TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2012-08-28, n. 201201497
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01497/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2012, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. Gianni Mannucci in Firenze, via A. Stradivari 23;
contro
Questura di Pisa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'accesso alla documentazione amministrativa relativa all'istruttoria svolta dall'ufficio immigrazione della Questura di Pisa a seguito:
1) dell'istanza proposta dal Sig. Abdelli di rilascio della carta di soggiorno ex artt. 3, 10 e 23 D Lgs. 30/2007;
2) della procedura avviata ex officio di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
con particolare riferimento alle relazione di servizio del 14 gennaio 2012 e del 22, 17 e 12 agosto 2011, redatte dal personale dipendente dell'Uffiico P.G.S.P. della locale Questura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente presentava istanza di accesso per conoscere gli atti istruttori citati nel provvedimento con cui il Questore di Pisa aveva rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso ma contestualmente produceva le note informative che erano l’oggetto dell’istanza di accesso.
Alla camera di consiglio del 19.6.2012 il difensore del ricorrente dichiarava la natura satisfattiva della produzione.
Il Collegio prende atto di ciò e deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione alle spese