TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-10, n. 202403586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-10, n. 202403586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403586
Data del deposito : 10 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2024

N. 03586/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IL S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Csea - Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della comunicazione della EA prot. n. 4255 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto “Intimazione di pagamento per mancato versamento prot. EA 1679 del 19 febbraio 2020”;

- della comunicazione della EA prot. n. 1679 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto “Intimazione di pagamento per mancato versamento”;

- del “21° Elenco delle imprese a forte consumo di energia aggiornato 18/02/2020”;

per l'annullamento, quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,

- della comunicazione della EA Reg.Uff 2021-0000808, avente ad oggetto: “Intimazione al pagamento per mancato versamento”, trasmesso ad IL in data 20 gennaio 2021;

- del “32° elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica 2018 aggiornato 18/01/2021”

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

e per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati da IL S.p.A. in Amministrazione Straordinaria il 4/4/2022:

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso del contributo pagato a titolo di contributo energivori per l'annualità 2017

e per la condanna

dell'amministrazione resistente al pagamento del suddetto contributo, come quantificato nella dichiarazione sostitutiva presentata da IL alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il calcolo del VAL in data 24 ottobre 2018, nell'importo di sua competenza pari a € 6.506.912,03

nel giudizio, già incardinato

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo,

- della comunicazione della EA prot. n. 4255 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto “Intimazione di pagamento per mancato versamento prot. EA 1679 del 19 febbraio 2020” (doc. 1);

- della comunicazione della EA prot. n. 1679 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto “Intimazione di pagamento per mancato versamento” (doc. 2);

- del “21° Elenco delle imprese a forte consumo di energia aggiornato 18/02/2020” (doc. 3);

per l'annullamento, quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,

- della comunicazione della EA Reg.Uff 2021-0000808, avente ad oggetto: “Intimazione al pagamento per mancato versamento”, trasmesso ad IL in data 20 gennaio 2021 (doc. 5);

- del “32° elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica 2018 aggiornato 18/01/2021”(doc. 6)

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IL S.p.A. in Amministrazione Straordinaria il 3/3/2023:

per l'annullamento

- della nota di EA del 2 marzo scorso recante in oggetto “ANNO 2018 IL S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. Contestazione per mancato versamento della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017”;

- ove occorrer possa, dell'allegato A alla Deliberazione dell'Arera 285/2018/R/eel.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Csea - Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 A. IL s.p.a. ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (d’ora in poi anche EA) del 2020 aventi ad oggetto “Intimazione di pagamento per mancato versamento prot. EA 1679 del 19 febbraio 2020” in quanto gli importi che la EA ha richiesto ad IL sono dovuti all’erroneo inserimento della Società nell’elenco provvisorio delle imprese a forte consumo di energia con classe di agevolazione provvisoria VAL.1, anziché VAL.4.

Con la suddetta intimazione EA ha intimato alla società di provvedere al pagamento, quale contribuzione minima alle fonti rinnovabili (oneri c.d. ASOS), dell’importo di 8.547.055,52 euro entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell’intimazione, avvertendo altresì che “in caso di mancato pagamento si provvederà al recupero coattivo del credito, tramite iscrizione a ruolo dello stesso, ai sensi dell’art. 17, del D.lgs. n° 46/1999”.

Con intimazione di pagamento del 30 marzo 2020 prot. n. 4255, avente ad oggetto “Intimazione di pagamento per mancato versamento Prot. EA 1679 del 19 febbraio 2020”, EA ha riscontrato la risposta di IL del 18 marzo, asserendo che la prima intimazione di pagamento della contribuzione minima alle fonti rinnovabili troverebbe la sua ragione d’essere proprio nell’inserimento della Società all’interno dell’elenco provvisorio delle imprese a forte consumo di energia e nel riconoscimento della classe di agevolazione provvisoria VAL1.

Contro i suddetti atti la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Sullo status di azienda energivora di IL S.p.A. in amministrazione straordinaria e sull’erroneo inserimento nella classe di agevolazione provvisoria VAL.1. Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017 e della deliberazione 921/2017/R/eel. Infondatezza della pretesa di pagamento.

Secondo la ricorrente nell’annualità di riferimento e dunque nel 2018, la società IL ha regolarmente svolto attività imprenditoriale di produzione siderurgica, sostenendo i relativi consumi energetici che le danno diritto all’inserimento nella classe VAL.4 ed al conseguimento della relativa agevolazione, come rappresentato dai dati dichiarati.

Al contrario, la classe che EA ha attribuito alla ricorrente è la VAL1 e, rispetto al VAL medio del periodo di riferimento (2014-2015-2016) di 341.882.220,37 euro, l’ammontare complessivo intimato ad IL con le ingiunzioni di pagamento qui impugnate è pari a 8.547.055,52 euro, mentre, ove le fosse legittimamente riconosciuta la classe VAL.4, sarebbe chiamata a pagare una contribuzione pari a 1,7 milioni di euro, dunque notevolmente inferiore a quella attualmente pretesa da EA.

Ciò premesso, nel caso di specie, ad IL è stata erroneamente riconosciuta la classe provvisoria VAL1, nonostante sia un’impresa con intensità elettrica con VAL maggiore al 40% e inferiore al 50%, ragion per cui le deve essere riconosciuta la classe VAL4, così come è sempre avvenuto negli anni precedenti.

B. Successivamente, in data 1 marzo 2021, IL ha notificato ricorso per motivi aggiunti impugnando la comunicazione della EA Reg.Uff 2021-0000808, avente ad oggetto: “Intimazione al pagamento per mancato versamento”, trasmesso ad IL in data 20 gennaio 2021 ed il “32° elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica 2018 aggiornato 18/01/2021”, sollevando, oltre ai motivi già indicati, il seguente ulteriore motivo.

II. Sui vizi propri della seconda intimazione di pagamento: eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria: violazione e falsa applicazione della delibera ARERA n. 921/2017/R/eel. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto, illogicità e irragionevolezza.

EA avrebbe dovuto avviare una fase di approfondimento istruttorio prima di attribuire ad IL una classe di agevolazione (VAL.x) differente da quella dalla stessa comunicata e documentata. Al contrario, IL è stata dapprima erroneamente collocata in una classe di agevolazione scelta da EA, e poi inserita nell’elenco in fase istruttoria delle imprese energivore, senza però dare avvio ad alcun approfondimento di cui sopra. Ebbene, sulla base di un elenco provvisorio e in assenza di previa interlocuzione con la Società, la EA ha rinnovato la contestazione del presunto debito, in palese violazione del principio del pieno contraddittorio.

C. Sempre nell’ambito del giudizio, in data 16 aprile 2021 IL ha notificato atto qualificato come “memoria contenente ulteriori motivi aggiunti”, nella sostanza motivi ulteriori in risposta alla memoria di EA depositata in vista della camera di consiglio del precedente 7 aprile, nella parte in cui la difesa dell’Amministrazione ha asserito per la prima volta che l’assegnazione della

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