TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-12-19, n. 202201764

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-12-19, n. 202201764
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201764
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 01764/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01173/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima Azienda agricola corrente in Gravina in Puglia (Ba), rappresentata e difesa dall’avv. S N ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati B V e N V, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
Regione Puglia - Autorità di Gestione Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Puglia 2007/2013, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p. t., e Ag.e.a. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 445 del 2.8.2021 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione del

PSR

Puglia recante “

PSR

2007/2013 della Regione Puglia. Asse I – Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale. Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole. Risorse Health Check. Bando pubblicato nel BURP n. 71 del 21/05/2015. Revoca degli aiuti concessi alla ditta -OMISSIS- – Fascicolo n. 125
”, con cui è stata dichiarata nei confronti della ricorrente la decadenza dagli aiuti concessi a valere sulla Misura 121 ed è stato stabilito di procedere alla revoca degli stessi;
2) la nota prot. n. 0009952 del 2.8.2021 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca di trasmissione della determinazione dirigenziale n. 445 del 2.8.2021;
3) la nota prot. n. AOO_030/10054 del 3.8.2021 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ad oggetto “ Sviluppo rurale – Reg. (CE) 1698/05 – Richiesta bonaria restituzione somme a seguito di decadenza degli aiuti concessi ”, con invito alla restituzione delle somme in favore di AGEA;
4) la nota prot. n. AOO030_5394 del 12.5.2021 con cui è stato comunicato alla ricorrente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 l’avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi a valere sulla Misura 121;
5) la nota prot. n. AOO030_9800 del 29.7.2021 con la quale è stata rigettata la richiesta di archiviazione del procedimento di decadenza formulata dalla ricorrente ed è stata preannunciata la successiva adozione del provvedimento di decadenza;
6) ove occorra, le non conosciute note n. 077452/2021 del 16.2.2021 e n. 0115024/2021 del 9.3.2021 con cui la Guardia di Finanza – Tenenza Gioia del Colle – Squadra Operativa Volante ha comunicato alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale le risultanze degli accertamenti espletati a carico della ricorrente;
7) ove occorra, il Verbale di constatazione del 29.1.2021 della Guardia di Finanza – Tenenza di Gioia del Colle e del relativo verbale di notificazione di illecito amministrativo del 4.2.2021;
8) tutti gli atti di sospensione dei pagamenti per somme a diverso titolo dovute, già operati da AGEA in danno della sig.ra -OMISSIS- e della nota prot. n.

AGEA.

2021.20552 del 23.03.2021 recante provvedimento di sospensione dei procedimenti per erogazione, così come della nota di trasmissione del ridetto provvedimento prot. n.

AGEA.

2021.20555 del 23.3.2021;
9) tutti gli atti ai predetti comunque connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ag.e.a. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I - La ricorrente, titolare di Azienda agricola, con sede in Gravina in Puglia, alla contrada -OMISSIS-, presentava alla Regione Puglia domanda di aiuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, “ Asse I – Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale – Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende Agricole, Risorse Health Check, Ristrutturazione degli allevamenti bovini da latte ”, di cui al bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 21.5.2015.

Con determinazione della Regione Puglia – Autorità di Gestione

PSR

Puglia 2007/2013 n. 275 del 4.9.2015, la domanda veniva ammessa ai benefici della Misura 121, per una spesa complessiva ammessa di € 701.348,38 (successivamente ridotta ad € 684.458,37) e un aiuto pubblico concesso pari ad € 350.674,19 (successivamente rideterminato in € 341.739,79).

Il programma di investimento veniva realizzato, come accertato dall’Amministrazione regionale.

In particolare, l’Ag.e.a. provvedeva al versamento dell’aiuto concesso, pari ad € 341.739,79, in n. 3 tranches e più specificatamente: 1) € 175.337,09, a titolo di anticipazione, in data 27.11.2015;
2) € 107.386,08, quale acconto sullo stato di avanzamento lavori, in data 04.01.2016;
3) € 59.016,62 a titolo di saldo sul contributo concesso, in data 15.06.2017.

In data 09.07.2018, all’esito di ispezione e verifica, nell’ambito di “ accertamenti nei confronti di soggetti beneficiari di contributi ed erogazioni pubbliche nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale Puglia (PSR) 2007/2013 – 2014/2020, giusto protocollo d’intesa tra il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza ed il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia ”, la Guardia di Finanza – Compagnia di Altamura redigeva nei confronti dell’odierna ricorrente un processo verbale di constatazione, rilevando che “ dal controllo eseguito non sono emerse irregolarità ”.

Ma, in data 04.02.2021, la stessa Guardia di Finanza – Tenenza di Gioia del Colle procedeva a contestare alla ditta -OMISSIS- la violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 23.12.1986, sostenendo che la ricorrente avrebbe “ indebitamente ottenuto finanziamenti comunitari a danno del FEASR – Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale) – nell’ambito del

PSR

2007/2013 – Asse I – Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, pari ad: € 341.739,79
”, quindi ritenendo applicabile una sanzione pecuniaria pari ad € 28.848,69.

In data 05.03.2021, la sig.ra -OMISSIS- presentava le proprie osservazioni, ex art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981, contestando le circostanze riportate nel citato verbale di constatazione del 04.02.2021, chiedendo quindi l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Sulla scorta delle risultanze degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Gioia del Colle, con nota prot. n. AOO030_5394 del 12.5.2021, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia – Autorità di Gestione

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