TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-05-24, n. 201300830
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00830/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2013, proposto da:
A Z, rappresentato e difeso dagli avv. F P, Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. G D C, con domicilio eletto presso G D C in Bari, c/o Avv. A.Bagnoli via Dante, 25;
nei confronti di
E C, A Z, rappresentati e difesi dall'avv. G Tpesta, con domicilio eletto presso Francesco M in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A;
per l'annullamento
avverso diniego accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): realizzazione ed esercizio impianto di distribuzione carburanti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Andria, di E C e di A Z;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori Luigi D'Ambrosio, Raffaella Travi e G Tpesta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Emanuela Campana e A Z hanno impugnato innanzi a questo TAR l’autorizzazione n. 31/08 rilasciata dal Comune di Andria in favore di A Z, per la realizzazione di impianto di distribuzione di carburanti su suolo di proprietà di quest’ultimo in Andria, Via Palmiro Togliatti. Il relativo giudizio è stato iscritto al n. 868/11.
Al fine di tutelare i propri diritti e interessi in tale giudizio, l’odierno ricorrente ha proposto istanza di accesso al Comune di Andria, al fine di conoscere tutti gli esposti, diffide, ecc, formulate dai predetti Emanuela Campana e A Z nei suoi confronti.
Nel silenzio dell’amministrazione, il ricorrente ha adito l’odierno TAR, chiedendo ordinarsi al Comune l’esibizione degli atti richiesti.
Nella camera di consiglio del 23.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio che il giudizio iscritto al n. 868/11 è stato deciso da questo TAR con sentenza n. 718/13, di rigetto del ricorso proposto da Emanuela Campana e A Z nei confronti dell’odierno ricorrente.
Per tali ragioni, reputa il Collegio la sussistenza di sopravvenuta carenza di interesse all’esibizione degli atti da parte del ricorrente, avendo la predetta pronuncia giudiziale sancito l’infondatezza delle ragioni di doglianza sollevate dai ricorrenti Campana-Zingaro, a confutazione delle quali l’odierno ricorrente ha proposto istanza ostensiva.
Per tale ragione va dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio.
Reputa il Collegio la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.