TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza presidenziale 2022-05-09, n. 202203620
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Pubblicato il 09/05/2022
N. 03620/2022 REG.PROV.PRES.
N. 04799/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4799 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dai signori-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei signori-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;- dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;- dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la po ssibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica.
nonché per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 26\6\2019 :
per l'impugnazione
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, mediante il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 1 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.