TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2017-07-17, n. 201703812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2017-07-17, n. 201703812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703812
Data del deposito : 17 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2017

N. 03812/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02388/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2017, proposto da:
PTM – Perforazioni e Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E T, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Flaminia, 357;

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Loggia dei Pisani, 13;

nei confronti di

Costruzioni Santoro S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota del Comune di Ischia, prot. n. 17154, del 1° giugno 2017: comunicazione di esclusione dalla procedura di affidamento dei lavori di riqualificazione urbana Piazza degli Eroi e zone limitrofe – lotto I.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con ricorso notificato il 5 giugno 2017 e depositato il 9 giugno 2017, la

PTM

Perforazioni e Costruzioni s.r.l. (in appresso, PTM) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura ristretta, indetta dal Comune di Ischia (determina a contrarre n. 364, del 3 marzo 2017;
avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato sul profilo internet del committente il 9 marzo 2017) per l’affidamento, col criterio del prezzo più basso, dei lavori di riqualificazione urbana Piazza degli Eroi ed aree limitrofe – lotto I: -- nota del Comune di Ischia, prot. n. 17154, del 1° giugno 2017, recante la comunicazione di esclusione dalla gara;
-- determina del Responsabile del Servizio VI del Comune di Ischia, prot. n. 953, del 1° giugno 2017, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della Costruzioni Santoro s.r.l.;
-- determina del Comune di Ischia, prot. n. 754, del 28 aprile 2017, recante l’approvazione della proposta di aggiudicazione del 21 aprile 2017;
-- tutti i verbali di gara, tra cui, in particolare, quello del 21 aprile 2017;
-- nota del Comune di Ischia in data 8 maggio 2017;
-- nota del Comune di Ischia, prot. n. 14407, del 10 maggio 2017;
-- capi 1.2 e 4.1 della lettera di invito, ove interpretati in senso escludente;

- il gravato provvedimento estromissivo risultava, segnatamente, motivato in base al rilievo che nella busta contenente l’offerta economica della PTM non figurava l’atto unilaterale d’obbligo richiesto dal capo 4.1 della lettera di invito quale elemento essenziale dell’offerta;

- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente (la quale aveva praticato un ribasso del 30,511%, a fronte del 6,533% praticato dall’aggiudicataria: cfr. verbale di gara del 21 aprile 2017) lamentava, in estrema sintesi, che: -- il provvedimento di esclusione e la relativa motivazione non le sarebbero stati comunicati nelle forme e nei termini di informazione previsti dagli artt. 29 e 76 del d.lgs. n. 50/2016, con conseguente menomazione delle regole di pubblicità e di trasparenza, nonché delle proprie indeclinabili prerogative difensive;
-- la dichiarazione di cui al capo 4.1 della lettera di invito (avente per oggetto l’assunzione dell’obbligo di versare all’

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