TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-06-29, n. 202300560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-06-29, n. 202300560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300560
Data del deposito : 29 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2023

N. 00560/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2021, proposto da
M A, rappresentato e difeso dall'avvocato L M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto di Brescia di data 29 dicembre 2020, notificato il 9 febbraio 2021, con il quale è stata dichiarata improcedibile, per manifesta mancanza di interesse, l’istanza formulata dal ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sig. Asghar Mohammad, presentava alla Prefettura di Brescia, in via telematica, istanza ai sensi dell’art.5 Legge n.91/1992, volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Plurime convocazioni venivano trasmesse all’interessato per la convocazione in Prefettura ai fini dell’identificazione e della verifica dei documenti originali e la conclusione del procedimento

In occasione di ciascun appuntamento, il ricorrente comunicava tramite il proprio legale la ragione dell’impossibilità di rispettare la convocazione.

La prima volta (20 gennaio 2020) ha esposto motivi di salute;
la seconda volta (2 marzo 2020) ha dichiarato di trovarsi in Inghilterra presso i propri figli, e di non poter prendere l’aereo a causa del diffondersi della pandemia;
in relazione al terzo appuntamento (fissato come periodo massimo di 10 giorni dalla convocazione, notificata il 18 dicembre 2020, a scelta nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì) ha nuovamente dichiarato di essere impossibilitato a presentarsi, perché impedito dalle restrizioni alla movimentazione imposte dall’epidemia di Covid mentre era ancora in Gran Bretagna.

Ricevuta tale ultima missiva, la Prefettura, con il provvedimento in epigrafe, previa comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990, dichiarava la domanda improcedibile per manifesta mancanza di interesse.

Avverso tale atto il Sig. Asghar proponeva ricorso chiedendone l’annullamento e deducendo

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