TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-10-02, n. 202300280
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 00280/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2022, proposto dal
sig. N V, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Atto di riassunzione ex art. 105, comma 3, c.p.a. per l'annullamento
- dell’intimazione n. 09120219000067866000 in data 14/10/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. n. 30020180000012187000 asseritamente notificatagli in data 10 dicembre 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna lattiera 2002, per un importo complessivo di € 40.572,24, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
- dell’intimazione n. 09120219000068876000 in data 14/10/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 30020150000008191000 asseritamente notificatagli in data 16 marzo 2015, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alle campagne lattiere 2005, 2006, 2007 e 2008, per un importo complessivo di € 139.621,36, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
Visti l’atto di riassunzione del giudizio ex art. 105, comma 3, c.p.a. e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2022, n. 9704, che ha annullato con rinvio la sentenza ex art. 60 c.p.a. di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 150/2022, il signor N V, produttore di latte fresco bovino operante nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, con atto ex art. 105, comma 3, c.p.a. ritualmente notificato il 25 gennaio 2023 e depositato in pari data, ha qui riassunto la domanda di annullamento degli atti di intimazione in epigrafe compiutamente indicati, emessi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), con i quali gli è stato sollecitato l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 30020180000012187000 e n. 30020150000008191000, asseritamente notificategli il 10 dicembre 2018 e il 16 marzo 2015, riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte” ) rispettivamente in relazione alle campagne lattiere 2002, per un importo complessivo di € 40.572,24, e 2005, 2006, 2007 e 2008, per un importo complessivo di € 139.621,36, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione.
1.1) A sostegno della richiesta avanzata ha dedotto:
1. “Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio”;
2. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati”;
3. “Intervenuta prescrizione del credito di AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;
4. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa Unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”;
5. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC