotesi in cui la procedura VAS esperita fosse ritenuta regolare, la ricorrente solleva con il secondo motivo di impugnazione questione di legittimità costituzionale in merito alla norma provinciale in base alla quale tale procedura è stata esperita, ossia l’art. 10, comma 1, della L.P. n. 2/2007, perché quest’ultimo non garantirebbe la medesima tutela ambientale del modello previsto a livello statale dal Codice dell’ambiente.
Con il terzo motivo viene contestata, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 10, comma 2, della L.P. n. 2/2007 nello svolgimento della VAS nel procedimento di approvazione del PRU, per mancato coinvolgimento della Commissione urbanistica provinciale.