TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2017-02-09, n. 201700201
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Pubblicato il 09/02/2017
N. 00201/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01693/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2016, proposto da:
Associazione Sing Oratorio Volante Don Bosco Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20;
contro
Comune di Oria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, 19;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 100 del 15.11.2016 prot. n. 19671, notificata il 15.11.2016, a firma del Responsabile U.T.C. del Comune di Oria recante lo sgombero dei locali comunali siti al 1° piano dello stabile scolastico siti nel Parco Montalbano;di tutti gli atti presupposti, collegati e/o connessi.
Per il risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati, nonché a quello potenziale che potrebbe essere arrecato in caso di rigetto della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
E’ impugnata l’epigrafata ordinanza con la quale il Comune di Oria ha intimato all’associazione ricorrente lo sgombero dei locali comunali occupati senza titolo, con l’avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto allo sgombero coattivo dell’immobile.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
Eccesso di potere –erronea applicazione e interpretazione di legge –illogicità manifesta –irragionevolezza – contraddittorietà manifesta – ingiustizia manifesta.
In data 5 dicembre 2016 si è costituito il Comune di Oria eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, come rilevato dalla difesa civica, l’ordinanza di sgombero impugnata risulta conseguente all’ordinanza n.97 del 3.11.2016(non impugnata) con la quale il Sindaco del Comune di Oria ha revocato la precedente ordinanza n.47 del 18.8.2014 (con la quale si autorizzava l’Associazione a occupare i locali del I piano del palazzo all’interno del parco Montalbano) esplicitando le ragioni di pubblico interesse inerenti la scelta di rientrare nel possesso dell’immobile per destinarlo a sede del Museo Milizia e Biblioteca comunale.
Tale circostanza evidenzia come i due atti si pongano in rapporto di stretta conseguenzialità, sicchè il secondo risulta essere meramente consequenziale rispetto al primo, che non potendo essere rimosso dal mondo giuridico, manterrebbe la sua cogenza e intangibilità.
A ciò aggiungasi che, proprio l’ordinanza n.97/2016, recante la revoca dell’ordinanza n.47/2014 con la quale si concedeva alla ricorrente l’affidamento dei locali comunali de quibus, privandola del titolo all’utilizzo dei locali in questione, si configura come atto immediatamente lesivo che vincola l’Amministrazione al suo rispetto.
In definitiva, la mancata impugnativa di tale atto comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, non potendo la ricorrente ottenere vantaggio alcuno dall’impugnativa dell’atto odiernamente impugnato.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.