TAR Milano, sez. IV, sentenza 2010-03-12, n. 201000628
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Testo completo
N. 00628/2010 REG.SEN.
N. 02444/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2444 del 2007, proposto da:
T N, G S, I B, N S, P L L, Z C, rappresentate e difese dagli avv. D B, A N, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Lamarmora 36;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
C V, G A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 2007/09 scuola materna elementare, terza fascia, approvate con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia prot. 33223/c7 del 20.7.07 nella parte in cui non riconoscono alle ricorrenti il servizio prestato per l’insegnamento della religione cattolica.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30.10.07 e depositato in data 21.11.07 le ricorrenti impugnavano l’atto indicato in epigrafe.
Facevano presente di essere insegnanti supplenti di scuola primaria e dell’infanzia e di aver insegnato per diversi anni religione presso scuole primarie statali o paritarie.
L’insegnamento della religione cattolica è ricompresa tra le discipline curriculari della scuola primaria e dell’infanzia tanto che gli insegnanti di tale materia partecipano a tutte le attività collegiali di valutazioni degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Pertanto le ricorrenti lamentano che tale servizio prestato non sia stato loro riconosciuto nelle