TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-04-04, n. 202300138
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Pubblicato il 04/04/2023
N. 00138/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2018, proposto da
I M S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G Z in Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo n. 2;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto della Commissione Regionale – Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Friuli-Venezia Giulia, in data 4 settembre 2018, MIBAC-SR-FVG Rep. Decreti 04/09/2018 n. 147, comunicato con nota del Segretariato regionale suddetto in data 4 settembre 2018, n. 3924, avente ad oggetto la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, dell'immobile denominato Stabilimento Maruzzella in Via Venezia, n. 19, Marano Lagunare (UD).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. 147 del 04.09.2018, la Commissione regionale del Ministero per i beni e per le attività culturali ha dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. 42 del 2004 l’immobile denominato “Stabilimento Maruzzella”, in Marano Lagunare (UD).
1.1. Il vincolo è stato apposto in conformità alla relazione storico-artistica della Soprintendenza (doc. 4), che ha ritenuto lo Stabilimento di particolare interesse e dunque degno di tutela “per la sua struttura fondata su un antico tratto di mura che ingloba il baluardo di San Antonio della medievale struttura difensiva patriarcale;per la sua testimonianza storica legata a una " fortezza che per un millennio circa, era stata una vigile sentinella dell'Adriatico ”;a causa della sua posizione strategica contesa tra i principali poli di potere;per la sua identità di opificio ancorato alla storia produttiva di Marano, fondata sulla produzione del pesce e per la sua importanza economica e sociale legata all'occupazione degli abitanti;per le sue caratteristiche architettoniche, esempio di archeologia industriale, che identifica e disegna il profilo della penisola”.
2. La società ricorrente, proprietaria dello Stabilimento Maruzzella, domanda l’annullamento del provvedimento, che pregiudica le possibilità di utilizzo dell’immobile – dal 2009 non più adibito a stabilimento produttivo e per il quale la proprietà vorrebbe operare una riconversione a finalità abitative-commerciali – e ne riduce il valore commerciale, per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e/falsa applicazione dell’art.7 L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 10, comma 3, lett. d), e 13 D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti. Violazione del diritto di partecipazione al procedimento” ;
II. “Violazione e/falsa applicazione degli artt. 10, comma 3, e 13 D.Lgs. n. 42/2004 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo;illogicità e disparità di trattamento ”;
III. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 13 D.Lgs. n. 42/2004 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti. Difetti di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore profilo. Intrinseca illogicità della motivazione” ;
IV. “Altra violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 3, lettera d, e 13 D.Lgs. n. 42/2004. Violazione dei principî di proporzionalità, di non discriminazione e di leale collaborazione tra P.A. e privati. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto ulteriore aspetto. Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione”.
3. Con memoria del 20.12.2019, il Ministero ha argomentato per il rigetto del ricorso.
4. Dopo plurimi rinvii per trattative, il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 22.03.2023.
5. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la mancata ostensione, nel corso del procedimento, della relazione storico-artistica della Soprintendenza, le cui conclusioni sono recepite nel decreto appositivo del vincolo, con conseguente lesione dei suoi diritti partecipativi. Secondo l’amministrazione, invece, la predetta relazione non conteneva elementi sconosciuti alla proprietà e il suo contenuto essenziale le era già stato rappresentato nella comunicazione di avvio del procedimento.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, implicando l'applicazione di cognizioni specialistiche caratterizzate da ampi ed ineliminabili margini di opinabilità ( Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357). Proprio in ragione della natura non oggettiva dei relativi esiti (e della ridotta sindacabilità che ne consegue), tali valutazioni devono però essere adottate nel contraddittorio con gli interessati e quindi nell’ambito di un procedimento aperto ad una effettiva interlocuzione sugli aspetti tecnici considerati ai fini del vincolo. La tutela del privato, sicuramente compressa “a valle” dai ridotti margini del sindacato giudiziale sul provvedimento, deve dunque essere pienamente garantita “a monte”, nel corso dell’istruttoria.
5.3. Nel caso di specie, ciò non risulta avvenuto. La ricorrente ha infatti potuto visionare solo una parte dei documenti valutati dall’amministrazione nel corso del procedimento. Non è stata condivisa (se non contestualmente al provvedimento definitivo), in particolare, la relazione storico-artistica della Soprintendenza (doc. 4), la cui centralità nell’ambito dell’istruttoria è plasticamente dimostrata dall’ampio richiamo che di essa fa il decreto appositivo del vincolo. Il suo ampio contenuto, diversamente da quanto sostiene l’amministrazione, non può ritenersi adeguatamente compendiato dalle poche righe contenute nella comunicazione di avvio del procedimento, che menziona solo in minima parte gli elementi fondativi del ritenuto interesse culturale dell’immobile.
6. Sono fondati anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui deducono, sotto diversi profili, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento finale.
6.1. Il deficit istruttorio e motivazionale emerge, in primo luogo, quale diretta conseguenza del già rappresentato deficit partecipativo, non avendo l’amministrazione potuto esaminare nell’opportuna sede procedimentale le – non irragionevoli – obiezioni della parte privata (terzo motivo), che ritiene meritevole di tutela i soli resti della fortezza medievale, sui cui poggia lo stabilimento, non invece la parte di più recente edificazione, priva di qualsiasi pregio architettonico e che versa da anni in evidente stato di abbandono. Meritevoli di considerazione appaiono altresì i rilievi di scarsa pregnanza degli ulteriori argomenti addotti nella relazione, legati all’importanza dello stabilimento Maruzzella per il territorio e l’occupazione dei suoi abitanti – circostanze invero comuni a qualsiasi attività produttiva radicata in zone a scarso sviluppo economico – la cui particolare rilevanza nel caso di specie avrebbe dovuto essere meglio illustrata.
6.2. L’amministrazione non pare, in ogni caso, aver adeguatamente valutato, dandone conto nella motivazione del decreto, le specifiche controdeduzioni formulate dalla ricorrente (quarto motivo), che ha illustrato il proprio progetto di riqualificazione dell’area e proposto di limitare il vincolo culturale alla sola fortezza medievale o, al più, anche alle porzioni ottocentesche dell’immobile (si veda la nota prodotta di cui al doc. 9). Rispetto a tali argomenti, l’amministrazione si è limitata a ribadire “le motivazioni contenute nel testo delle conclusioni della relazione storico artistica già trasmessa” di cui, come già detto, il privato non aveva avuto modo di prendere visione. Ne deriva altresì che il giudizio di “indissolubilità” strutturale dell’immobile operato dall’amministrazione – perché il valore culturale dello stabilimento Maruzzella sarebbe espresso anche dalla “stratificazione” di costruzioni, di diversa epoca e stile architettonico, che lo costituisce – a prescindere da ogni rilievo in punto di condivisibilità nel merito, costituisce il prodotto di valutazioni certamente non prive di margini di opinabilità, su cui il privato non ha avuto effettiva possibilità di interloquire.
7. Per le ragioni esposte, il provvedimento deve essere annullato. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
7.1. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.
7.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.