TAR Perugia, sez. I, sentenza 2012-06-11, n. 201200206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2012-06-11, n. 201200206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201200206
Data del deposito : 11 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00513/2010 REG.RIC.

N. 00206/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00513/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2010, proposto da:
G C D R, rappresentato e difeso dall'avv. C A F, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via XX Settembre, 76;

contro

Azienda Ospedaliera di Perugia, rappresentata e difesa dall'avv. L C, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, via Bonazzi, 9;
Universita' degli Studi di Perugia;

nei confronti di

G A;

per l'annullamento

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale, connesso o collegato, ed in particolare:

- la segnalazione disciplinare di cui a nota del direttore sanitario 08/09/2010 (recte:09/09/2010) prot.n. 2/Ris;

-la contestazione degli addebiti di cui alla nota dell’U.C.P.D. 06/10/2010 prot.n. 3/Ris;

- il verbale 10/11/2010 di audizione dell’incolpato;

- il verbale 10/11/2010 dell’U.C.P.D. di valutazioni relative alla sanzione da irrogare;

- la nota dell’U.C.P.D. 10/11/2010 prot. N. Ris/5 di avvio della procedura conciliativa;

- il provvedimento di cui a nota aziendale 22/11/2010 prot.n. 23444, con cui il dr G A è stato incaricato delle funzioni di direttore della struttura complessa di clinica Ostetrica e Ginecologica per tutto il periodo di sospensione;

- ogni altro atto, ancorchè non conosciuto, del procedimento di irrogazione della sanzione contestata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1- Con il provvedimento impugnato è stata inflitta al ricorrente una sanzione disciplinare.

Nel ricorso si formulano censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si deduce:

- l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione del D.Lgs. n. 165/2011 (modificato dal D.Lgs. n. 150/2009) poiché la potestà disciplinare sul ricorrente, Professore Universitario con funzioni assistenziali presso l'Azienda resistente, competerebbe solo al Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) giacché, diversamente, per lo stesso fatto verrebbero instaurati due diversi procedimenti disciplinari, uno da parte dell'Università ed uno da parte della ASL, con violazione del principio “ne bis in idem”;

- la conseguente inapplicabilità al caso di specie dell'art. 55 bis D. Lgs. n. 165/2001, cui invece si riferisce l'Azienda negli atti avversati;

- la violazione dell'art. 55 bis cit. per il mancato rispetto dei termini ivi contemplati;

- la violazione delle norme disciplinari di cui alla normativa contrattuale collettiva di settore (C.C.N.L. 6 maggio 2010) per l’omessa precisa indicazione delle infrazioni contestate e per il mancato rispetto dei principi in tema di graduazione delle sanzioni disciplinari;

- violazione dell'art. 18 C.C.N.L. 8 giugno 2000, (modificato dall'art. 11 del C.C.N.L. 3 novembre 2005) a causa dell’attribuzione ad altro sanitario della sostituzione del ricorrente (durante la sua sospensione), con correlata variazione dei metodi di gestione della struttura cui quest'ultimo è preposto.

Il ricorrente ha anche fatto presente che in data 25 febbraio 2011 il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale (n. 10/11100 r.g. notizie di reato) instaurato a carico del ricorrente medesimo in relazione agli stessi fatti cui è correlata la sanzione qui avversata.

2- L'Amministrazione si è costituita in giudizio controdeducendo accuratamente.

3- Il Collegio premette che l’Azienda Ospedaliera è dotata di autonomo potere disciplinare per quanto riguarda il rispetto del rapporto con essa instaurato dai Professori Universitari.

Difatti, l'ontologica prevalenza del rapporto lavorativo con l'Università radica sì la giurisdizione amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 3 novembre 2010 n. 7756;
id. 6 marzo 2009 n. 1343;
TT.AA.RR Umbria 14 luglio 2011 n. 220;
Sardegna, Sez. I, 20 gennaio 2009 n. 48;
Emilia Romagna, Parma Sez. I , 15 maggio 2008 n. 236;
Liguria Sez. I, 28 settembre 2007 n. 1574), ma ciò non comporta che il rapporto con l’Università assorba quello con l’Azienda, privandolo della sua autonoma identità.

4- Si tratta invero di rapporti diversi, ancorché coesistenti in capo al medesimo docente, dai quali discende una diversità di obblighi e di diritti, con un correlato distinto regime disciplinare.

Ne deriva che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ove la medesima condotta del Professore sia plurioffensiva con riguardo ai due diversi ordinamenti, possano incardinarsi altrettanto diversi procedimenti disciplinari. (TAR Umbria n. 220/2011 cit.).

5- Ciò premesso, si condivide il terzo motivo di ricorso.

Difatti, ai sensi dell'articolo 55 bis, 4° comma D.Lgs. n. 165/2001, applicato dall'Azienda, il procedimento disciplinare deve essere concluso, come non è controverso, nel termine di 120 giorni a decorrere dall'acquisizione della prima notizia di infrazione.

Acquisizione che, come esattamente sostiene il ricorrente, deve considerarsi avvenuta, in questa fattispecie, il giorno 1º giugno 2010.

6- Infatti, nella segnalazione datata 9 agosto (rectius: settembre) 2010 n. 2/ris si afferma (pag. 2 , 2° cpv.) che già dal 28 maggio 2010 l'Amministrazione ha verificato, attraverso le certificazioni della Camera di Commercio, che il ricorrente appartenesse alla compagine della società Euromedical.

Si afferma altresì (pag. 2, 2° cpv.) che nella suddetta data del 1º giugno 2010 è stato accertato, attraverso il controllo dei dati anagrafici, che non si trattasse di un caso di omonimia, come afferma la stessa Amministrazione (memoria 8 gennaio 2011, pag. 15, par. 4.2, 1° periodo).

7- E’ dunque evidente che l'infrazione è stata pienamente conosciuta il 1º giugno.

Ciò senza poi considerare che in realtà il 1º giugno è stata espletata solo un'attività di verifica di una notizia già acquisita fin dal 28 maggio.

Il termine in questione è dunque violato visto che dal 1° giugno, data di acquisizione della prima notizia di infrazione, al 10 novembre corrono 162 giorni e non 120.

8- In conclusione, per le ragioni sin qui espresse, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Resta assorbito l’esame di ogni altra censura attesa la natura d’antecedente logico di quella accolta.

Sussistono motivi sufficienti per compensare fra le parti le spese del giudizio in considerazione della natura formale del vizio riscontrato.

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