TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-06-29, n. 201700538

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-06-29, n. 201700538
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700538
Data del deposito : 29 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2017

N. 00538/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00428/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2012, proposto da:
Società Emmeesse s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M C S, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini, 7;

contro

Comune di Fermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C A e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M in Ancona, viale della Vittoria, 7;

Comune di Fermo - Dirigente del Settore Urbanistica-Servizio Edilizia Privata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego di permesso di costruire di cui alla comunicazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fermo, prot. 12293 del 3 aprile 2012, pervenuta l’11 aprile successivo, relativo all’istanza di autorizzazione all’esecuzione di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio rurale, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 22 del 2009, nel Comune di Fermo, sull’immobile distinto al catasto al foglio n. 29, mappali n. 101 e n. 102 ed ubicato in contrada Salette;

- di ogni altro atto del procedimento, ivi compreso il parere istruttorio del Servizio Edilizia Privata del 26 maggio 2011, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, n. 3146 del 27 gennaio 2012;

- degli atti anche interlocutori, precedenti e successivi, anche ricavabili dal contesto del ricorso e di quelli non noti, che siano comunque lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2017 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Assume la società ricorrente di aver acquistato, in data 1° febbraio 2011, l'appezzamento di terreno nel Comune di Fermo censito nel catasto terreni al foglio n. 29, particelle n. 102 e n. 275, di circa 2 ettari, nonché il fabbricato con relativa corte ivi insistente, censito al catasto fabbricati unità immobiliare al foglio n. 29, particella n. 101.

In data 11 maggio 2011 ha presentato, allo sportello edilizia del Comune, l'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione, con ampliamento del 30% in zona agricola, del fabbricato suddetto (sito in zona B2 del PRG vigente, come da modifica approvata con atto del Consiglio comunale n. 20 dell’11 marzo 2011), con richiesta di traslazione dell'area di sedime nel limite di 100 metri rispetto all’edificio preesistente, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22 del 2009, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 19 del 21 dicembre 2010.

Il Comune, all’esito dell’istruttoria, dopo aver acquisito anche il parere della Giunta regionale – Servizio Territorio Ambiente Energia, prot. 434634 del 7 luglio 2011, in merito alla fattibilità dell’intervento in questione, ha adottato il provvedimento di diniego impugnato.

Le ragioni del diniego risiedono nel fatto che il progetto proposto prevede la demolizione dell’edificio residenziale esistente e la sua ricostruzione in una zona diversa da quella originaria prevista dal PRG. In sostanza, citando testualmente il contenuto motivazionale dell’atto gravato, l’Amministrazione, anche in risposta alle osservazioni presentate dalla società a seguito del preavviso di rigetto, ha ritenuto che la “ ratio della Legge Regionale 22/09 è quella di consentire agli edifici esistenti di essere ampliati migliorandone le condizioni di staticità ed il contenimento energetico. Il riferimento normativo "lotto originario" riportato all'art. 2 comma 1 della LR 22/09 che recita "E' ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell'ambito dell'area di sedime dell'edificio preesistente e della sagoma", non è rivolto ai periodi di approvazione di varianti al PRG, ma per lotto originario si intende il lotto e la zona di piano regolatore ove insiste il fabbricato all'epoca di entrata in vigore della Legge Regionale 22/09.

La Regione Marche, con il parere pervenuto al prot. N. 27645 del 14.07.2011, conferma tale corretta interpretazione quando afferma che "la ricostruzione nei 100 metri dall'area di sedime preesistente riguarda soltanto gli edifici residenziali che si trovano in zona agricola e non quelli che si trovano in altre zone del territorio comunale". Sempre nel parere si afferma che per gli edifici residenziali la Legge Regionale 22/09 consente ampliamenti volumetrici e modifiche della sagoma anche con la traslazione dell'area di sedime "che di norma è di lieve entità" escludendo una traslazione totale che interessa addirittura due distinte zone omogenee di piano regolatore.

Tale traslazione non è consentita anche perché in zona agricola "E" di PRG si realizzerebbe una nuova costruzione di un fabbricato, per altro di civile abitazione, che non rispetta quanto previsto dalla Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13 e dall'art. 58 delle NTA del PRG.

In riferimento alle controdeduzioni prodotte si precisa che i motivi di diniego contenevano l'espressione "lotto originario" riportato all'art. 2 comma 1 della LR 22/09 e previsto dalla normativa. La possibilità contenuta nella legge che consente la traslazione degli edifici è riferita alle sole zone agricole, mentre come già contenuto nel parere della Regione Marche, pervenuto al protocollo n.27645 del 14.07.2011, la traslazione dell'area di sedime, per le zone diverse dalle zone agricole, è di lieve entità e sempre e comunque deve avvenire nella stessa zona urbanistica omogenea di Piano Regolatore;
ne consegue che non è certo libera la traslazione degli edifici tantomeno è possibile trasportare un edificio da una zona omogenea all'altra. Si aggiunge inoltre che, per lotto originario, non può essere certo presa, come riferimento, l'area agricola soprattutto per gli edifici esistenti prima dell'approvazione del PRG o prima del concetto di "zona agricola" di cui al DM 1444/68. Si evidenzia infine che, l'intervento renderebbe un'area "B" di completamento priva di edificazione (in quanto l'edificio in essa viene traslato) e quindi sarebbe nuovamente edificabile per effetto dei parametri del PRG: tale condizione non è certamente nello spirito della normativa nazionale e regionale "Piano casa" che prevede interventi di ampliamento sull'edilizia esistente e non realizzazioni di nuovi edifici in lotti resi liberi dalle traslazioni
”.

Avverso tale ultimo provvedimento e agli atti ad esso connessi è insorta la società Emmeesse, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

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