TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202301639
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01639/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08816/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8816 del 2016, proposto da
VI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Romolo Fondi, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione del Comando Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza del 13.6.2016, con cui si è disposta la sua sospensione dall’impiego per la durata di sei mesi a decorrere dal 14.6.2016 al 13.12.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. VI AR, maresciallo capo della Guardia di Finanza, ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione del Comando Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza del 13.6.2016, con cui si è disposta la sua sospensione dall’impiego per la durata di sei mesi a decorrere dal 14.6.2016 al 13.12.2016.
L’impugnato provvedimento ha fatto seguito ad una inchiesta formale avviata in data 17.12.2015 dal Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale n. 58033/03 R.G.N.R., istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in ordine alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 582, 585 (lesioni personali aggravate), 612 (minaccia), 56, 635 (tentato danneggiamento) c.p. e 4 della legge n. 110/1975 (porto abusivo di armi), nell'ambito dei quali:
a) il Giudice monocratico presso il Tribunale ordinario di Roma ha emesso, in data 19.5.2008, la sentenza n. 10876, con cui ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, ad eccezione del reato di cui all'art. 4 della legge 110/1975, estinto per intervenuta prescrizione, condannandolo, tra l'altro, alla pena di anni 2 di reclusione (pena sospesa);
b) la Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi in data 22.11.2012 sul ricorso proposto dal militare, ha emesso la sentenza n. 8433 con cui, in riforma del giudizio di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati per i quali il ricorrente aveva riportato condanna, perché estinti per intervenuta prescrizione.
Nei confronti del ricorrente, nondimeno, è stato avviato il procedimento disciplinare basato sulla contestazione “ perché, in qualità di Maresciallo Capo, in servizio alla Compagnia Fiumicino, a seguito di un incidente stradale occorso tra la propria autovettura, di cui era alla guida con a bordo altro ispettore e un minore di anni quattro, ed un camion, inveiva con epiteti volgari contro il conducente del suddetto automezzo, aggredendolo e prendendolo ripetutamente a schiaffi sul volto. Estraeva, poi, un coltello a serramanico, avente lama lunga circa cm 10, e, impugnandolo in direzione del viso dell'autista del camion, proferiva la frase: "adesso ti taglio la faccia", colpendolo con il citato coltello al braccio sinistro e cagionandogli ferite all'arto ed escoriazioni al volto, successivamente refertate al pronto soccorso e giudicate guaribili in 10 giorni. Compiuto l'atto, si dirigeva verso la propria autovettura da cui prelevava un martello da carpentiere, riprendeva a schiaffeggiare il malcapitato sul volto minacciandolo di colpirlo alla testa con il martello e pronunciando le frasi: "ti rompo tutto il camion" e "non ti ammazzo perché non vale la pena pagarti". Terminata la colluttazione, invitava la vittima a seguirlo in caserma. A seguito del rifiuto di quest'ultimo ad ottemperare al suddetto invito, causa il sanguinamento della ferita nonché della decisione di procedere alla denuncia dell'aggressore, l'ispettore si qualificava come Maresciallo della Guardia di Finanza, mostrando il relativo tesserino. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, il cui intervento era stato richiesto da un passante, procedeva a riportare alla calma il militare ed a sequestrargli il martello ed il coltello a serramanico che venivano spontaneamente consegnati dall'ispettore. Fatti occorsi in Roma - Ostia, il 10 ottobre 2000 ”.
Il Comando ha, perciò, “ ritenuto che sia pienamente condivisibile il giudizio di meritevolezza a conservare il grado formulato dalla Commissione di Disciplina nei confronti dell'ispettore in quanto, procedendo ad una doverosa. valutazione della rilevanza disciplinare degli accadimenti, effettuata tenendo conto degli interessi pubblici di settore lesi dal comportamento del militare, si evince come dalla vicenda traspare una dinamica degli eventi che fa ritenere fa condotta effettivamente grave ma non sintomatica di totale inaffidabilità del militare o di una definitiva compromissione dei requisiti minimi di moralità necessari a permanere nelle file del Corpo; considerato che a carico del Maresciallo Capo AR VI deve essere quindi irrogato un provvedimento sanzionatorio di carattere correttivo quale è la sospensione disciplinare dall'impiego che, nel caso di specie, appare congrua nella misura massima di mesi 6 (sei), essendo in tal modo: equa e proporzionata alla gravità della condotta sopra stigmatizzata e dolosamente posta in essere dall'inquisito; idonea a tutelare e garantire l’imparzialità