TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-04-09, n. 201505251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-04-09, n. 201505251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505251
Data del deposito : 9 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11722/2002 REG.RIC.

N. 05251/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11722/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11722 del 2002, proposto da:
NN LD, IN AN, OL GI, IN GE, CO GE, D’MI MA, TA IA, TA GA, AN IA, NC CE, NI CC RD, LL MA, RA RI, rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Ricciardi presso il cui studio in Roma, Viale Tiziano, n. 80 sono elettivamente domiciliati;



contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n, 12 domiciliano ex lege;



per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Lazio, sezione III bis in data 13 aprile 1999, n. 910 con la quale veniva riconosciuta fondata "la pretesa dei ricorrenti alla gestione delle somme versate dagli enti soppressi al momento del transito all’Agenzia per indennità di buonuscita con gli stessi criteri seguiti per il personale in servizio (polizze INA) con tutte le conseguenze in ordine all’ammontare dovuto a saldo ai ricorrenti a tale titolo." oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Attivita' Produttive;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2002 alle Amministrazioni in epigrafe indicate e depositato il successivo 8 novembre 2002, i ricorrenti, già dipendenti di enti edilizi soppressi, assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno e successivamente transitati nei ruoli della Pubblica Amministrazione, espongono di aver chiesto al TAR Lazio il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di anzianità nella maggior misura derivante dalla applicazione, su tutte le somme accantonate nell’arco del rapporto di servizio, degli interessi corrispondenti a quelli percepiti dai dipendenti dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno per effetto di accensione di polizza assicurativa ai sensi dell’art. 4 del r.d.l. 8 gennaio 1942, n. 5.

2. Espongono altresì che in esecuzione della sentenza in data 10 febbraio 2000, n. 910 in epigrafe indicata, gli importi liquidati dell’indennità di fine rapporto:

- sono stati maggiorati solo degli interessi legali, senza la rivalutazione monetaria come stabilito nella citata sentenza,

- non sono stati calcolati gli interessi maturati sino al soddisfo;

- gli importi sono stati inoltre assoggettati alla ritenuta IRPEF in relazione alla aliquota a ciascuno applicabile, (dal 29,38% al 34,80%);

- che l’assoggettamento al normale regime tributario ha ridotto notevolmente gli importi dovuti ai ricorrenti a titolo

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