TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-07-01, n. 201701743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-07-01, n. 201701743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701743
Data del deposito : 1 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2017

N. 01743/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00299/2017 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2017, proposto da:
Società CAVA SAN GIOVANNI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G I, G I e G N, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana-Distretto Minerario di Caltanissetta, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- della determinazione n. 42/16 del 2 dicembre 2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia – Distretto Minerario di Caltanissetta adottata dall’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Caltanissetta;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 45142 del 20 dicembre 2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 10 “Attività tecnica e risorse minerarie”;

- del provvedimento dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia – Distretto Minerario di Caltanissetta prot. n. 372 del 5 gennaio 2017 di diniego parziale dell’istanza di accesso presentata in data 20.12.2016 dalla società ricorrente;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

NONCHÉ AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 117 CP.A

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo dell’Amministrazione regionale di provvedere tramite la conclusione del procedimento in ordine all’istanza presentata dalla società ricorrente con istanza del 22 novembre 2016 (inviata tramite pec in pari data) e volta all’inserimento del sito nel Nuovo Piano Cave anche tramite modifica e/o rettifica parziale del Piano.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Distretto Minerario di Caltanissetta, e vista la documentazione depositata;

Vista la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Distretto Minerario di Caltanissetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A – Con il ricorso in epigrafe la società Cava San Giovanni s.r.l. ha proposto, oltre ad un’azione di annullamento ed una avverso l’accesso ai documenti, anche un’azione ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., al fine di sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio asseritamente tenuto dall’intimato Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sull’istanza presentata il 22 novembre 2016 al Dipartimento regionale dell’Energia;
e, quindi, per sentire dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione regionale di provvedere tramite la conclusione del procedimento finalizzato all’inserimento del sito - in cui insiste l’attività estrattiva della ricorrente - nel nuovo Piano Cave, anche tramite modifica o rettifica parziale del Piano.

B – Al fine di contrastare il ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, con la quale ha avversato anche l’azione avverso il silenzio, chiedendone il rigetto, con condanna alle spese.

C – Con ordinanza collegiale n. 1175/2017 è stata dichiara improcedibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e, contestualmente, è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione della domanda secondo il rito del silenzio ex art. 117 cod. proc. amm., in vista della quale parte ricorrente ha replicato alla memoria della difesa erariale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

D. – L’azione avverso il silenzio inadempimento non merita accoglimento.

Deve premettersi che i Piani Cave sono disciplinati, in Sicilia, dalla l.r. n. 127/1980 e dall’art. 2 della l.r. n. 5/2010, in base al quale il piano regionale dei materiali da cava e il piano regionale dei materiali lapidei di pregio (di cui alla l.r. n. 127/1980) sono aggiornati, contestualmente o separatamente, con periodicità non superiore a tre anni.

Deve anche precisarsi che il Piano cave in interesse è stato approvato con D.P.Reg. n. 19 del 3 febbraio 2016 (v. decreto in G.U.R.S. 19 febbraio 2016, n. 8).

Ciò premesso, osserva il Collegio, sotto un primo profilo, che l’istanza presentata dalla ricorrente il 22 novembre 2016 non aveva ad oggetto l’inserimento del sito nel Piano Cave ma, principalmente, il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e la connessa richiesta di annullamento in autotutela della revoca dell’autorizzazione a suo tempo disposta dal competente Assessorato;
e, in tale contesto, il mancato inserimento del sito nel Piano cave è stato considerato alla stregua di un “ error calami ”, quale errore materiale al quale porre rimedio nella stessa sede dell’autotutela, e la ricorrente ha chiaramente richiesto il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della cava con contestuale inserimento ex lege della Cava nel nuovo piano (v. istanza in atti).

Per contro, dall’esame di tale istanza non è dato evincere alcuna richiesta di aggiornamento del predetto piano.

Osserva, peraltro, il Collegio che, anche a ritenere tale istanza come una richiesta di annullamento in autotutela del piano in parte qua – il quale non risulta essere stato impugnato - tale istanza non avrebbe potuto fare sorgere in capo all’Amministrazione procedente alcun obbligo giuridico di provvedere, se inteso nel senso di procedere senza indugio al richiesto inserimento del sito, venendo in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale – qual è l’attività di pianificazione - che presuppone valutazioni complesse di una molteplicità di interessi pubblici e privati.

Nel caso in esame, non può neppure sostenersi che il potere amministrativo si sia consumato – e che la P.A abbia l’obbligo di provvedere con un inserimento parziale - atteso che, come già rilevato, l’Amministrazione procede all’aggiornamento dei piani cave, per espressa previsione normativa, con periodicità non superiore a tre anni;
e, dalla sequenza temporale esposta, è evidente che, dalla data di approvazione del piano cave a quella di presentazione dell’istanza, non sia decorso neppure un anno.

Alla stessa conclusione si giunge anche qualificando l’istanza del 22 novembre 2016 quale richiesta volta a stimolare l’ iter di aggiornamento del piano - come parrebbe dall’esame della memoria da ultimo depositata dalla ricorrente - atteso che, come confermato anche dalla predetta, risulta che tale iter procedimentale sia già stato avviato, e che la situazione della ditta ricorrente sia già stata rappresentata nella prima riunione utile svoltasi in data 25 gennaio 2017 (v. memoria dell’Avvocatura dello Stato).

Conclusivamente, il ricorso promosso avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., in quanto infondato, deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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