TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-11-20, n. 202012221
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Pubblicato il 20/11/2020
N. 12221/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07951/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7951 del 2020, proposto da
Agenzia delle Entrate, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, Istituto Nazionale di Astrofisica - Inaf, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Unipolsai Assicurazioni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati F S, E L, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S (Chiomenti) in Roma, via Xxiv Maggio n. 43;
Groupama Assicurazioni Spa non costituito in giudizio;
ottemperanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio l’istituto nazionale di astrofisica proponeva ricorso per ottemperanza al fine di chiedere chiarimenti al Tar sulle modalità con cui ottemperare alla sentenza n. 10800 del 2018.
Si costituiva la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. chiedendo di ordinare all’istituto nazionale di astrofisica di adottare gli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza resa da codesta Ecc.ma Sezione in data 8 novembre 2018, n. 10800 e, in particolare: assegnare all’INAF un termine entro il quale sottoscrivere i contratti assicurativi relativi al Lotto 1 “Assicurazione Kasko veicoli dipendenti in missione” e Lotto 2 “Infortuni del Personale in missione” dell’Appalto per un periodo contrattuale triennale (ovvero di uguale durata a quello originariamente previsto);- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;in via subordinata, condannare l’Istituto al risarcimento del danno per equivalente monetario, comprensivo di rivalutazione monetaria, interessi compensativi e interessi legali sino al soddisfo.
2. Nel dettaglio parte ricorrente ritiene non chiaro se il rigetto dell’appello principale con conseguente conferma della pronuncia di primo grado comporti implicitamente l’inefficacia dei contratti stipulati dall’Inaf per l’affidamento dei lotti n. 1 e n. 2 dell’appalto in questione.
La risposta non può che essere nel senso che la sentenza non si è espressa sull’efficacia o sull’inefficacia dei contratti in questione. Come noto, ai sensi degli artt. 120 ss. c.p.a. la dichiarazione di inefficacia del contratto, così come il subentro e gli altri elementi descritti nelle norme dirette a disciplinare il rito appalti, richiedono un’analitica valutazione e contemperamento di una serie articolata di elementi al fine di dichiarare o meno l’inefficacia del contratto, dovendosi pertanto desumere che l’inefficacia non costituisca una conseguenza necessaria dell’annullamento dell’aggiudicazione.
Nel caso di specie, il giudice né di primo né di secondo grado non ha compiuto tale valutazione con la conseguenza che deve ritenersi estraneo al contenuto dispositivo della senenza e, quindi, al giudicato il tema della efficacia o meno del contratto. Le parti potranno far valere, qualora lo ritengano, altri e differenti strumenti giuridici per ottenere la caducazione
Il giudice amministrativo in taluni casi può conoscere dell’efficacia del contratto come emerge dagli artt. 121 ss. c.p.a. Il legislatore del codice del processo amministrativo distingue in modo chiaro l’annullamento dell’aggiudicazione dalla dichiarazione di inefficacia del contratto, subordinando quest’ultima ad una serie articolata di valutazioni tra le quali la gravità del vizio e lo stato di esecuzione del contratto. L’inefficacia descritta negli artt. 121 e 122 c.p.a. è infatti una figura a geometria e contenuto variabile, tanto è vero che l’autorità giudiziaria sulla base dei criteri posti dal legislatore può stabilire l’inefficacia parziale, retroattiva o ex nunc del contratto. Ne discende che il collegio con tale sentenza non ha provveduto a dichiarare l’inefficacia del contratto e non ha esaminato l’esistenza dei presupposti per dichiarare l’inefficacia dei contratti. Ovviamente, non si può escludere che, in concreto, il giudice amministrativo, in sede di cognizione, possa stabilire quale sia la sorte del contratto. In tal caso, il giudicato formatosi potrà essere attuato mediante il giudizio di ottemperanza, ma nel caso di specie non risulta che la cognizione dell’autorità giudiziaria sia stata estesa anche a tale valutazione, non contenendo la decisione alcuna statuizione sulla sorte del rapporto in seguito all’annullamento dei provvedimenti impugnati. Ne consegue che la vicenda contrattuale è rimasta estranea al ‘ decisum ’.
2. La domanda proposta in via incidentale da parte resistente deve in tale sede essere dichiarata inammissibile, essendo le conseguenze descritte, relative all’inefficacia del contratto, al subentro ed anche al risarcimento del danno proponibili (e proposte come emerge dalle allegazioni di parte resistente) in sede di merito e cognizione ordinaria dinanzi al TAR, posta, da un lato, la non riconducibilità delle descritte conseguenze alla impossibilità o alla mancata esecuzione del giudicato o alla sua violazione o elusione e, dall’altro, la non definitività della statuizione sul punto, vista la pendenza di un giudizio di cognizione diretto ad accertare le conseguenze dell’annullamento dell’atto di esclusione della ricorrente.
3. In considerazione dell’esito del giudizio e delle sue peculiarità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.