TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-05-17, n. 202409854

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-05-17, n. 202409854
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409854
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 09854/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12734/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12734 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

1. Del giudizio di <<non idoneo>> adottato dalla Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica in seno alla <<procedura di assunzione di nr. -OMISSIS- allievi agenti della Polizia di Stato, avviato con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della P.S. – del -OMISSIS- pubblicato nella G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - del -OMISSIS->> per ritenuto mancato superamento della prova consistente in <<trazioni alla sbarra>>, con <<trazioni effettuate nr. 2>>, notificato il -OMISSIS-

2. Del Decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- con il quale è stata nominata la Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica dei soggetti interessati all’assunzione di -OMISSIS- allievi agenti della Polizia di Stato;

3. Delle <<Disposizioni per l’accertamento dell’efficienza fisica dei soggetti interessati all’assunzione di -OMISSIS- allievi agenti della Polizia di Stato…>> del -OMISSIS-;

4. Dell’operato e della valutazione dalla Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica;

5. Del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal reclutamento sopra indicato, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dalla selezione;

6. Della determinazione dell’Amministrazione avente ad oggetto la ulteriore convocazione di altri candidati di cui all’elenco pubblicato in data -OMISSIS-di <<convocati>> - aspiranti all’assunzione - per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, facente riferimento all’allegato 2 decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS-del-OMISSIS- risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio all’esito della verifica operata dall’Amministrazione;

7. Del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, -OMISSIS-in data-OMISSIS- pubblicato il-OMISSIS- con il quale è stato approvato:

- L’Elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 comma 2-bis, del D.L. -OMISSIS- convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, per l’assunzione di -OMISSIS- allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell’All. 1 al Decreto e che ne costituisce parte integrante, nel quale sono elencati i candidati con posizioni dalla n. 1 alla n. 2017, rispettivamente indicati con id domanda n. -OMISSIS-e -OMISSIS-, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito alla prova scritta d’esame del concorso pubblico per l’assunzione di -OMISSIS- allievi agenti della Polizia di Stato (Art. 1 del Decreto medesimo);

- L’Elenco finale dei -OMISSIS- aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell’All. 2 al Decreto, predisposto tenendo conto dei titoli di preferenza posseduti dai candidati secondo la normativa vigente;

8. Dell’Allegato n. 1 al Decreto che precede sub n. 7, contenente le posizioni -OMISSIS- assegnate agli aspiranti all’assunzione in possesso dei prescritti nuovi requisiti di età e di istruzione (art. 11, comma 2 bis, D.L. 135/2018), tra i quali non risulta inserito il ricorrente;

9. Dell’Allegato n. 2 al Decreto che precede sub n. 7, contenente l’elenco finale dei -OMISSIS- aspiranti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, tra i quali non risulta inserito il ricorrente;

10. Del Bando di concorso di cui al Decreto del Ministero dell’Interno, del -OMISSIS-allievi agenti di cui -OMISSIS- posti aperti a tutti i cittadini italiani, nella parte in cui agli artt. 12 e 13 prevede l’espletamento di prove di efficienza fisica, in particolare prevedendo <<Sollevamento alla sbarra>> in n. 5 sollevamenti, <<continuativi (Max 2 minuti)>>;

11. Del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, del -OMISSIS-con il quale è stato dato <<avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell’assunzione di cui all’art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. -OMISSIS- convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019>>, nella parte in cui ha disposto la verifica dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del D.P.R. 335/1982, relativamente alla prova di efficienza fisica, di cui all’art. 6 del medesimo

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