TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-02-14, n. 201300255
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N. 00255/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01709/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2010, proposto da: G s di G A, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso Stefania Saccardi in Firenze, viale S. Lavagnini, 45;
contro
Comune di Pistoia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti V P, F P e S A, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli, 2;
nei confronti di
Ditta Mario Biagini di V B s, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico D'Angelo, con domicilio eletto presso Pierluigi D'Antonio in Firenze, via Novelli, 45;
per l'annullamento
della determinazione n.314 del 1° febbraio 2008, conosciuta il 30 luglio 2010, di vendita di terreno comunale, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ed in particolare del contratto di compravendita del suddetto terreno del 16 aprile 2008;
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ditta Mario Biagini di V B s;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori R. Caldesi, delegato da P. Calzolari, V. Papa ed E. D'Angelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La G s, svolgente attività nel settore edilizio, è proprietaria in Pistoia di un fabbricato con annesso fondo, in catasto al foglio 226, particella 355, confinante a sud con terreno comunale, in catasto al foglio 226, particelle 1117, 1118, in zona a “verde pubblico naturale e attrezzato” del PRG, zona PIP;la vicina ditta Biagini, in data 27 novembre 1997, richiedeva la cessione di un terreno comunale di mq.300 adiacente, nell’area compresa fra il confine est del lotto di proprietà ed il settore circolare nord della piazzola di svincolo di via Gatto, per m.15 di profondità, per lo sviluppo della propria attività, rendendosi disponibile ad acquistare il terreno anche in diversa conformazione o a condurlo in affitto;con nota dell’8 gennaio 1998 l’Amministrazione comunicava che trattavasi di bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, che sussisteva comunque la volontà di cederlo e che dunque si sarebbe proceduto ad apportare la necessaria variante al PRG, per rendere il fondo alienabile e possibile la stipula del contratto di compravendita;la G s, in data 7 maggio 1999, richiedeva l’acquisto del terreno comunale a sud della sua proprietà, parimenti per lo sviluppo dell’attività, e precisamente la porzione posta al confine, lato sud, tra la proprietà e la linea ferroviaria, con accesso da via Gatto;il Soggetto pubblico, con foglio del 18 maggio 1998, comunicava che il terreno non era cedibile perché compreso nel patrimonio indisponibile per la sua destinazione urbanistica;il 13 gennaio 2004 la G s rinnovava la propria richiesta di acquisto.
Il Comune tuttavia, con determinazione n.314 del 1° febbraio 2008, disponeva la vendita del terreno alla ditta Biagini, con approvazione del relativo schema contrattuale e fissazione del prezzo in €7.500,00: rilevava in particolare che con delibera g.c. n.46 del 2 marzo 2004 era stata prevista la cessione di aree in zona PIP inutilizzate ed inutilizzabili per mq.5000;che la predetta ditta Biagini aveva richiesto il terreno nel 1997;che lo stesso risultava abbandonato da anni e curato dalla predetta ditta;che il medesimo fondo non era utilizzabile per opere di urbanizzazione;che il Comune nel 1998 aveva manifestato l’intenzione di cederlo;che la variante al PRG per l’edificazione della stazione ferroviaria di S. Agostino non era stata ancora predisposta;che comunque la cessione in esame non pregiudicava la realizzazione del suddetto progetto urbanistico;che in ogni caso la ditta Biagini era disponibile a cedere il terreno all’uopo necessario;che la stessa aveva rinnovato la propria istanza in data 3 ottobre 2007;che, sussistendo l’unico interesse acquisitivo della predetta parte privata confinante, si poteva procedere direttamente alla vendita al privato del terreno in esame, ex art.1, comma 3 del R.C. per l’alienazione del patrimonio, in deroga all’asta pubblica;seguiva, in data 16 aprile 2008, la stipula del contratto di compravendita tra il Comune e la ditta Biagini, avente ad oggetto il terreno di mq.300, non edificabile, confinante, per il prezzo suindicato, ai sensi dell’art.1, comma 3 del R.C. per l’alienazione del patrimonio, richiamate la delibera g.c. n.46 del 2004 e la presupposta determina n.314 del 2008.
La G s impugnava i suindicati atti, censurandoli per violazione degli artt.3, 97 Cost., degli artt.1, 3, 7, 8 della Legge n.241 del 1990, dell’art.192 del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.12, comma 2 della Legge n.127 del 1997, degli artt.1, 2, 3, 4 del R.C. per l’alienazione del patrimonio ed in particolare dell’art.1, comma 3 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza ed illogicità manifeste, del travisamento dei fatti, della disparità di trattamento, della contraddittorietà dell’azione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancata la comunicazione di avvio del relativo procedimento;che era difettata la procedura ad evidenza pubblica e comunque di confronto tra le proposte concorrenti;che non si applicava l’art.1, comma 3 del suddetto R.C., trattandosi di terreno di buona consistenza e di non trascurabile valore, con interessi concorrenti di due distinti confinanti al suo acquisto;che il Soggetto pubblico prima aveva comunicato alla ditta Biagini che per la cessione del terreno era necessaria la variante al PRG, poi alla G s che il fondo non era alienabile perché appartenente al patrimonio indisponibile e in ultimo cedeva alla ditta Biagini l’immobile, anche senza la suddetta variante relativa alla realizzazione della suindicata stazione ferroviaria, tenuto conto comunque della manifestata volontà abdicativa ad ogni buon fine della medesima ditta Biagini.
Veniva inoltre richiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti, maggiorati di interessi e rivalutazione, comportanti l’impossibilità dello sviluppo della propria attività, la quale avrebbe beneficiato di un ulteriore terreno da adibirsi a deposito attrezzature, quantificati in €15.000,00 o almeno del pregiudizio da perdita di chances per la mancata partecipazione alla procedura di evidenza pubblica che avrebbe dovuto svolgersi per l’alienazione del bene.
Con successiva memoria la parte ricorrente riferiva di aver acquistato, in data 2 febbraio 2012, previa aggiudicazione, a conclusione di apposita procedura di evidenza pubblica, un altro fondo vicino, lotto 33/b1, di mq.450, a €155/mq., per un prezzo complessivo di €100.714,35, porzione di un più ampio fondo di mq.1735, nell’ambito del programma di alienazioni di cui alla delibera c.c. n.38 del 2010;venivano quindi ribaditi gli assunti di ricorso nel merito nonché la richiesta risarcitoria per €15.000,00 per il precluso sviluppo dell’attività e per altri €39.000,00, per perdita di chances, determinati dalla differenza di prezzo di acquisto di un terreno di mq.300, in precedenza venduto dal Comune a €25/mq..
La ditta Biagini, controinteressata, si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone l’infondatezza nel merito.
Il Comune si costituiva in giudizio e deduceva in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, perché i lotti richiesti dalle due parti erano diversi, perché inoltre solo la controinteressata confinava col terreno in questione, col riscontro dei presupposti di cui all’art.1, comma 3 del R.C., per la mancata impugnativa altresì del predetto art.1, comma 3 del R.C. nonchè l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente nel 2012 acquistato un terreno analogo a sud della sua proprietà e l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, con limitato riferimento all’impugnativa del contratto di compravendita del 16 aprile 2008;nel merito si sosteneva l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.850 del 2012 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, a cui l’Amministrazione forniva riscontro con il successivo deposito del 24 maggio 2012.
Nell’udienza del 6 dicembre 2012 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Quanto alle eccezioni di rito, di inammissibilità per difetto di interesse, va respinta la prima, atteso che i terreni richiesti dalle due Ditte sono in gran parte coincidenti (cfr. le due domande di acquisto di Ginanni e Biagini, all.7, 18 al ricorso e planimetrie, all.2, 3 atti del Comune depositati il 24 maggio 2012), va rigettata la seconda, giacchè entrambe le proprietà erano confinanti con il terreno richiesto (cfr. ancora la documentazione dianzi suindicata);va del pari respinta anche la terza eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, dal momento che l’art.1, comma 3 del R.C. per l’alienazione del patrimonio comunale è riferito alla vendita di piccole entità, con interesse preminente all’acquisto da parte del confinante, mentre nel caso di specie trattasi di fondo di buona consistenza (mq.300) e di non trascurabile valore (venduto al prezzo di €7.500,00), richiesto da due soggetti confinanti e che quindi non occorreva impugnare il suddetto disposto normativo, non applicabile al caso in trattazione;va ancora disposta la reiezione anche dell’eccezione di improcedibilità, in quanto la ricorrente avrebbe avuto interesse ad acquistare prima un fondo vicino e ad un prezzo di favore e ora richiede i danni per la suddetta mancata acquisizione.
Va invece accolta l’ultima eccezione di rito ed in conseguenza dichiarato inammissibile il ricorso, nella parte in cui è stato impugnato il contratto di compravendita del 16 aprile 2008, per difetto di giurisdizione, vertendosi in materia di diritti soggettivi, non rientranti nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva descritte nell’art.133 c.p.a. ed essendo munito della stessa il Giudice ordinario (cfr. art.11, comma 1 c.p.a., già art.59 Legge n.69 del 2009 e Corte Cost. n.77 del 2007);
Nel merito e quanto all’impugnativa della determina comunale n.314 del 1° febbraio 2008 di vendita del terreno de quo, il ricorso è fondato, per le assorbenti ragioni di seguito esposte, e va pertanto accolto con conseguente annullamento della predetta, medesima determina.
Invero è necessario richiamare al riguardo il principio generale, di matrice comunitaria e anche interna (cfr. artt.41 e 97 Cost.), che imponeva nel caso di specie al Comune di attivare una procedura di evidenza pubblica, per mettere a confronto le richieste di acquisto del terreno, a tutela delle ragioni di iniziativa economica delle parti concorrenti nonché dell’interesse pubblico ad un più proficuo utilizzo dei beni della stessa Amministrazione, anche nella fase di loro cessione (cfr. art.12, comma 2 Legge n.127 del 1997 e in giurisprudenza TAR Sicilia-Catania, III, n.419 del 2009);giova ancora evidenziare che il disposto normativo di cui all’art.1, comma 3 del predetto R.C., che prevedeva la vendita diretta senza gara, oltre a rappresentare una deroga al sopradescritto principio generale e dunque, come tale, soggetto a stretta interpretazione, non poteva essere riferito, per quanto dianzi esposto (bene di buona consistenza, di non trascurabile valore, richiesto da almeno due soggetti), alla fattispecie in esame.
Occorre inoltre precisare sul punto che l’annullamento della determina di alienazione non conduce in via consequenziale alla caducazione del contratto di compravendita, non sussistendo tra i due atti la compenetrazione riscontrabile, ex art.16, comma 4 del R.D. n.2440 del 1923, tra aggiudicazione e contratto.
La domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno è in parte fondata e va pertanto accolta, nei limiti di seguito esposti.
Al riguardo vanno considerati sussistenti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ed in particolare la condotta illecita del Soggetto pubblico, integrata dalla violazione dei principi e delle norme che imponevano nel caso di specie l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica, la negligenza dell’Amministrazione, quale elemento di colpevolezza, nel non osservare, a fronte delle circostanze di fatto suesposte e ben presenti al Comune, la suddetta disciplina concorrenziale, il pregiudizio arrecato al privato ricorrente, almeno come perdita di chances, riferita al terreno in esame, il nesso di causalità intercorrente tra la predetta condotta (mancata indizione della procedura ad evidenza pubblica) e il danno dedotto (perdita della possibilità di acquistare il fondo).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, va presa in esame la perdita subita, sub specie di perdita di chances (cfr. in ultimo Corte Cass. Civile, III, n.21245 del 2012);nello specifico la ricorrente, considerando il prezzo di vendita del terreno in questione di mq.300 alla ditta Biagini, per €25/mq e quello successivamente acquistato (compravendita del 2 febbraio 2012, cfr. all.21, 22, 23 al ricorso) per €155/mq., ha quantificato il danno in complessivi €39.000,00, pari al maggior esborso sui predetti mq.300;va tuttavia considerato che, in caso di procedura ad evidenza pubblica, sarebbero stati almeno due gli interessati all’acquisto (appunto Ginanni e Biagini) e che dunque il prezzo finale sarebbe stato presumibilmente più alto;va quindi ridotta la somma di partenza considerata, in misura ritenuta ragionevole, all’importo di €20.000,00;va ancora tenuto in conto che, partecipando due soggetti alla gara, sussistevano il 50% di possibilità per ciascuno di conseguire il predetto fondo;ne discende l’ulteriore ragionevole riduzione della somma da risarcire a €10.000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a cura dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, maggiorata degli interessi al saggio legale, computati dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.
Va invece respinta, per genericità, la richiesta risarcitoria legata al mancato guadagno.
Si ritiene opportuno trasmettere, per le valutazioni di competenza, la presente decisione, unitamente agli atti di causa, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Toscana.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento all’Amministrazione resistente e vanno compensate in relazione alla controinteressata.